Un aspetto spesso trascurato da lavoratori autonomi occasionali e loro committenti è quello per cui una volta superata la soglia di reddito fiscalmente imponibile di 5.000,00 euro annui scatta l’obbligo di versare i contributi alla Gestione Separata INPS.
L’onere contributivo, entro il massimale annuo di 120.607,00 euro, è per due terzi in capo al committente e per un terzo trattenuto al lavoratore all’atto dell’erogazione del compenso.
Il committente, oltre a versare all’INPS con modello F24 i contributi a suo carico e quelli trattenuti al lavoratore, è obbligato a trasmettere all’Istituto la denuncia telematica UniEmens, entro la fine del mese successivo quello di competenza.
Tuttavia, non di soli oneri è l’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Il versamento dei contributi ha infatti l’obiettivo di finanziare le prestazioni economiche assicurate agli autonomi nel momento in cui si verificano eventi tali da impedirgli di svolgere la prestazione e, pertanto, ottenere un compenso.
Tra gli eventi tutelati figura la malattia. Ecco in dettaglio come funziona.
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Indice
Quali prestazioni spettano ai lavoratori autonomi occasionali?
Ai lavoratori autonomi occasionali, in quanto soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, spettano le stesse prestazioni riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi, nello specifico:
- assegno unico e universale;
- malattia;
- maternità.
Con riguardo agli eventi di malattia, agli autonomi occasionali spettano:
- indennità di malattia per degenza ospedaliera;
- indennità di malattia.
Indennità di malattia per degenza ospedaliera
Per gli eventi di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale o di degenza, autorizzata o riconosciuta a proprio carico dal servizio stesso, presso strutture ospedaliere estere, la Gestione Separata INPS riconosce ai lavoratori un’indennità economica di malattia.
Sono da considerarsi equiparate al ricovero:
- le giornate in cui vengono effettuate prestazioni in regime di day hospital;
- le giornate di malattia certificate come conseguenti a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche ovvero di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportano un’inabilità lavorativa temporanea del 100%.
I requisiti
La prestazione è riconosciuta dall’INPS per ogni giornata di ricovero (comprese quella di dimissione e di festività) per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su domanda dell’interessato, a condizione che:
- sia stata accreditata almeno una mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia;
- il reddito individuale dell’iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo.
Misura dell’indennità economica
L’indennità si determina applicando al massimale contributivo annuo (dell’anno di insorgenza dell’evento morboso) diviso per 365 giorni un’aliquota percentuale, differenziata a seconda del numero di mensilità di contribuzione (anche non continuative) accreditate nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero:
Contributi accreditati | Aliquota percentuale |
Fino a quattro mensilità | 16% |
Da cinque a otto mensilità | 24% |
Da nove a dodici mensilità | 32% |
Come reso noto dall’INPS con Circolare 30 gennaio 2025, numero 27, il massimale di reddito è pari, per l’anno corrente, ad euro 120.607,00.
Come si ottiene l’indennità economica?
Per ricevere l’indennità economica INPS il lavoratore è tenuto a presentare apposita istanza telematica all’Istituto, entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera, allegando un’autocertificazione relativa ai redditi posseduti nell’anno precedente, assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata.
La piattaforma dell’Istituto per l’invio delle domande di indennità è disponibile collegandosi a “inps.it – Sostegni, Sussidi e Indennità – Malattia e degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Indennità di malattia
I lavoratori autonomi occasionali hanno diritto ad un’indennità economica giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro un limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi di malattia di durata inferiore a quattro giorni.
Sono indennizzabili per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia, gli eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad una precedente malattia.
Requisiti
L’indennità di malattia spetta a patto che:
- il lavoratore possa far valere almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata nei dodici mesi precedenti l’inizio della malattia;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non dev’essere superiore al 70% del massimale contributivo annuo;
- vi sia effettiva astensione dall’attività lavorativa.
Misura
La prestazione economica a carico dell’INPS Gestione Separata è pari al 50% dell’importo riconosciuto a titolo di indennità per degenza ospedaliera.
La somma si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia.
Invio del certificato di malattia
Il lavoratore che si ammala è tenuto a farsi rilasciare un certificato di malattia che il medico curante è tenuto a trasmettere in via telematica all’INPS (che lo mette a disposizione del committente).
Se la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore, entro due giorni dal rilascio, invia il certificato cartaceo all’INPS e l’attestato di malattia (con la sola prognosi) al committente.
Domanda all’INPS
Oltre a farsi rilasciare il certificato di malattia (ed eventualmente trasmetterlo all’INPS e al committente), il lavoratore deve chiedere all’Istituto (sempre in via telematica) l’erogazione dell’indennità economica, entro il termine di prescrizione di un anno, decorrente dal giorno successivo la fine dell’evento morboso.
L’istanza dev’essere trasmessa collegandosi alla stessa piattaforma telematica del sito “inps.it” indicata per l’indennità degenza ospedaliera.
Alla domanda dev’essere allegata una copia del contratto (o dei contratti) di lavoro e delle dichiarazioni fiscali (ad esempio la Certificazione Unica) da cui risulta l’ammontare dei redditi percepiti.
Controlli sulla malattia
Per i lavoratori autonomi occasionali in malattia valgono gli stessi obblighi dei dipendenti in merito al rispetto delle fasce orarie di reperibilità, nel corso delle quali (d’ufficio o su richiesta dei committenti) l’INPS è abilitato a disporre l’effettuazione di visite domiciliari e / o ambulatoriali per accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa.
Leggi anche Indennità di malattia e visite fiscali: online la nuova pagina Inps. Le regole aggiornate
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