Integrazione salariale FIS: online i nuovi criteri di accesso

Paolo Ballanti 12/10/22
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La materia degli ammortizzatori sociali è stata profondamente modificata a seguito della Manovra 2022, approvata con Legge 30 dicembre 2021 numero 234, in particolare per quanto riguarda il Fondo di integrazione salariale FIS e la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Alla luce delle novità normative, per i datori di lavoro:

  • Che occupano mediamente fino a quindici dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie;
  • Che occupano in media più di quindici dipendenti, nonché per le realtà di cui all’articolo 20, comma 3-ter del Decreto legislativo numero 148/2015, il FIS può intervenire solo per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, dal momento che gli stessi datori di lavoro sono attratti nella disciplina generale in materia di CIGS.

Ai fini di una più efficiente attività gestionale, all’Inps è stata affidata l’attività di ricezione e successiva valutazione degli elementi necessari per l’accesso al FIS nelle ipotesi di causali straordinarie. I suddetti elementi devono essere contenuti in una relazione unica che le aziende devono rendere all’Inps, in modalità semplificata. Lo stesso Istituto si è preoccupato di fornire, con la Circolare del 5 ottobre 2022 numero 109, i modelli standard che i datori di lavoro devono utilizzare per presentare le domande di accesso al FIS.

Nel documento, l’Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha altresì approfondito i criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS per le causali straordinarie.
Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

Integrazione salariale FIS: riorganizzazione aziendale

La riorganizzazione aziendale si identifica, ricorda la Circolare Inps, con la necessità del datore di lavoro di, in alternativa:

  • Realizzare “interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazioni di servizi”;
  • Sostenere processi di “riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale”;
  • Attuare processi di transizione, in particolare attraverso un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della realtà aziendale ovvero per porre in essere interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

Per vedersi approvato l’accesso al FIS, il programma di riorganizzazione aziendale deve rispettare i seguenti criteri:

  • Il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione;
  • Il programma deve contenere indicazioni sugli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione ed il corrispondente importo complessivo;
  • I datori di lavoro deve evidenziare il collegamento tra le sospensioni / riduzioni dell’attività lavorativa (in relazione alle quali si chiede l’intervento del FIS) ed il programma di riorganizzazione aziendale;
  • Il programma dev’essere finalizzato ad un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze, oltre a contenere indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.

All’interno degli allegati 2 e 3 alla Circolare Inps vengono forniti i modelli standard di relazione, riguardanti rispettivamente la causale di riorganizzazione aziendale e quella di riorganizzazione aziendale a seguito di processi di transizione.

Integrazione salariale FIS: crisi aziendale

Un’altra causale di accesso all’assegno di integrazione salariale è rappresentata dalla crisi aziendale.
Come precisa l’Istituto, per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • Il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi, ad esempio la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse ovvero un decremento delle vendite o ancora i dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti all’annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto;
  • Il datore di lavoro deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riferimento alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;
  • L’azienda fornisce indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni, con particolare riferimento a quelle assistite da agevolazioni contributive e / o finanziarie, in alternativa, in presenza di nuove assunzioni nel semestre precedente o da realizzare nel periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, è necessario riportare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte;
  • Indicare un piano di risanamento da realizzazione, finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
  • Riportare la percentuale di lavoro sospesi o ad orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
  • Il programma dev’essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, anche se parziale (pertanto, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare il piano di gestione non traumatica degli esuberi, attraverso ricollocazioni, pensionamenti, accordi consensuali di risoluzione, riconversioni professionali etc.).

Nell’allegato 4 alla Circolare Inps si fornisce il modello standard di relazione relativo alla causale “crisi aziendale”.

Integrazione salariale FIS: crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto

La crisi aziendale “per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento esogeno al datore di lavoro” e, di conseguenza, sottolinea l’Inps, dev’essere valutata sulla base di “criteri diversi rispetto a quelli precedentemente individuati”.

A tal proposito, si richiede al datore di lavoro di:

  • Illustrare natura dell’evento che ha determinato la crisi, evidenziandone l’imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sulle dinamiche aziendali;
  • Specificare la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda;
  • Illustrare il piano di risanamento che si intende intraprendere;
  • Illustrare le azioni e gli interventi correttivi finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale ed alla salvaguardia occupazionale;
  • Indicare il numero di lavoratori sospesi ovvero ad orario ridotto che, durante o alla fine del programma, rientreranno in azienda;
  • Illustrare il piano di gestione non traumatica degli esuberi, quantificando il numero degli stessi, atteso che il programma dev’essere in ogni caso finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale ed alla salvaguardia occupazionale.

