Le fusioni semplificate

Ezio Tartaglia 20/11/14
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L’istituto della fusione ha quasi perso nel tempo la sua funzione originaria di aggregazione di unità aziendali indipendenti e di pari dignità per acquisire sempre più quella di ristrutturazione di gruppi societari. Le operazioni di fusione semplificata sono un esempio di tale evoluzione.

Le fusioni abbreviate e semplificate sono di due tipologie: quella per incorporazione di società integralmente controllate, e quella per incorporazione di società partecipate per almeno il 90%. Sono semplificate, in quanto le relative procedure prevedono la rinuncia a talune incombenze, consentendo  l’esecuzione in tempi inferiori.

In realtà, quella davvero semplificata è la fusione per incorporazione di società al 100% possedute, mentre l’altra tipologia, come vedremo, assolve ad altra funzione.

Se la società A controlla per intero la società B, i soci della prima per varie motivazioni decidono di incorporare la società B. L’effetto è che i soci della A dopo la fusione controllano, a differenza che nel passato, direttamente gli assets della ex società B.

La semplificazione consiste nella riduzione da 8 a 5 punti del progetto di fusione. Ossia :

–      non si calcola il rapporto di concambio;

–      non ha luogo l’assegnazione di azioni o quote;

–      non ha rilevanza la data da cui decorrono gli utili.

Inoltre,

–      non viene redatta la relazione dell’organo amministrativo ;

–      non viene redatta la relazione degli esperti.

Come si vede, la procedura è notevolmente semplificata, mancando due documenti rilevanti, quali la relazione degli amministratori e quella degli esperti, ed alleggerendosi l’onere di redazione del progetto di fusione.

Il progetto di fusione  va sempre redatto a cura degli amministratori, e lo stesso va sempre iscritto presso il registro delle imprese ( o pubblicato nel sito web), per poi essere oggetto di delibera da parte dei soci trenta giorni dopo detta iscrizione.

La procedura già semplificata a causa della rinuncia alle relazioni di cui sopra e della redazione più contenuta del progetto di fusione può essere ulteriormente abbreviata mediante azzeramento del periodo dei trenta giorni ante delibera, ove si constati la decisione unanime dei soci in merito alla rinuncia ai precitati trenta giorni.

La stessa procedura, infine, può registrare un’ulteriore semplificazione, ove sia prevista statutariamente la possibilità di delega ai fini della decisione sulla fusione da parte dell’organo amministrativo, ed ove tale decisione venga concretamente assunta da tale organo. La semplificazione (o risparmio) consiste in tal caso più nei costi che nei tempi, dal momento che un fatto è riunire i soci (che possono essere tanti) in un’assemblea, altro è riunire i consiglieri di amministrazione (in genere in numero minore),che poi decidono con voto capitario.

Abbiamo fatto l’esempio della società A (controllante) che incorpora la società B (controllata). Può anche accadere il contrario : che la società B incorpori la società A. Si ha così la cosiddetta fusione rovesciata.

L’altra tipologia di fusione abbreviata è quella, come in precedenza riferito, dell’incorporazione di società posseduta per almeno il 90%. In tale fattispecie troviamo la società A, al cui capitale partecipano vari soci, e la società B, nel cui capitale sono presenti soci minoritari con una partecipazione che complessivamente non è superiore al 10%.

L’operazione può avvenire o con procedura standard o con quella cosiddetta semplificata. Quest’ultima consiste nella rinuncia alla situazione patrimoniale, alle relazioni degli amministratori e degli esperti, al deposito dei documenti, a patto che venga riconosciuto  ai soci con le quote entro il 10% il diritto di far acquistare dette quote dagli altri soci. Tutto ciò deliberato in via maggioritaria, anche in presenza dell’opposizione dei citati soci di minoranza.

Si tratta più che di una procedura semplificata di un atto di squeeze-out nei confronti della minoranza al fine di spingerla a recedere dalla società incorporanda. A ben riflettere, la soluzione dell’uscita dalla società destinata ad essere incorporata da parte dei soci di minoranza potrebbe tornare agli stessi conveniente, dal momento che essi – a fusione ultimata – potrebbero entrare a far parte di un contesto dimensionalmente maggiore con il risultato di marginalizzare le proprie quote.

 

Ezio Tartaglia

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