Con il coordinamento ed il supporto di Unioncamere, tutte le Camere di commercio hanno strutturato gli uffici di conciliazione e adottato regolamenti e tariffe uniformi sul territorio nazionale. L’efficiente organizzazione dei servizi ha consentito al legislatore di arricchire ulteriormente tale competenza e di rafforzarla in alcuni ambiti specifici, ad esempio in materia di telecomunicazioni, di subfornitura, di turismo, di tintolavanderie, di condominio, ecc. Si tratta di servizi che gli Enti camerali devono fornire per favorire la gestione e la soluzione del contenzioso commerciale, e che garantiscono, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo, super partes, il raggiungimento di accordi amichevoli che valorizzano gli interessi delle parti.
L’esistenza della rete dei 105 servizi di conciliazione delle Camere di commercio, presenti in quasi tutte le province italiane, e la loro esperienza, affiancata anche da un sistema di risoluzione on-line delle controversie (che permette di gestire “virtualmente” ogni fase della procedura), ha contribuito all’introduzione nel 2010, con il d.lgs. n. 28, della mediazione, strumento simile alla conciliazione ma con delle caratteristiche procedurali che lo rendono uno strumento “complementare” al processo civile. La mediazione, e in particolare la mediazione obbligatoria (che riguarda le materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) nell’esperienza camerale, ha consentito la riduzione dei tempi di soluzione delle controversie gestite (durata media 38 giorni) e dei costi di accesso al servizio (il costo per una impresa che utilizza la mediazione in Camera di Commercio è quantificato, mediamente, in 1/10 del costo di un giudizio ordinario).
Dal 1998 ad oggi 102 Camere di commercio (la mediazione può essere amministrata esclusivamente dagli organismi iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia) hanno gestito, circa 160.000 tra procedure di conciliazione e di mediazione, mentre i casi gestiti solo dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione (marzo 2011) fino settembre 2014 sono stati circa 58.000. Le Camere rappresentano il 10% di tutti gli Organismi di Mediazione accreditati a Registro del Ministero della Giustiza ed hanno gestito in questi anni oltre il 30% delle mediazioni, con una percentuale di accordi positivi che va oltre il 50%. La durata delle mediazioni, registrata in media nell’ultimo anno è di 38 gg e il valore medio di circa € 114.000.
L’importanza dello sviluppo alla mediazione e della conciliazione è ormai un dato acquisito e rappresenta un aspetto fondamentale da valorizzare nell’ambito della riforma della Giustizia civile che il Governo ha avviato, in un’ottica di efficienza, di semplificazione, di diversificazione nell’offerta di strumenti di soluzione del contenzioso, più vicini alle esigenze delle imprese e dei cittadini.
Secondo uno studio, realizzato recentemente dall’Unioncamere, la quantificazione del risparmio “effettivo” per le parti che, nel periodo di vigenza delle norme sull’obbligatorietà, invece di ricorrere al giudice ordinario hanno raggiunto un accordo grazie alla mediazione, è pari a circa 420 milioni di euro. Di questi, 100 milioni di euro sono stati frutto dell’attività di mediazione svolta dai 102 Organismi camerali iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia. Estendendo i criteri utilizzati al totale delle controversie gestite da tutti gli Organismi di Mediazione- circa 215mila secondo i dati del Ministero della Giustizia – che hanno dato luogo ad un’istanza di mediazione nel periodo considerato (a prescindere dal fatto che abbiano visto o no comparire la parte chiamata in causa dal ricorrente), il risparmio potenziale totale avrebbe sfiorato la cifra davvero importante di 4 miliardi di euro. I risparmi sarebbero stati ancora più consistenti se l’obbligatorietà non fosse stata abrogata con la Sentenza Corte Costituzionale pubblicata a fine 2012.
Le Camere svolgono, su tutto il territorio nazionale, anche attività di arbitrato amministrato: una forma di giustizia privata, disciplinata dagli artt. 806 e ss. del C.p.C., che equivale ad un primo grado di giudizio, a conclusione del quale, viene emesso un lodo che ha valore di sentenza. Oggi 84 Camere di commercio sono impegnate in questi servizi, che vengono svolti con la garanzia della terzietà, dell’indipendenza, della professionalità dell’organismo e degli arbitri, della certezza dei costi e della semplicità e trasparenza delle regole.
Solo negli ultimi dieci anni gli arbitrati gestiti sono stati 5.000, che si sono conclusi, con un lodo arbitrale, mediamente in 140 gg. Se consideriamo il 2013 gli arbitrati amministrati dagli Enti camerali sono stati circa 700 ed hanno rappresentato il 90% degli arbitrati amministrati in Italia nell’anno.
L’investimento realizzato su questi servizi ha riguardato anche la qualità della formazione e della professionalità degli arbitri, ma anche l’uniformità delle regole e della gestione delle procedure, per garantire alle imprese un adeguato livello di efficienza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento