Indennità sostitutiva di preavviso: cos’è e quando va pagata

Paolo Ballanti 01/06/23
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Cos’è l’indennità sostitutiva di preavviso? Quando va pagata? Il periodo di preavviso è quel lasso di tempo previsto dal Codice civile (articolo 2118) per i rapporti a tempo indeterminato tra la comunicazione di recesso alla controparte e l’ultimo giorno di vigenza del contratto.

Nel corso del preavviso il rapporto prosegue regolarmente. L’azienda è tenuta infatti a corrispondere la retribuzione a fronte dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale garantita dal dipendente. In questo modo il preavviso consente all’azienda, in caso di dimissioni del lavoratore, di riorganizzare l’attività economico – produttiva e, eventualmente, assumere un sostituto. Al contrario, nelle ipotesi di licenziamento del dipendente quest’ultimo ha il tempo necessario per cercare un’altra occupazione.

La parte che recede dal contratto e non rispetta il preavviso è tenuta a corrispondere un’indennità sostitutiva. Fanno eccezione le ipotesi di:

  • Recesso per giusta causa;
  • Recesso durante o al termine del periodo di prova;
  • Recesso allo scadere del termine per i contratti a tempo determinato;
  • Risoluzione consensuale;
  • Risoluzione per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione conseguente ad un licenziamento.

Analizziamo in dettaglio le ipotesi in cui l’indennità sostitutiva è dovuta dall’azienda e dal lavoratore e, ancora, i casi particolari in cui ricorre comunque l’obbligo:

  • Morte del lavoratore;
  • Dimissioni per giusta causa;
  • Dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.

Indice

Indennità sostitutiva di preavviso: recesso del datore di lavoro

L’indennità di preavviso sostitutiva è dovuta dal datore di lavoro che recede dal contratto di lavoro e non rispetta il preavviso.

In caso di:

  • Consenso del lavoratore al recesso immediato l’azienda è tenuta a riconoscere l’indennità sostitutiva;
  • Mancanza del consenso del lavoratore al recesso immediato, il contratto si risolve comunque immediatamente e il datore di lavoro è obbligato a riconoscere l’indennità sostitutiva. 

Indennità sostitutiva di preavviso: recesso del lavoratore

Nelle ipotesi in cui il lavoratore recede dal contratto per dimissioni, senza rispettare il periodo di preavviso, possono verificarsi due casistiche:

  • Il datore di lavoro acconsente al recesso immediato e rinuncia alla trattenuta per mancato preavviso;
  • Il datore di lavoro non acconsente al recesso immediato, in questo caso il dipendente può continuare a lavorare per il periodo previsto oppure subire la trattenuta per mancato preavviso in busta paga.

Per approfondire tutti gli aspetti dei contratti di lavoro dipendente (nel pubblico e nel privato), consigliamo i libri “Il Lavoro Subordinato” e “Il Lavoro Pubblico“.

Indennità sostitutiva di preavviso in caso di morte

In caso di morte del lavoratore è dovuta agli eredi l’indennità sostitutiva di preavviso, da liquidarsi sempre in busta paga a carico del datore di lavoro.

Indennità sostitutiva di preavviso: dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa identificano la volontà del lavoratore di risolvere il rapporto a fronte di un grave inadempimento dell’azienda, tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
In tal caso, oltre a non dover rispettare il periodo di preavviso, il dipendente ha diritto di ricevere in busta paga la corrispondente indennità sostitutiva.

La giurisprudenza di merito e di Cassazione ha ritenuto presente la giusta causa di dimissioni nelle seguenti ipotesi:

  • Mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
  • Omesso versamento dei contributi;
  • Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
  • Pretesa da parte del datore di lavoro di prestazioni illecite;
  • Molestie sessuali del datore di lavoro;
  • Significativo svuotamento del numero e del contenuto delle mansioni, tale da determinare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore;
  • Mobbing;
  • Imposizione al dipendente, che ha scelto di lavorare durante il preavviso, di godere le ferie residue con sovrapposizione di queste al preavviso stesso.

