Gestione separata Inps: nuovi requisiti per indennità di maternità, paternità e congedo parentale

Paolo Ballanti 10/06/20
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La circolare INPS n. 71 del 3 giugno scorso ha chiarito quali requisiti devono rispettare i collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inps che intendono chiedere l’indennità di maternità/paternità e il congedo parentale.

L’intervento dell’ente di previdenza si è reso necessario a seguito del decreto legge n. 101/2019 il quale ha modificato i parametri di accesso alle prestazioni, abbassando i mesi di contribuzione richiesti da tre ad uno.

La circolare INPS è di fondamentale importanza soprattutto per la gestione degli eventi di maternità o congedo parentale a cavallo tra il passaggio del requisito contributivo da tre mesi ad uno.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

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Gestione separata Inps e maternità: La norma

Il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 convertito in Legge n. 128 del 2 novembre 2019 ha modificato il requisito contributivo per accedere all’indennità di maternità, riservata ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

In particolare si stabilisce che ha diritto alla prestazione INPS il collaboratore che abbia versato almeno una mensilità di contributi alla Gestione separata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Prima della modifica, il requisito era pari a tre mesi di contributi.

La norma si applica sia all’indennità di maternità o paternità che al congedo parentale.

Gestione separata Inps e maternità: applicazione delle nuove regole

La circolare INPS si preoccupa di chiarire a quali eventi di maternità si applicano le nuove regole.

Nel documento si legge che possono accedere all’indennità con un solo mese di contributi versati, i periodi di maternità o paternità iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, data di entrata in vigore del decreto legge n. 101. Stessa sorte per gli eventi che si collocano a cavallo del 5 settembre.

Le nuove regole si applicano ad esempio a:

  • Maternità iniziata il 10 settembre 2019;
  • Maternità iniziata il 1º luglio 2019 e terminata il 30 novembre 2019.

Al contrario, devono rispettare il requisito delle tre mensilità gli eventi conclusi prima del 5 settembre 2019.

Gestione separata Inps e congedo parentale: applicazione delle nuove regole

Come si è detto poc’anzi, il requisito di un’unica mensilità di contributi versati alla Gestione separata opera anche per i congedi parentali. Sul punto la circolare INPS chiarisce:

  • Operano le vecchie regole (tre mesi di contributi) per i periodi di congedo parentale iniziati e conclusi prima del 5 settembre 2019;
  • Operano le nuove regole (un mese di contributi) i periodi di congedo parentale iniziati in data successiva l’entrata in vigore del decreto;
  • I periodi di congedo che iniziano prima del 5 settembre 2019 e si concludono in data successiva devono essere trattati separatamente, applicando i vecchi requisiti per i giorni di congedo fino al 4 settembre 2019 e i nuovi a partire dal 5 settembre 2019.

Con riferimento all’ultimo punto, facciamo l’esempio di una collaboratrice iscritta alla Gestione separata che usufruisce del congedo parentale dal 1º settembre al 31 ottobre 2019. In questo caso l’evento dovrà essere trattato:

  • Applicando le vecchie regole per i giorni dal 1º al 4 settembre 2019;
  • Applicando le nuove regole per i giorni dal 5 settembre al 31 ottobre 2019.

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Indennità di maternità e paternità: condizioni generali

Gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (perciò non pensionati né lavoratori dipendenti o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria) hanno diritto ad un’indennità erogata dall’INPS:

  • Per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre successivi per la madre;
  • Per i tre mesi successivi la data effettiva del parto per il padre.

La prestazione spetta anche al padre o alla madre in caso di adozione o affidamento.

I requisiti per accedere al trattamento sono:

  • Iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata;
  • Versamento del contributo dello 0,72% per almeno un mese nei dodici precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (requisito modificato dal decreto legge n. 101).

L’indennità INPS è pari all’80% di 1/365mo del reddito derivante dall’attività di collaboratore percepito nei dodici mesi solari precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Indennità per congedo parentale

Ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps spetta anche un’indennità per congedo parentale per un massimo di sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino.

Nel corso del primo anno di vita del bambino, la prestazione in parola spetta se è stata versata almeno una mensilità del contributo dello 0,72% nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In mancanza del requisito, l’indennità spetta comunque nel primo anno di vita ai collaboratori che hanno titolo per percepire i trattamenti di maternità e paternità.

Il congedo spetta in misura pari al 30% del reddito calcolato per l’indennità di maternità o paternità.

Nel corso del secondo e terzo anno di vita del bambino, il congedo spetta esclusivamente in presenza del versamento di una mensilità di contributo dello 0,72% nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

Domande e pagamento Inps

Le prestazioni di maternità, paternità e congedo parentale spettano a seguito di apposita domanda telematica inoltrata all’INPS.

Inoltre, a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, le prestazioni vengono pagate dall’ente di previdenza direttamente al collaboratore senza alcun intervento del committente (azienda).

Copertura

Le prestazioni di maternità, paternità e congedo parentale vengono finanziate attraverso il versamento di un contributo pari allo 0,72% della retribuzione imponibile INPS corrisposta al collaboratore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata.

Il contributo, pertanto, non è previsto per i collaboratori che hanno attivi anche rapporti di lavoro dipendente ovvero sono pensionati o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La contribuzione è ripartita per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. La parte di contributi in capo al collaboratore è trattenuta direttamente nel cedolino di erogazione del compenso e versata dal committente con modello F24.

Al contributo dello 0,72% si aggiungono:

  • 0,51% a finanziamento dell’indennità di disoccupazione DISCOLL;
  • 33% a copertura di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Al contrario, per i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria è previsto unicamente il contributo invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 24%, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 in capo al committente.

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Paolo Ballanti

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