Il Codice del processo amministrativo va in Consulta

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Con ordinanza n. 1628 del 7 settembre, il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, c.p.a.

Il giudice dubita della norma che prevede la decadenza dell’azione di risarcimento conseguenziale all’annullamento di un atto amministrativo, cioè del fatto che deve essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l’atto.

L’ordinanza incide su una parte del codice, che aveva immediatamente sollevato perplessità in vari commentatori, i quali facilmente avevano previsto che, prima o poi, qualche giudice avrebbe sollevato la questione di legittimità costituzionale.

E’ bene ricordare che i termini di decadenza previsti dal codice per la domanda di risarcimento sono due:

1. quello dell’art. 30, comma 3, che riguarda l’azione immediata, cioè subito dopo l’adozione dell’atto illegittimo ma senza impugnare l’atto stesso: in questo caso l’interessato deve proporla entro 120 giorni da quando l’atto è stato adottato oppure se n’è avuta conoscenza;

2. quello dell’art. 30, comma 5, che riguarda l’azione avviata dopo la sentenza ha annullato l’atto (che dunque è stato impugnato tempestivamente): qui i 120 giorni decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il TAR Palermo si è occupato solo di quest’ultimo termine, perché era l’unico rilevante per la decisione della controversia ad esso sottoposta.

L’ordinanza dubita della ragionevolezza del termine, perché limita fortemente la tutela del cittadino senza che la previsione della decadenza sia giustificata da qualche interesse pubblico.

Infatti, lo scopo che giustifica il termine di decadenza per l’impugnativa di un atto amministrativo (30 o 60 giorni), è quello della certezza delle scelte compiute dalla pubblica Amministrazione nell’interesse pubblico, e degli assetti che ne conseguono

Detto incidentalmente… che valore ha la certezza quando – come nella maggioranza dei casi – le sentenze arrivano dopo cinque/dieci anni? Ma questo è un altro discorso…

Tornando all’ordinanza di cui parliamo, il TAR conclude: dopo che l’atto è stato annullato, la certezza è stata conseguita, perciò non c’è ragione di comprimere così fortemente il diritto alla tutela “conseguenziale” del risarcimento dei danni.

Aggiunge che non si trova un termine del genere negli altri campi del diritto.

L’ordinanza accenna ai retroscena, che hanno portato alla previsione della decadenza per l’azione di risarcimento.

Accadde che, con un trio di sentenze del 2006 (numeri 13659, 13660 e 13911) le Sezioni unite affermarono che si poteva chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ad un provvedimento amministrativo, senza impugnare questo.

L’affermazione era rivoluzionaria, perché superava il principio della c.d. pregiudizialità (cioè dell’onere di impugnare l’atto prima di ottenere il risarcimento), che reggeva praticamente dal 1865, vale a dire dall’istituzione della giustizia amministrativa in Italia.

E infatti la reazione del Consiglio di Stato non si fece attendere: la decisione dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2007 riaffermò il principio della pregiudizialità, redarguendo le Sezioni unite.

Alla fine vinsero queste ultime: infatti i giudizi andavano a finire da loro, giacché la questione era intesa come di giurisdizione, su cui appunto l’unico giudice è la Corte di Cassazione a Sezioni unite.

Ma la tesi della pregiudizialità si è presa la rivincita appunto attraverso il termine di decadenza per l’azione di risarcimento.

Non vuoi impugnare? – sembra dire il codice al cittadino – e allora sbrigati altrimenti perdi tutto.

A prescindere dalle opinioni dell’Adunanza sulla pregiudizialità, tuttavia, l’ulteriore limitazione all’azione susseguente all’annullamento dell’atto, risulta comunque ingiustificata.

In effetti, prima del codice non si dubitava che l’azione susseguente all’annullamento potesse essere azionata nell’ordinario termine di prescrizione di cinque anni, dal passaggio in giudicato della sentenza o dalla pubblicazione di essa, secondo le diverse opinioni.

Per questa specifica questione, pertanto, il codice determina un notevole arretramento della tutela giurisdizionale.

La norma di cui trattiamo s’inserisce in un quadro più vasto di innovazioni normative (comprese molte del codice), che hanno ispirato il legislatore degli anni più recenti.

Sono innovazioni ispirate dall’idea che i ricorsi giurisdizionali siano un intralcio “ai manovratori” e pertanto vanno scoraggiati in ogni modo: rendendoli assurdamente costosi (l’aumento del contributo, di cui abbiamo già trattato qui); prevedendo sanzioni pecuniarie draconiane per il caso di soccombenza; appunto disseminando la normativa processuale di termini rigorosi ed abbreviati, quasi sempre ad esclusivo onere delle parti.

E invece, di fronte alla degenerazione delle scelte pubbliche, inquinate da caste e cricche, il ricorso del Giudice amministrativo rimane l’unico strumento di tutela per gli onesti!

Dario Sammartino

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