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Con la risoluzione n. 10/DF/2015, le Finanze hanno preso a riferimento i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza che sono proprietari di più abitazioni dislocate in vari Comuni del territorio italiano, specificando le regole da seguire per stabilire l’immobile da considerare adibito ad abitazione principale.
In mancanza di regolamentazioni in materia, si dispone che la definizione dell’immobile da valutare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale possa essere realizzata direttamente dal contribuente. Viene così rimessa al pensionato non residente iscritto AIRE, la facoltà di poter decidere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, dietro l’applicazione del regime di favore previsto dall’IMU per l’abitazione principale. Per le restanti unità immobiliari invece, valutate come abitazioni diverse da quella principale, viene applicata l’aliquota deliberata dal Comune per la specifica tipologia di fabbricato in questione (seconde case).
Con riferimento, poi, alle modalità con cui effettuare la scelta dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, la risoluzione specifica che il pensionato all’estero è tenuto ad indicarla nella presentazione della dichiarazione IMU/TASI dove il proprietario dell’alloggio deve barrare la sezione relativa all’“Esenzione”, riportando nello spazio riservato alle “Annotazioni” la frase: “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 13, del D. L. n. 201/2011”.
Il citato art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011 (così come modificato dall’art. 9-bis, D.L. n. 47/2014) stabilisce infatti che, a partire dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
VAI ALLA RISOLUZIONE 05/11/2015, N. 10/DF, DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 9/DF del 5 novembre 2015, ha fatto chiarezza anche sul capitolo esenzioni. E’ stato, infatti, specificato come l’esenzione dall’IMU prevista per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita si applichi anche con riferimento alle cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci.
Con la citata risoluzione, le Finanze hanno chiarito che le cooperative in questione possono confluire nella nozione di “imprese costruttrici”. In riferimento, poi, alle assegnazioni ai soci è stato stabilito, sia mediante la prassi amministrativa che la giurisprudenza, che esse rilevano come cessioni di beni, concretizzando quindi un trasferimento della proprietà a titolo oneroso.
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L’esenzione dall’IMU può, dunque, essere applicata al caso concreto dal momento che le cooperative edilizie che assegnano in proprietà gli alloggi ai propri soci risultano in linea con i requisiti previsti dalla normativa. Il Dipartimento delle Finanze specifica, inoltre, che l’inquadramento giuridico della fattispecie in esame risulta valido anche ai fini dell’individuazione dell’aliquota TASI sugli stessi immobili.
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