Impresa sociale, i documenti da presentare al registro imprese

Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione di quanto stabilito all’art, 5 co. 5 del D.lgs 112/2017, ha definito, con decreto del 16 marzo 2018, gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per l’esecuzione di tali adempimenti.

Tra gli atti e documenti da presentare si evidenziano:

  • l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni successiva modificazione – articolo 2, comma 1, lettera a)
  • il bilancio civilistico – articolo 2, comma 1, lettera b)
  • il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; articolo 2, comma 1, lettera c)
  • il deposito per i gruppi di imprese sociali dell’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché il deposito del bilancio civilistico e del bilancio sociale in forma consolidata; inoltre è prevista la comunicazione delle indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile (pubblicità di attività di direzione e coordinamento ) – articolo 2, comma 1, lett d)
  • la nomina, nell’atto costitutivo di uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall’articolo 2397, comma 2, c.c. per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza richiamata dall’articolo 2399 c.c. – articolo 2, comma 2
  • il deposito, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, del regolamento di recepimento delle norme del Dlgs 112/2017, nonché l’atto di costituzione del “patrimonio destinato” per lo svolgimento delle attività di interesse generale (articolo 1, comma 3, Dlgs 112/2017) – articolo 2, comma 3.

Il decreto introduce inoltre norme correttive e di coordinamento, quali:

  • la previsione di un termine, 20 luglio 2018, entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni del Dlgs 112/2017 – articolo 3, comma 1
  • la previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali – articolo 3, comma 2

Nell’ambito delle attività di controllo svolte dall’ufficio del registro delle imprese è prevista l’acquisizione, in fase di iscrizione, di una dichiarazione del rappresentante legale dell’ente, dell’eventuale iscrizione in altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore.

Tale dichiarazione consentirà all’ufficio del registro delle imprese di comunicare l’acquisizione della qualifica di impresa sociale dell’ente richiedente all’ufficio del registro unico nazionale del terzo settore che provvederà alla cancellazione del medesimo da altra sezione. Tale norma è finalizzata a garantire l’applicazione di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017, articolo 46, comma 2), secondo cui “a eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni del Registro unico nazionale (…)”- articolo 4, comma 2.

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Raffaele Lomonaco

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