Indennità 150 euro disoccupati: requisiti, domanda, pagamento

Paolo Ballanti 27/09/22
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È in arrivo una nuova indennità da 150 euro anche per i disoccupati. Il Decreto-legge del 23 settembre 2022 numero 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ribattezzato Decreto “Aiuti-ter” prevede agli articoli 18 e 19, rispettivamente, un nuovo bonus una tantum per:

  • Lavoratori dipendenti (articolo 18);
  • Pensionati ed altre categorie di soggetti (articolo 19).

Rientrano in quest’ultimo gruppo:

  • Soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  • Lavoratori domestici, già beneficiari della precedente indennità una tantum di 200 euro, prevista dal Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022 numero 50);
  • Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi ed assegnisti di ricerca;
  • Lavoratori beneficiari nel 2021 di uno dei sussidi previsti dalle normative di contrasto agli effetti economici del virus COVID-19;
  • Collaboratori sportivi;
  • Lavoratori stagionali a tempo determinato ed intermittenti;
  • Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • Beneficiari dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 15 e 16 del Decreto Aiuti;
  • Nuclei destinatari del Reddito di cittadinanza.

Ai soggetti citati si aggiungono quanti percepiscono i sussidi NASpI e DIS-COLL, nonché i titolari dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Analizziamo ora in dettaglio come funziona l’indennità una tantum di 150 euro per i disoccupati.
Bonus 150 euro nel Dl Aiuti ter: beneficiari, requisiti e come richiederlo

Indice

Indennità 150 euro disoccupati in NASpI e DIS-COLL

L’articolo 19, comma 9, sulla falsariga del bonus 200 euro, riconosce un’indennità una tantum di 150 euro a beneficio di coloro che “hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”.
Il riferimento è a quanti hanno accesso ai sussidi di disoccupazione, riconosciuti dall’Inps per le ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione. Nello specifico:

  • Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) prevista, a decorrere dal 1° maggio 2015, in favore dei lavoratori dipendenti;
  • Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.

A chi spetta la NASpI?
Hanno diritto alla NASpI, previa domanda, i titolari di rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2022 la prestazione è altresì estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla Legge numero 240/1984.
Non possono al contrario accedere alla prestazione:

  • Dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo determinato;
  • Lavoratori extra-comunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale (per i quali resta confermata la specifica normativa);
  • Lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

A chi spetta la DIS-COLL?
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta a:

  • Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
  • Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio;

i quali hanno perduto involontariamente l’occupazione e sono iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.
Sono invece esclusi dalla prestazione:

  • Collaboratori titolari di pensione;
  • Titolari di partita Iva;
  • Sindaci, amministratori o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica.

Indennità 150 euro disoccupati: disoccupazione agricola

Il già citato articolo 19 riconosce al comma 10 un’indennità una tantum di 150 euro per coloro che nel corso dell’anno 2022 “percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264”.

Indennità 150 euro disoccupati: da chi viene pagata

I 150 euro a beneficio dei disoccupati in NASpI o DIS-COLL e di quanto percepiscono la disoccupazione agricola sarà erogata dall’Inps direttamente al beneficiario.
Per espressa previsione del Decreto Aiuti ter (articolo 19, comma 18) il bonus non concorre alla formazione del reddito rilevante ai fini fiscali del beneficiario.

Indennità 150 euro disoccupati: quando arriva

Il Decreto Aiuti ter non fornisce già le tempistiche di erogazione dell’indennità 150 euro da parte dell’Inps.
A tal proposito si attende una circolare dell’Istituto che, come avvenuto per il bonus 200 euro (Circolare del 24 giugno 2022 numero 73), definisca categoria per categoria il calendario dei pagamenti.
In ogni caso è opportuno considerare quanto prescritto dal comma 17 dell’articolo 19, in base al quale l’indennità ai disoccupati è corrisposta “successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro” relative all’erogazione del bonus 150 euro ai lavoratori dipendenti.
Questi ultimi, in particolare, percepiranno l’indennità con la retribuzione erogata “nella competenza del mese di novembre 2022” (articolo 18, comma 1).
Si tenga conto, pertanto, che le denunce Uniemens relative al mese di novembre, contenenti i dati sul pagamento dei 150 euro, dovranno essere trasmessi dalle aziende entro il 31 dicembre 2022.
Si può ipotizzare, in definitiva, un’erogazione dell’indennità ai disoccupati a partire dal mese di gennaio 2023.

Indennità 150 euro disoccupati: non occorre fare domanda

In considerazione del fatto che i commi 9 e 10 non ne fanno menzione, si ritiene che il bonus 150 euro sarà riconosciuto d’ufficio da parte dell’Inps, senza necessità di trasmettere apposita domanda.
Le risorse pubbliche destinate a finanziare l’erogazione dell’indennità una tantum per i disoccupati e le altre categorie beneficiarie (commi dall’8 al 16 dell’articolo 19), sono quantificate in “256,50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l’anno 2023” (articolo 19, comma 21).
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Paolo Ballanti

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