Ai sensi dell’ art. 31, legge n. 457/1978 gli interventi di ristrutturazione si caratterizzano per due elementi.
Il primo è determinato dalla “sistematicità” delle opere edilizie e il secondo, riguarda la finalità della trasformazione che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente il cui intervento è considerato “trasformazione urbanistica”, soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori.
Sono considerati interventi:
– riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
– costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
– mutamento di destinazione d’uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
– trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
– modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d’imposta dei solai;
– interventi di ampliamento delle superfici.
La circolare ministeriale n. 57/E del 1998 prevede una detrazione pari al 41 per cento a favore di tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che in virtù di un titolo idoneo, detengono o possiedono un’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e ne hanno sostenuto le relative spese fino alla concorrenza del tetto massimo di 150 milioni.
Ai sensi dell’art. 5 del Tuir la norma si applica anche nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata quali le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari.
Ad oggi, nella categoria dei soggetti che possono usufruire del bonus fiscale per un’immobile oggetto di ristrutturazione è compreso anche il nudo proprietario qualora ne sostenga le relative spese.
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