Introdotto con Legge 190 del dicembre 2014, il regime forfettario offre ancora oggi una serie di novità normative, pur restando legato all’obiettivo principale di prevedere modalità semplificate di determinazione del reddito e di tassazione a beneficio di imprese e autonomi di piccole dimensioni.
Le ultime modifiche, in ordine cronologico, sono figlie del Decreto 81 del 12 giugno 2025, con “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie”.
Ribattezzato Decreto Correttivo bis, e in vigore dallo scorso 13 giugno, il testo si esprime, per i forfettari, su aspetti quali coefficienti di redditività, versamenti IVA e concordato preventivo biennale.
Inoltre, lo scorso 12 giugno il Consiglio dei ministri ha varato un nuovo Decreto Fisco. Come spiegato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, il provvedimento “tratta alcune tematiche che nello specifico riguardano il lavoro autonomo e le imprese”. Tra le novità si inserisce anche lo slittamento del pagamento del saldo 2024 e dell’acconto 2025 per i soggetti Isa e per i forfettari.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Indice
Regime forfettario e coefficienti di redditività
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni interessati dal regime forfettario determinano il reddito imponibile ai fini fiscali applicando all’ammontare dei ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività (espresso in percentuale), diverso a seconda del tipo di attività svolta.
Sul punto il Decreto Legislativo numero 81/2025 dispone all’articolo 1 che, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i forfettari continuano a determinare il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi / compensi le percentuali previste nell’allegato 4 alla Legge numero 190/2014.
Da notare che le percentuali ancora vigenti sono quelle elaborate in funzione della classificazione ATECO 2007.
Si coglie l’occasione per ricordare che, in caso di esercizio contemporaneo di attività con codici ATECO differenti, occorre applicare ai ricavi / compensi imputabili a ciascuna attività il coefficiente di redditività corrispondente (Circolare Agenzia Entrate 4 aprile 2016, numero 10/E).
Adempimenti IVA
Sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), i contribuenti in regime forfettario non possono addebitare l’IVA a titolo di rivalsa né tantomeno detrarre l’imposta assolta sugli acquisti nazionali e intracomunitari.
Sempre in materia di acquisti intra UE i soggetti forfettari sono interessati dall’imposta se superata la soglia annua di 10 mila euro.
In materia di liquidazioni e versamenti non sussiste alcun obbligo per i soggetti in parola, eccezion fatta per l’IVA riguardante le fatture di acquisto intra UE che superano la soglia annua di 10 mila euro e per altre operazioni per le quali il contribuente risulta debitore IVA in base al reverse charge.
Nelle situazioni descritte, il versamento dev’essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare (articolo 6, Decreto Legislativo numero 81/2025).
Concordato preventivo biennale
Il capo II del Correttivo bis si preoccupa di modificare l’impianto del concordato preventivo biennale.
A norma dell’articolo 7, comma 1 del decreto a decorrere dal 2025 i soggetti che applicano il regime forfettario non possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB).
Disciplinato dal Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, numero 13 il CPB permette ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività in Italia, di concordare preventivamente con l’Agenzia Entrate i redditi e i valori della produzione netta per i due anni successivi, nell’ottica di predeterminare le imposte dovute.
L’AE si preoccupa di formulare una proposta di determinazione del reddito e del valore della produzione netta (con validità biennale) che il contribuente può accettare o meno.
Oltre alla possibilità di predeterminare il reddito per il biennio successivo, il contribuente che aderisce al CPB applica un’imposta sostitutiva per la parte di reddito che eccede quello del periodo d’imposta precedente.
Non sono invece contemplate semplificazioni contabili né dichiarative.
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Nuovo Reddito di lavoro autonomo
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Proroga versamenti nel Dl Fisco
Infine, un nuovo Decreto Fisco, varato in CDM lo scorso 12 giugno, introduce alcune novità sui pagamenti dovuti da Forfettari e soggetti ISA. In particolare, per il 2025, il primo acconto 2025 e il saldo 2024 slittano al 21 luglio 2025 (anziché il 30 giugno 2025) e al 20 agosto 2025 con maggiorazione dello 0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
Cos’è il regime forfettario?
Disciplinato dall’articolo 1, comma 54 e seguenti della Legge numero 190/2014 il forfettario è un regime fiscale naturale per imprese e autonomi di piccole dimensioni, in possesso dei seguenti requisiti:
- aver conseguito nel periodo d’imposta precedente (o che presumono di conseguire nel periodo d’imposta di inizio attività) ricavi o compensi non eccedenti gli 85 mila euro (valore ragguagliato ad anno);
- aver sostenuto o presumere di sostenere nel periodo d’imposta di inizio attività spese non eccedenti i 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, ovvero di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro, prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Esclusioni
Sono esclusi dal regime forfettario i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- residenza all’estero, eccezion fatta per quanti risiedono in uno Stato membro dell’UE o aderente allo Spazio Economico Europeo e a patto che generino in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo prodotto;
- effettuazione in via esclusiva o prevalente di attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili ovvero cessioni intra comunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali;
- controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore;
- adozione di altri regimi forfettari di determinazione del reddito, del regime del Patent box, del regime per i lavoratori impatriati o dei regimi speciali IVA;
- attività prevalente resa nei confronti di un datore di lavoro con cui sono in corso rapporto di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti;
- percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30 mila euro, limite elevato a 35 mila euro per l’anno 2025, a meno che il contratto non sia cessato;
- precedente opzione per la contabilità ordinaria.
Imposta sostitutiva
Una delle principali caratteristiche del regime forfettario è l’applicazione al reddito imponibile (calcolato grazie ai coefficienti di redditività) di un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali – comunali ed IRAP pari al 5 per cento per il primo quinquennio di attività.
Trascorso il periodo descritto o in caso di inosservanza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’aliquota al 5 per cento, quest’ultima passa al 15 per cento.
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Adempimenti
Oltre ai descritti adempimenti IVA, i forfettari devono:
- Effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati, oltre all’obbligo di presentare la Certificazione Unica e il modello 770;
- Presentare il modello Redditi Persone Fisiche con modalità e scadenze ordinari;
- Conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Non è contemplato invece alcun obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
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Foto copertina: istock/Worawee Meepian