Inoltre, le nuove aliquote approvate dai Comuni per il 2016, nel caso in cui gli atti siano stati approvati oltre il 30 aprile 2016 o pubblicati online oltre il 28 ottobre 2016, non sono valide.
Di seguito la guida sulle aliquote da applicare per Imu e Tasi.
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Imu e Tasi 2016: le scadenze
Per il conguaglio di Imu e Tasi la data di scadenza è fissata, come detto, al 16 dicembre 2016. Le imposte, dovute per tutti gli immobili fatta eccezione per le abitazioni principali non di lusso, vengono calcolate sulla base delle aliquote che ogni Comune stabilisce.
Quindi, la somma da versare cambia a seconda della residenza del contribuente; mentre il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 oppure bollettino postale.
Imu e Tasi: le aliquote da applicare
Da come si legge nelle FAQ del Ministero dell’Economia, il pagamento della seconda rata di Imu e Tasi “deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l’anno 2016″ esclusivamente nei casi in cui:
– l’atto sia stato adottato entro il 30 aprile 2016 (tranne per la Regione Friuli Venezia Giulia, dove valgono le date del 30 giugno e in alcuni casi del 31 luglio 2016);
– l’atto sia stato pubblicato entro il 28 ottobre 2016 sul sito internet www.finanze.it;
– l’aliquota fissata non abbia subìto un aumento rispetto a quella applicabile nel 2015.
Nel caso in cui tutte le condizioni sopra citate siano state soddisfatte, la nuova aliquota 2016 è da considerarsi illegittima per cui vale quella del 2015.
Come verificare che le aliquote non siano aumentate?
In base al documento diffuso dal Ministero dell’Economia si può verificare che le 3 condizioni siano state rispettate dal Comune di residenza.
Tale verifica può essere effettuata collegandosi al sito www.finanze.it e accedendo alla pagina in cui si riporta il risultato dell’interrogazione sulle delibere di Imu e Tasi per ogni Comune.
La data di adozione della delibera e la data di pubblicazione della stessa sono riportate nella tabella che viene visualizzata. Basta quindi semplicemente confrontare le aliquote determinate per il 2016 e quelle vigenti nel 2015.
Se il Comune non ha emanato nessuna delibera: cosa bisogna fare?
Nel caso in cui il Comune non abbia emanato alcuna delibera relativa all’anno 2016, così come avviene per i Comuni le cui delibere non rispettano le condizioni di cui sopra, l’aliquota valida è quella relativa al 2015.
Tuttavia, bisogna sempre tenere conto di tutte le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 riguardo a:
– abitazione principale,
– terreni agricoli,
– immobili in comodato.
Eccezioni
Tuttavia, sono previste dal documento del Mef delle eccezioni, tramite l’esercizio del potere di autotutela da parte dei Comuni, nei casi di eliminazione di un vizio di legittimità oppure di correzione di un errore materiale. Oltre a ciò sono previste speciali eccezioni nei casi di dissesto finanziario e salvaguardia degli equilibri di bilancio.
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