Vediamo allora in quali caso un bacio o un tentativo di bacio con costrizione può essere considerato violenza sessuale.
Il bacio non compiuto è solo tentata violenza
Nel caso di specie, la Cassazione si è trovata a decidere su un fatto che ha visto un uomo immobilizzare una donna e spingerla con le spalle contro una ringhiera, tentando contro la sua volontà di baciarla sulla bocca. L’uomo è stato però fermato prima di compiere l’atto dall’intervento di altre persone accorse sul luogo. Il colpevole era stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di violenza sessuale e a 1 anno di reclusione con attenuanti.
L’uomo era però ricorso per Cassazione chiedendo la riqualificazione del reato in tentativo di violenza, non essendo appunto riuscito nella circostanza a baciare effettivamente la vittima. La distinzione era in questo caso molto importante, perché il reato di tentata violenza sarebbe andato in prescrizione prima della sentenza della Corte d’Appello, intervenuta oltre 8 anni dopo il fatto.
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La decisione della Cassazione
Ebbene, la Corte di Cassazione ha accolto la richiesta del colpevole e ha configurato il reato come tentata violenza sessuale. La condotta, evidenzia la Suprema Corte, si è infatti fermata al “tentativo” del bacio e non ha invaso la sfera sessuale della parte offesa. Come si legge nella sentenza, si deve parlare di tentata violenza “in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima”, e dunque nei casi in qui “l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima”.
Dunque, reato di tentata violenza e non di violenza e imputato assolto per prescrizione.
In quali casi il bacio è violenza sessuale?
Cerchiamo di chiarire, allora, in quali casi il bacio può o deve essere qualificato come violenza sessuale.
Il reato di violenza sessuale, come stabilito dall’art. 609-bis del Codice penale, consiste nel costringere una vittima con forza, minaccia o abuso di qualsiasi tipo a compiere o a subire atti sessuali. Si definisce “atto sessuale” quello che coinvolge le zone erogene: non solo gli organi genitali, dunque, ma anche tutte le altre parti del corpo che possono stimolare l’istinto sessuale, dalle labbra alle cosce. Ma non solo: si parla di atto sessuale, e quindi di violenza sessuale, anche quando il comportamento del soggetto non coinvolge esplicitamente delle zone erogene ma è inequivocabilmente rivolto al raggiungimento del piacere sessuale. Esiste, ovviamente, un margine di discrezione che varia di caso in caso ed è rimesso al giudice.
Il bacio, quindi, può benissimo essere considerato violenza sessuale se coinvolge le zone erogene (in questo caso le labbra) o se è comunque dato con la forza e l’evidente intento di raggiungere del piacere erotico.
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