Integrazione salariale FIS: online i nuovi criteri di accesso

Paolo Ballanti 12/10/22
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  • Che occupano mediamente fino a quindici dipendenti nel semestre precedente, il FIS può assicurare prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie;
  • Che occupano in media più di quindici dipendenti, nonché per le realtà di cui all’articolo 20, comma 3-ter del Decreto legislativo numero 148/2015, il FIS può intervenire solo per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie, dal momento che gli stessi datori di lavoro sono attratti nella disciplina generale in materia di CIGS.

Indice

Integrazione salariale FIS: riorganizzazione aziendale

  • Realizzare “interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazioni di servizi”;
  • Sostenere processi di “riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale”;
  • Attuare processi di transizione, in particolare attraverso un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della realtà aziendale ovvero per porre in essere interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.
  • Il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione;
  • Il programma deve contenere indicazioni sugli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione ed il corrispondente importo complessivo;
  • I datori di lavoro deve evidenziare il collegamento tra le sospensioni / riduzioni dell’attività lavorativa (in relazione alle quali si chiede l’intervento del FIS) ed il programma di riorganizzazione aziendale;
  • Il programma dev’essere finalizzato ad un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze, oltre a contenere indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.

Integrazione salariale FIS: crisi aziendale

  • Il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi, ad esempio la diminuzione degli ordini di lavoro o delle commesse ovvero un decremento delle vendite o ancora i dati negativi relativi al bilancio e al fatturato inerenti all’annualità che precede quella in cui il periodo di integrazione è richiesto;
  • Il datore di lavoro deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riferimento alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;
  • L’azienda fornisce indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni, con particolare riferimento a quelle assistite da agevolazioni contributive e / o finanziarie, in alternativa, in presenza di nuove assunzioni nel semestre precedente o da realizzare nel periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, è necessario riportare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte;
  • Indicare un piano di risanamento da realizzazione, finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
  • Riportare la percentuale di lavoro sospesi o ad orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;
  • Il programma dev’essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, anche se parziale (pertanto, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare il piano di gestione non traumatica degli esuberi, attraverso ricollocazioni, pensionamenti, accordi consensuali di risoluzione, riconversioni professionali etc.).

Integrazione salariale FIS: crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto

  • Illustrare natura dell’evento che ha determinato la crisi, evidenziandone l’imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sulle dinamiche aziendali;
  • Specificare la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda;
  • Illustrare il piano di risanamento che si intende intraprendere;
  • Illustrare le azioni e gli interventi correttivi finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale ed alla salvaguardia occupazionale;
  • Indicare il numero di lavoratori sospesi ovvero ad orario ridotto che, durante o alla fine del programma, rientreranno in azienda;
  • Illustrare il piano di gestione non traumatica degli esuberi, quantificando il numero degli stessi, atteso che il programma dev’essere in ogni caso finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale ed alla salvaguardia occupazionale.

Integrazione salariale FIS: Contratti di solidarietà

  • Una riduzione media (complessiva) dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile, per i lavoratori interessati, non superiore all’80%;
  • Una percentuale di riduzione complessiva dell’orario (per ogni lavoratore) riferita all’intero periodo di intervento del contratto di solidarietà, non eccedente il 90%.
  • La riduzione dell’orario di lavoro dev’essere articolata nel rispetto delle suddette percentuali;
  • Il contratto di solidarietà non è ammesso per i rapporti a termine, al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
  • I part-time possono ammessi “qualora sia dimostrato il carattere strutturale” della riduzione di orario nella “preesistente organizzazione del lavoro” (Circolare Inps), mentre sono esclusi i rapporti destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea;
  • Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i dipendenti posti in solidarietà;
  • In costanza di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, a seguito di stipula del contratto di solidarietà, al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale, è possibile attivare la procedura di licenziamento collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori;
  • Se le Parti stipulati il contratto collettivo aziendale, intendono derogare alle condizioni dello stesso, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro (e quindi una minore riduzione di orario) le “modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo” oltre all’obbligo per l’azienda di comunicare l’avvenuta variazione di orario alla Struttura Inps territorialmente competente;
  • A differenza del punto precedente, quando è necessaria una maggiorazione riduzione di orario è obbligatorio stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Integrazione salariale FIS: interventi ordinari e straordinari

  • Gli interventi di integrazione salariale straordinaria devono essere esclusivamente quelli approvati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b), e c) del Decreto legislativo numero 148/2015;
  • I lavoratori interessati dai due trattamenti siano, in ogni caso, diversi ed individuati tramite distinti elenchi nominativi (la suddetta diversità deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo in cui coesistono i due interventi).
  • Datori di lavoro destinatari del FIS che, occupando mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre precedente, dal 1° gennaio 2022 rientrano nel campo di applicazione della CIGS e possono richiedere l’assegno di integrazione salariale solo per le causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie;
  • Imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale (nonché società da queste derivate), imprese del sistema aeroportuale, partiti e movimenti politici (e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali) a patto che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto – legge numero 149/2013.

Integrazione salariale: Fondi di solidarietà bilaterali

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