Analizziamo la novità in dettaglio.
- Invalidità civile minori: la situazione odierna
- Invalidità civile minori: il nuovo processo di ricalcolo
- Invalidità civile minori: dati a disposizione delle strutture territoriali
- Invalidità civile minori: quali indennità saranno ricalcolate
- Invalidità civile minori: cos’è l’indennità di frequenza
- Invalidità civile minori: importo indennità di frequenza
- Invalidità civile minori: requisiti indennità di frequenza
- Invalidità civile minori: come richiedere l’indennità di frequenza
- Invalidità civile minori: incompatibilità
Inoltre, non sarà richiesto alcun intervento da parte delle Strutture territoriali, posto che l’intera procedura di ricalcolo sarà gestita a livello centrale.
Eventuali criticità, conclude il Messaggio dell’Istituto, derivanti dall’adozione del processo automatizzato “potranno essere segnalate alla casella di posta elettronica verificaprestazioniassistenzialiINVCIV@inps.it”.
L’Istituto ha colto l’occasione dell’avvio del processo automatizzato riguardante l’indennità di frequenza, per rendere noti i passi avanti fatti in materia di ricalcolo automatico di:
La prestazione viene corrisposta per un massimo di dodici mensilità, a partire dal primo giorno successivo quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico – riabilitativo.
Per l’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva.
Al contrario, per gli anni successivi si fa riferimento, per le pensioni, ai redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi si assumono gli importi percepiti negli anni precedenti.
- Per i cittadini stranieri comunitari iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari, permesso di soggiorno di almeno un anno;
Per ottenere l’indennità di frequenza è innanzitutto necessario che la minorazione sia stata riconosciuta dall’apposita Commissione medico – legale, al termine dell’accertamento sanitario.
A tal proposito, l’interessato deve farsi rilasciare il certificato medico introduttivo, il cui codice dovrà poi essere inserito nella domanda online di accertamento sanitario.
Una volta convocato dalla Commissione ed ottenuto il verbale di riconoscimento della minorazione, sarà possibile trasmettere all’Inps la richiesta di indennità di frequenza.
L’indennità di frequenza spetta previa domanda dell’interessato trasmessa online collegandosi al portale inps.it e seguendo il percorso “Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Indennità mensile di frequenza”, muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns.
In alternativa è possibile inviare l’istanza tramite un patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Eccezion fatta per le domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova richiesta per la stessa prestazione “fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato” (pagina Inps dedicata all’indennità di frequenza).