Gli interessi di mora scendono al 3,01%

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Con il Provvedimento 10 maggio 2018 dell’Agenzia delle entrate il tasso degli interessi di mora scende dal 3,50% al 3,01% in ragione annuale, a decorrere dal giorno 15 maggio 2018.

Se una cartella di pagamento è pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 3% al 6%, Agenzia delle Entrate – Riscossione applica gli interessi di mora, che, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono conteggiati sulle somme che sono iscritte a ruolo a titolo di imposta, cioè, con esclusione delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Gli interessi di mora decorrono non dal 61° giorno successivo alla data della notifica della cartella di pagamento ma dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella in cui è eseguito il pagamento delle somme pretese, applicando il tasso di interesse che è determinato con cadenza annuale, cioè nella misura del 3,50% fino al 14 maggio 2018 e del 3,01% dal giorno successivo. In pratica, il conteggio è eseguito applicando la formula:

imposta iscritta a ruolo x giorni (dalla data di notifica alla data di pagamento) x tasso di interesse/36500.

La variazione temporale del tasso degli interessi di mora

dal 15 maggio 2018             3,01%

dal 15 maggio 2017             3,50%

dal 15 maggio 2016             4,13%

dal 15 maggio 2015             4,88%

dal 01 maggio 2014           5,14%

dal 01 maggio 2013           5,2233%

dal 01 ottobre 2012           4,5504%

dal 01 ottobre 2011           5,0243%

dal 01 ottobre 2010           5,7567%

dal 01 ottobre 2009           6,8358%

dal 01 gennaio 1999           8,4%

Ad esempio, se la cartella di pagamento è notificata il 20 maggio 2018, le imposte ammontano a euro 10.000 e il pagamento avviene dopo 100 giorni dalla notifica, gli interessi di mora ammontano a euro 82,47 (cioè 10.000 x 3,01 x 100/36500).

Il provvedimento 4.4.2017 non modifica nè il tasso di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, fissato nella misura del 4% (che va computato a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli in cui le imposte sono iscritte) né il tasso di interesse per dilazione di pagamento che è applicato nella misura del 4,5% se il debitore chiede a Agenzia delle entrate – Riscossione di frazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, fino ad un massimo di 72 rate mensili (elevabili a 120 rate mensili nei casi indicati nel D.M. 6 novembre 2013).

Il provvedimento si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che vengono conteggiati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto, se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso.

Va ricordato che se il valore della controversia (limitato alle sole imposte ovvero alle sanzioni se queste sono l’oggetto della pretesa) non è superiore a euro 50.000, si applica la procedura di reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui il contribuente beneficia della sospensione del pagamento fino alla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la definizione della procedura.

Sergio Mogorovich

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