Indennità sostitutiva di preavviso: genitori lavoratori

Le dimissioni dei dipendenti nel corso del periodo in cui opera il divieto di licenziamento godono di una particolare tutela economico – normativa.
Innanzitutto rientrano in questa casistica le dimissioni:

  • Della lavoratrice dall’inizio della gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto, indicata nel certificato di gravidanza) sino al compimento di un anno di età del bambino;
  • Del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità alternativo e obbligatorio per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • Causate dalla domanda o dalla fruizione, da parte della lavoratrice o del lavoratore, del congedo parentale e del congedo per malattia del bambino.  

Nelle ipotesi citate, il dipendente dimissionario:

  • Non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso;
  • Ha diritto a percepire in busta paga l’indennità sostitutiva del preavviso.

Su quest’ultimo aspetto si segnalano due orientamenti giurisprudenziali:

  • Un primo orientamento afferma che l’indennità spetta in ogni caso, anche di reimpiego del lavoratore;
  • Un secondo filone sostiene che l’indennità non dev’essere riconosciuta se il datore di lavoro dimostra che il dipendente ha iniziato un nuovo lavoro subito dopo le dimissioni, a meno che l’interessato non provi, a sua volta, che il nuovo contratto è meno vantaggioso del precedente, non solo da un punto di vista economico ma anche per aspetti di carattere non patrimoniale (ad esempio maggiore distanza tra abitazione e sede di lavoro).

Indennità sostitutiva di preavviso: altri casi in cui ricorre l’obbligo

Il datore di lavoro è comunque obbligato a liquidare l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di licenziamento intimato nelle ipotesi di libera recedibilità dal contratto, dichiarato poi illegittimo dal giudice.
Altre ipotesi sono:

  • Dimissioni della lavoratrice nel periodo di tutela matrimoniale;
  • Licenziamento per giusta causa, convertito dal giudice in licenziamento per giustificato motivo;
  • Risoluzione del contratto per fallimento o liquidazione coatta amministrativa, se non è possibile riconoscere il preavviso.

Indennità sostitutiva di preavviso: come si calcola

L’indennità sostitutiva del preavviso si calcola in base alla retribuzione spettante al lavoratore, compresi:

  • Provvigioni;
  • Premi di produzione;
  • Partecipazione agli utili o ai prodotti;
  • Equivalente di vitto ed alloggio;
  • Ogni altro compenso di carattere continuativo;

eccezion fatta per i rimborsi spese. 

Nella determinazione dell’indennità sostitutiva devono invece essere considerati i ratei delle mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima). Una volta assunta la retribuzione di riferimento, la stessa dev’essere riproporzionata alla durata del preavviso non prestato.
Se il calcolo dell’indennità è identico sia in caso di somma corrisposta che trattenuta al dipendente, lo stesso non si può dire per l’assoggettamento a contributi e tasse.

Indennità sostitutiva riconosciuta dal datore di lavoro
Le somme riconosciute in busta paga a titolo di indennità sono imponibili ai fini previdenziali ed assistenziali. Questo significa che il datore deve farsi carico dei contributi a suo carico e versare all’Inps, con modello F24, la contribuzione a carico del lavoratore.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, l’indennità in parola è soggetta a tassazione separata con la stessa aliquota utilizzata per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).


Indennità sostitutiva trattenuta al lavoratore
In caso di indennità sostitutiva trattenuta al lavoratore, l’importo non riduce né l’imponibile previdenziale né quello fiscale. La somma in questione, calcolata sempre in ragione della retribuzione spettante al dipendente nel periodo di preavviso, viene recuperata direttamente sul netto da pagare al lavoratore.  

Indennità sostitutiva di preavviso in busta paga

L’indennità sostitutiva corrisposta o trattenuta al dipendente è comunque da indicare in busta paga.

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