Il documento allegato numero 5 alla Circolare Inps contiene il modello standard riguardante la causale di crisi aziendale per evento imprevisto ed imprevedibile.

Integrazione salariale FIS: Contratti di solidarietà

Il ricorso all’assegno di integrazione salariale è garantito anche per quelle realtà che stipulano contratti collettivi aziendali aventi ad oggetto una diminuzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche tramite un suo più razionale impiego.
I contratti in questione, detti anche contratti di solidarietà, dal 1° gennaio 2022 possono comportare:

  • Una riduzione media (complessiva) dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, per i lavoratori interessati, non superiore all’80%;
  • Una percentuale di riduzione complessiva dell’orario (per ogni lavoratore) riferita all’intero periodo di intervento del contratto di solidarietà, non eccedente il 90%.

Ai fini dell’accesso al FIS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, devono essere rispettati i seguenti criteri:

  • La riduzione dell’orario di lavoro dev’essere articolata nel rispetto delle suddette percentuali;
  • Il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti a termine, al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
  • I part-time possono ammessi “qualora sia dimostrato il carattere strutturale” della riduzione di orario nella “preesistente organizzazione del lavoro” (Circolare Inps), mentre sono esclusi i rapporti destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea;
  • Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i dipendenti posti in solidarietà;
  • In costanza di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, a seguito di stipula del contratto di solidarietà, al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale, è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori;
  • Se le Parti stipulati il contratto collettivo aziendale, intendono derogare alle condizioni dello stesso, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro (e quindi una minore riduzione di orario) le “modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo” oltre all’obbligo per l’azienda di comunicare l’avvenuta variazione di orario alla Struttura Inps territorialmente competente;
  • A differenza del punto precedente, quando è necessaria una maggiorazione riduzione di orario è obbligatorio stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Da ultimo si ricorda che l’accordo di solidarietà, unitamente all’elenco dei lavoratori interessati (sottoscritto dalle parti firmatarie) dev’essere allegato alla richiesta di assegno di integrazione salariale.

Riduzione media oraria
Come anticipato, il contratto di solidarietà deve comportare una riduzione media oraria non superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Di conseguenza, chiarisce l’Inps, l’accordo è idoneo a perseguire il suo scopo laddove la “riduzione media oraria settimanale non superi l’80% dell’orario contrattuale dei lavoratori interessati”.
Tale riduzione deve corrispondere ad una media. Di fatto, quindi, alcuni lavoratori possono subire una riduzione inferiore all’80%, altri, al contrario, superiore all’80%.

Riduzione complessiva
Oltre al tetto riferito alla riduzione media oraria, si impone all’azienda di rispettare un determinato limite individuale. In tal senso, per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva dell’orario “non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato” (Inps).

Integrazione salariale FIS: interventi ordinari e straordinari

Nelle singole unità produttive aziendali sono ammessi sia interventi ordinari che straordinari di integrazione salariale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Gli interventi di integrazione salariale straordinaria devono essere esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), e c) del Decreto legislativo numero 148/2015;
  • I lavoratori interessati dai due trattamenti siano, in ogni caso, diversi ed individuati tramite distinti elenchi nominativi (la suddetta diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono i due interventi).

Il cumulo dei due interventi, ricorda l’Inps, è da intendersi applicabile a:

  • Datori di lavoro destinatari del FIS che, occupando mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente, dal 1° gennaio 2022 rientrano nel campo di applicazione della CIGS e possono richiedere l’assegno di integrazione salariale solo per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie;
  • Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale (nonché società da queste derivate), imprese del sistema aeroportuale, partiti e movimenti politici (e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali) a patto che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto – legge numero 149/2013.

Integrazione salariale: Fondi di solidarietà bilaterali

I criteri poc’anzi illustrati con riguardo alle ipotesi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, trovano applicazione anche ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del Decreto legislativo numero 148/2015. Così la Circolare Inps, con riferimento alle istanze presentare da datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti nel semestre precedente.

Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media “superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022” (Circolare Inps).  

Paolo Ballanti

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