Il condono per i contratti decentrati/integrativi

Dario Di Maria 19/03/14
Scarica PDF Stampa
L’art. 4 del decreto legge 16 del 06/03/2014 introduce una sorta di sanatoria per le violazioni dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.

In particolare, prevede tre tipologie di misure:

1 ) le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligati a recuperare integralmente nei confronti del personale le somme indebitamente erogate, e sono obbligati ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, e ad attuare piani di riorganizzazione delle strutture burocratico-amministrative;

2) le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa;

3) per quei contratti decentrati che non abbianocomportato ne’ il superamento dei vincoli finanziari per lacostituzione dei medesimi fondi, ne’ il riconoscimento giudizialedella responsabilita’ erariale, non si applica la sanzione della nullità agliatti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottatianteriormente ai termini di adeguamento della “Riforma Brunetta” (D.Lgs. 150/2009).

Il decreto in questione riformò profondamente le relazioni sindacali e le procedure per la contrattazione decentrata.

Purtroppo non tutti capirono (o non vollero capire) che alcuni aspetti della legge erano già immediatamente efficaci, tra cui, appunto, le nuove procedure per la contrattazione decentrata (che si arricchiva, ad esempio, della relazione illustrativa accanto a quella tecnico-finanziaria, e del parere dell’organo di controllo prima di addivenire alla stipula definitiva) e il nuovo riparto di competenze tra legge e contrattazione. Inoltre si pose l’accento sul fatto che lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e’ correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, con ciò volendo stigmatizzare i cosiddetti provvedimenti “a pioggia”, sia per la parte accessoria, sia per le progressioni economiche.

La conseguenza prevista (5° periodo c. 3-quinquies art. 40 D.Lgs. 165/2001) nei casi di violazione deivincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge (come sopra accennati), è la nullità delle clausole, da cui discende che gli atti di utilizzo dei fondi (in primis i pagamenti) sono pure nulli.

Ciò reca con sè la conseguenza della ripetibilità degli emolumenti indebiti in un arco di tempo di dieci anni e la responsabilità per danno erariale.

Oggi il decreto-legge in argomento introduce la possibilità, per gli enti che hanno violato le regole poste dalla L.150/2009, dal D.Lgs. 165/2001 e i limiti posti dal successivo DL 78/2010, di evitare la condanna per danno erariale. Tra l’altro, essendo cinque anni il termine di decadenza per l’azione di responsabilità, per i contratti del 2010 i nodi stanno arrivando al pettine proprio in questo periodo.

Quindi le soluzioni previste sono tre:

1. se un’amministrazione ha sforato i limiti finanziari per la contrattazione, deve:

– recuperare a rate le somme indebitamente erogate;

– predisporre misure ulteriori di contenimento della spesa del personale;

– attuare piani di riorganizzazione con tagli alla dotazione organica del 20% per i dirigenti e del 10% per il personale non dirigente.

2. Se un’amministrazione ha rispettato il patto di stabilità, può:

compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo deirisparmi effettivamente derivanti da misure di razionalizzazione.

3. Se un’amministrazione non ha superato i vincoli finanziari per la costituzione dei fondi, ha rispettato il patto di stabilita’ interno e la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale riduzione dei costi di cui all’art. 9 del DL 78/2010:

gliatti di utilizzo dei fondi (in primis i pagamenti) adottatianteriormente ai termini di adeguamento (31/12/2012?) non sono nulli.

Il decreto in questione sicuramente desta alcune perplessità, soprattutto in riferimento agli articoli della Costituzione che enunciano i doveri di solidarietà economica (art. 2), e l’obbligo di concorrere, con il rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (art. 119)

Detto in altre parole, tale decreto aumenta ancora la distanza tra le amministrazioni-formiche e le amministrazioni-cicale, tra i furbetti e coloro che osservano le regole, indebolendo, forse definitivamente, l’autorità dello Stato e il valore delle regole nel nostro ordinamento giuridico.

Dario Di Maria

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento