Per quanto riguarda la TASI (Tassa sui servizi indivisibili dei Comuni) sulla prima casa e le rispettive pertinenze (cantina, garage, solai, tettoie e posti auto), ad eccezione di dimore di lusso, ville e castelli, dovrebbe trattarsi dell’ultimo versamento. Da quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016, infatti, a partire dal prossimo anno non dovrà più essere versata.
A differenza della TASI, invece l’IMU dovrà essere versata anche in futuro, con attinenza a tutti gli immobili diversi dalle prime case non di lusso, a partire dalle seconde case, in aggiunta alla TASI (tranne nei Comuni in cui la doppia imposizione non è prevista) tenendo presente che le due aliquote sommate (IMU e TASI) non possono comunque superare l’1,06%. Resta, tuttavia, facoltà dei singoli Comuni applicare uno 0,08% aggiuntivo, aumentando l’imposizione fiscale entro un tetto massimo dell’1,14%.
In vista dell’imminente scadenza del 16 dicembre prossimo, di seguito si riporta un sintetico decalogo su tempi e modalità di pagamento.
ALIQUOTE IMUE TASI
Per sapere se il rispettivo Comune abbia approvato o eventualmente ritoccato le aliquote TASI o IMU per il 2015 entro il 30 luglio, e di conseguenza abbia pubblicato le delibere entro il 28 ottobre, ogni cittadino può direttamente consultare il sito del Mef (www.finanze.it ). Se questo non è stato fatto dal singolo Comune, il calcolo del saldo delle due imposte deve avvenire tenendo conto delle aliquote del 2014, ossia di quelle già adoperate per l’acconto del mese di giugno.
Il calcolo, invece, per i circa 800 Comuni che hanno modificato le aliquote fuori tempo massimo, dovrà essere valutato a seconda di quanto disposto nella legge di Stabilità 2016: vale a dire se a inizio anno dovrà essere versato il conguaglio o se invece verrà predisposto un congelamento degli aumenti decisi fuori tempo massimo sia per quest’anno e che per il prossimo.
COME CALCOLARE IMU E TASI
Nel caso il rispettivo Comune abbia ritoccato le aliquote entro i termini fissati, il calcolo dell’importo complessivo andrà fatto basandosi sulla nuova aliquota, sottraendo quanto già versato alla scadenza di giugno. A titolo puramente esemplificativo: per un immobile con un valore catastale pari a 100mila, con un’aliquota cresciuta dall’1,5 al 2 per mille senza detrazioni, oltre ad effettuare il calcolo della nuova imposta (ossia 200 euro), si dovrà sottrarre quanto già versato a giugno (la metà dei 150 euro previsti con la vecchia aliquota all’1,5 per mille e dunque 75 euro) e versare la differenza pari a 125 euro.
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO?
Il pagamento di IMU e TASI, in banca o in Posta, si potrà effettuare tramite il modello F24 ordinario o semplificato esclusivamente se l’importo del saldo risulta pari o inferiore a 1000 euro. Con riferimento, invece, ad importi superiori potranno utilizzarsi i soli F24 precompilati e inviati dai Comuni oppure i consueti bollettini postali. Per versamenti superiori ai 1000 euro, in caso contrario, dovranno essere utilizzati i canali telematici.
TASI: QUALI SONO I MINIMI E I MASSIMI?
In riferimento alla TASI, l’aliquota minima sull’abitazione principale è dello 0,1% mentre quella massima può raggiungere lo 0,25%. Gli stessi Comuni, però, hanno potere di poterla aumentare di un ulteriore 0,08% portandola allo 0,33%.
CHI E QUANDO DEVE PAGARE? I CASI
1) Abitazione principale
Si tratta dell’abitazione in cui il possessore e i rispettivi familiari possiedono la residenza anagrafica e dimorano abitualmente. Sull’abitazione principale si applica la TASI con un’aliquota massima pari allo 0,25%. Non sono previste agevolazioni di legge, tuttavia, i Comuni avevano la possibilità di immettere alcune detrazioni basate, ad esempio, sul tipo d’immobile, sul reddito o ancora sul nucleo familiare, innalzando l’aliquota massima allo 0,33%.
2) Due coniugi e due abitazioni
Nel caso in cui due coniugi possiedano due abitazioni, ai fini TASI ed IMU, entrambe verranno considerate come abitazione principale se i coniugi risultano avere residenze diverse in due Comuni. Quando, al contrario, gli immobili si trovano nello stesso Comune, soltanto uno di essi sarà considerato come prima casa. Sono inclusi nel regime della prima casa, a seconda delle delibere comunali, anche gli alloggi di persone anziane che vivono presso Istituti di ricovero e quelle (anche se una sola) concesse in comodato gratuito ai figli.
3) Residenti all’estero
La corresponsione di IMU e TASI si basa sulla quota di possesso, oltre che sul periodo di possesso durante il 2015. In tal senso, le abitazioni dei cittadini italiani che risiedono all’estero vengono assimilate alle abitazioni principali, non essendo di conseguenza soggette all’Imu e beneficiando di una riduzione per la TASI. In riferimento, invece, a chioschi e distributori non è previsto il pagamento né dell’IMU né della TASI.
4) Inquilini e tipologia di abitazione
La TASI, contrariamente all’IMU, va pagata sia dai proprietari di immobili (adibiti ad abitazione principale e non) sia dagli inquilini, anche se tuttavia in proporzione più modesta. Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo della TASI va utilizzata la stessa impiegata per l’IMU, essendo perciò necessario rivalutare del 5% la rendita catastale e poi moltiplicarla per 160.
Nel caso in cui l’ente locale abbia deliberato l’aliquota TASI esclusivamente per l’abitazione principale, l’inquilino, fatte alcune eccezioni, non sarà tenuto a versarla. Se invece il Comune ha sancito 2 aliquote, una prima per l’abitazione principale e una seconda (residuale) per tutti gli altri immobili oppure specifica per gli alloggi locati, i proprietari saranno tenuti ad applicare la prima aliquota mentre gli inquilini la seconda.
5) Vendita della casa
Se nel corso del 2015 sono intervenuti cambiamenti sul possesso dell’immobile, come appunto la sua vendita, oppure ne sia stata cambiata la destinazione d’uso, ad esempio nel caso in cui sia stato affittato solo per alcuni mesi, il calcolo di IMU e TASI dovrà tenere conto delle relative variazioni.
Di conseguenza si dovranno computare le imposte, ad esempio, sui mesi di possesso dell’immobile, sottraendo quanto già pagato a giugno come acconto. Andranno invece applicate le differenti aliquote se è stata interrotta una locazione: vale a dire lo 0,76% e l’1,06%, stabilite per un immobile affittato e quello tornato, invece, a disposizione del rispettivo proprietario.
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