In attesa oggi della pubblicazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 non mancano le anticipazioni sugli interventi che, stando a quanto rende noto l’Esecutivo a margine del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025, ammontano a circa 18 miliardi di euro.
Tra le ipotesi in campo figura, sul versante previdenziale, l’introduzione di un contributo economico statale versato direttamente nella forma di previdenza complementare cui risultano iscritti i nuovi nati, adottati o affidati.
Una misura che, sulla falsariga dell’iniziativa adottata in Trentino – Alto Adige, ha l’obiettivo di assicurare alle future generazioni un trattamento pensionistico adeguato.
Analizziamo la novità in dettaglio.
Indice
Incentivo previdenziale in Manovra 2026?
Stando a quanto riporta il quotidiano “Il Sole 24 Ore” con una news del 10 ottobre 2025, il capitolo previdenziale della futura Manovra 2026 “potrebbe arricchirsi di una proposta che riguarda le famiglie con neonati”.
L’idea, già adottata dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige / Südtirol, prevede l’istituzione di un incentivo all’iscrizione dei neonati a forme di previdenza complementare.
La proposta, sottolinea “Il Sole 24 Ore”, punta a “rafforzare le misure in favore della famiglia e della natalità”.
Sul modello trentino, l’incentivo statale avrebbe la forma di un contributo economico destinato ad arricchire la posizione previdenziale del neonato, in modo da far fronte alla prospettiva che “con il passaggio ormai consolidato al sistema contributivo”, afferma ancora “Il Sole 24 Ore”, le pensioni future “saranno sensibilmente inferiori rispetto a quelle del passato”.
Il comunicato stampa sulla Manovra, relativo alla scorsa riunione del Consiglio dei ministri, nulla ha specificato in merito. Si è limitato a specificare che nella Legge saranno definite anche le iniziative in materia pensionistica collegate all’aspettativa di vita. Si attende ora il Cdm del 17 ottobre sull’approvazione del provvedimento di bilancio per saperne di più.
L’esempio del Trentino Alto Adige
Il Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige / Südtirol ha approvato il mese scorso un disegno di legge riguardante l’incentivo all’iscrizione a forme di previdenza complementare per i nuovi nati a partire dal 1° gennaio 2025 e, con norma transitoria, anche quelli nati negli anni precedenti fino al 2020 compreso.
La misura si concretizza in un contributo pari a 300,00 euro versato direttamente nella posizione previdenziale del neonato alla nascita, adozione o affidamento.
Per i quattro anni successivi è prevista l’erogazione di ulteriori 200,00 euro annui, a condizione che la famiglia versi almeno 100,00 euro annui nello stesso fondo.
Adozioni e affidamenti
Il contributo regionale spetta anche ai bambini adottati e affidati fino a cinque anni dalla data del provvedimento di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il diciottesimo anno di età.
Entità del contributo
Il contributo è versato direttamente nella forma di previdenza complementare cui risulta iscritto il nuovo nato, adottato o affidato.
La somma spettante è pari complessivamente ad euro 1.100,00 euro ed è suddiviso in cinque annualità.
Per il primo anno spetta una somma di 300,00 euro mentre per i quattro anni successivi sono riconosciuti 200,00 euro annui a condizione però che sia stato effettuato, nella forma di previdenza complementare intestata al minore, un versamento pari ad almeno 100,00 euro nell’anno di riferimento del contributo.
I requisiti
La misura è riservata in presenza delle seguenti condizioni:
- Il richiedente deve risiedere, in via continuativa, in un comune della regione da almeno tre anni al momento della presentazione del contributo;
- Il minore dev’essere residente alla nascita in regione o acquisire la residenza in regione per effetto del provvedimento di adozione o di affidamento (per gli anni successivi al primo anno di vita o al primo anno di adozione o di affidamento il minore deve risiedere in un comune della regione per il periodo annuale di riferimento del contributo e tale ultimo requisito si intende soddisfatto con una residenza continuativa di almeno dieci mesi);
- Al momento della presentazione della domanda, dev’essere stata attivata l’adesione del minore ad una delle forme di previdenza complementare.
Normativa transitoria
In via transitoria, fermo restando il possesso dei requisiti previsti, il contributo spetta anche a coloro che alla data del 1° gennaio 2025 compiono o non hanno ancora compiuto il quinto anno di vita e a coloro per i quali non sono ancora trascorsi cinque anni dalla data di adozione / affidamento.
Il contributo spetta ad ogni modo fino al compimento del quinto anno di vita o fino a cinque anni dalla data di adozione o affidamento e comunque non oltre il diciottesimo anno di età.
La situazione della previdenza complementare in Italia
L’incentivo in parola, oltre a favorire la costruzione di una pensione complementare per le nuove generazioni, risponde all’obiettivo di incrementare il numero di adesioni ai fondi di previdenza che, nonostante un trattamento fiscale di favore, presentano, come sottolinea la Relazione Annuale sull’attività svolta da COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) nel 2024, una disparità in termini di classi demografiche.
Alla fine dell’annualità precedente, si legge nel comunicato stampa del 23 giugno 2025 diffuso dalla Commissione di vigilanza in occasione della presentazione della Relazione Annuale, gli iscritti alla previdenza complementare “sfiora i 10 milioni (+4% rispetto al 2023)”. In percentuale delle forze lavoro, gli iscritti sono pari al 38,3%.
In base all’età, prosegue COVIP, gli iscritti “risultano concentrati nelle classi intermedie e più prossime al pensionamento”.
Il peso dei lavoratori fino a 34 anni è tuttavia salito dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024.
Rispetto alle forze di lavoro la partecipazione alla previdenza complementare, ancora la Commissione, cresce “all’aumentare dell’età: tra i 15 e i 34 anni è più bassa della media generale, 29,9%, ma comunque in crescita di 8,4 punti percentuali rispetto a cinque anni prima”.
Da ultimo, la Relazione Annuale si focalizza sulla presenza di un gender gap. Gli uomini “rappresentano il 61,6% degli iscritti alla previdenza complementare, mentre le donne formano il restante 38,4%”.
I vantaggi fiscali
Aderendo alla previdenza complementare il dipendente può contare su un regime fiscale di favore, rappresentano da:
- Deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare, fino al limite di 5.164,57 euro annui;
- I rendimenti derivanti dagli investimenti in titoli di Stato e altri titoli equiparati sono tassati con un’aliquota agevolata del 12,50% mentre quelli realizzati dagli altri tipi di investimento sono soggetti ad un’aliquota del 20% (rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario);
- Al pagamento della prestazione pensionistica (in rendita o in capitale) quanto deriva dai versamenti effettuati è assoggettato a una ritenuta agevolata del 15% (tale percentuale si riduce in funzione dell’anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare e, se questa è superiore a 15 anni, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a sei punti percentuali).
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, con almeno 35 anni di contribuzione l’imposta scende al 9%.
La tassazione, peraltro, riguarda i soli contributi dedotti dal reddito imponibile e le quote di TFR versato. La base imponibile su cui è applicata la ritenuta fiscale al momento del pensionamento non considera i contributi versati e non dedotti nonché i rendimenti (già tassati in fase di accumulo).
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