Invalidità civile: quando può essere sospesa o revocata

Paolo Ballanti 21/11/22
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Quando può essere revocata l’invalidità civile? Tra le numerose attività dell’Inps figura la tutela in favore dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione. La protezione degli invalidi civili si esprime tanto attraverso prestazioni economiche (pensioni, assegni ed indennità) quanto per il tramite di altre misure non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).

L’accesso al sistema di protezione (economico e non) garantito dagli apparati statali presuppone necessariamente il riconoscimento dello status di invalido. L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge, viene eseguito da un’apposita Commissione medico – legale istituita presso le Aziende Sanitarie Locali, integrata con un medico dell’Inps. Fanno eccezione le regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l’affidamento dell’accertamento sanitario direttamente all’Inps. Per queste ultime, la visita è di competenza dei Centri medico-legali dell’Istituto.

Una volta accertata l’invalidità, possono tuttavia verificarsi una serie di ipotesi in cui la stessa (o le prestazioni ad essa connesse) vengano revocate o sospese dall’Inps. Analizziamole in dettaglio.

Indice

Invalidità civile: assenza a visita di revisione

La normativa (articolo 25, comma 6-bis, Decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, inserito in sede di conversione in Legge 11 agosto 2014 numero 114) ha previsto che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.

Di conseguenza, l’Inps ha un espresso obbligo normativo di procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario, alla luce di un’evoluzione nel tempo delle condizioni psico-fisiche.

In tal senso, la mancata presentazione alla visita di revisione comporta la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (articolo 37, Legge numero 448/1998 ed articolo 5, comma 5, Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).

Come reso noto dall’Inps con il Messaggio del 25 febbraio 2022 numero 926, il procedimento di convocazione a visita prevede, quattro mesi prima della data prevista per la revisione, l’estrazione dagli archivi, grazie alle procedure informatiche, delle posizioni interessate.

Lettera al cittadino
Successivamente, viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria, tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. Qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande / posizioni in attesa di valutazione sanitaria.
È infatti prevista la possibilità, per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

Valutazione sugli atti
In presenza di idonea documentazione sanitaria, da trasmettere entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui sopra, il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Al contrario, si procede alla fissazione della visita di revisione.

Visita di revisione
A fronte di:

  • Impossibilità di procedere ad una valutazione sugli atti;
  • Omessa trasmissione di documentazione medica integrativa;

l’interessato è convocato a visita diretta e, a tal fine, riceve a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS), competente per territorio. Oltre alla raccomandata, l’invito è trasmesso all’interessato tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto.

Impedimento
In caso di impedimento a presenziare alla visita, dev’essere prodotta alla Struttura Inps territorialmente competente, una “documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari” (Messaggio numero 926).
In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita.

Assenza non giustificata
Tutte le comunicazioni trasmesse dall’Inps, sia quella per la richiesta di documentazione sanitaria che di convocazione a visita, esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e / o degli altri benefici correlati. Sono inoltre segnalate al cittadino le “modalità per presentare idonea giustificazione” (Messaggio del 25 febbraio 2022).
Decorsi 90 giorni dalla comunicazione di sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

Nuova funzionalità per l’assenza a visita
Il Messaggio Inps dell’8 novembre 2022 numero 4029 ha reso noto il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita, che risultino assenti.

Con la funzionalità in parola, nel caso in cui il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la “possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita”.
Nei casi in cui:

  • Non venga inserita l’assenza a visita;
  • Ed altresì non sia presenta a sistema il verbale di visita;

l’assenza sarà “comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione”. Come descritto poc’anzi, l’assenza a visita in procedura determina l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”.

Successivamente, l’interessato riceverà una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso di avvenuta sospensione e l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.
Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprenderà l’iter di verifica con la segnalazione di una nuova data di visita medica.

Al contrario, se l’interessato non produce nessuna giustificazione o se la stessa non è valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si procederà alla revoca definitiva del beneficio economico, dalla data di sospensione. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

Invalidità civile: omessa comunicazione dei redditi

Essendo le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale collegate al reddito, le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore alle soglie imposte per legge.

In determinate ipotesi la normativa prevede non solo un limite reddituale ma impone allo stesso beneficiario di comunicare all’Istituto la propria situazione reddituale, nel caso in cui non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia entrate o non la comunichi integralmente.

Questo avviene per le prestazioni di:

  • Pensione di inabilità;
  • Assegno mensile di assistenza;
  • Pensione ai ciechi civili;
  • Pensione ai sordi;
  • Assegno sociale.

Siccome da accertamenti effettuati, ha reso noto l’Inps con il Messaggio del 12 settembre 2022 numero 3350, sono state individuate “numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati”. L’Istituto ha, quindi, trasmesso agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di procedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.

All’esito della prima comunicazione, l’Inps ha individuato, per l’anno 2018, 36.763 posizioni riferite a soggetti che “non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi 2019 (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito”. Nei confronti dei soggetti citati, l’Istituto procederà alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.

A fronte della comunicazione di preavviso di sospensione e di successiva revoca, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’interessato ha la possibilità di ricostituire la propria situazione reddituale:

  • Online, accedendo all’area “MyINPS” disponibile sul portale “inps.it”, se in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns, successivamente si dovrà seguire il percorso “Home – Prestazioni e servizi – Servizi – Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione – Variazione prestazione pensionistica” attivando il sottomenu “Ricostituzioni / Supplementi – Ricostituzione pensione – Reddituale – Per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
  • In alternativa, tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.

Iter di sospensione – revoca
Di seguito descriviamo l’iter seguito dall’Inps (descritto nel Messaggio del 12 settembre 2022) per le procedure di sospensione – revoca, rispettivamente, delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, nonché delle prestazioni assistenziali (assegno sociale / pensione sociale ed assegno sociale sostitutivo).

Prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità per gli anni 2018 e seguentiPrestazioni assistenziali (assegno sociale / pensione sociale ed assegno sociale sostitutivo) per i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari delle suddette prestazioni
Estrazione soggetti in età lavorativa attiva beneficiari delle prestazioni interessateInvio raccomandata A/R con cui si ribadisce l’esigenza di un riscontro reddituale
Invio nota di preavviso di sospensione (raccomandata A/R)Invito ai destinatari a presentare la dichiarazione reddituale entro 60 giorni
Entro 60 giorni dalla comunicazione, l’interessato deve comunicare i dati redditualiTrascorsi 60 giorni dalla comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Inps sospenderà la prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati) con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute
In caso di mancato riscontro entro 60 giorni, l’Inps procede alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile (la sospensione è comunicata all’interessato con raccomandata A/R)/
Scaduti altri 120 giorni dalla data di sospensione senza che vi sia stato alcun riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022). La comunicazione di revoca sarà trasmessa con raccomandata A/R/

Invalidità civile: esito negativo della visita di revisione

Come sopra anticipato, l’obiettivo della visita di revisione è quello di accertare un aggravamento o, al contrario, un miglioramento delle condizioni psico-fisiche dell’interessato.

Nel caso in cui il miglioramento sia tale da far venir meno la condizione di invalidità, il cittadino perde il diritto a fruire di tutti i benefici ad essa connessi, sia normativi che economici.

Paolo Ballanti

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