I fondi europei a specifica destinazione sono impignorabili

Gerardo Spira 02/05/13
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Il tribunale di Vallo della lucania, in persona del giudice unico dott.ssa Alessandra Lulli, ha pronunciato sentenza n° 117/2013 di condanna contro Equitalia per un tentato pignoramento di fondi europei a specifica destinazione .

Fatti:

Una ditta-A- partecipa nel 2006 ad bando del Parco per l’assegnazione di contributi nella misura 1.10-attività turismo del programma 2006-2012, per il completamento del fabbricato destinato ad affittacamere. Il progetto viene approvato ed ammesso a finanziamento nella misura del 60%, restando l’altra parte a carico della ditta. I lavori vengono realizzati nei termini del programma e conclusi entro giugno 2009. Prima del pagamento l’Ente, trattandosi di una somma che superava i 10.000,00 euro informa Equitalia ai sensi dell’art 48 bis DPR 602/73 . Equitalia attiva la procedura di pignoramento verso terzi,perchè la ditta risulta iscritta per cartelle esattoriali. La ditta si oppone in giudizio richiamandosi al novellato art 48 bis del dpr 602/73,introdotto dal D.L 153/2007 e successivamente modificato dalla legge 94/2009 , in quanto non applicabile al caso di specie.

Il sostegno in giudizio: la norma prevede che la PA prima di effettuare un ” pagamento ” di somme al di sopra di diecimila euro, deve ” verificare ” se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all’obbligo di cartelle esattoriali. Il Decreto di attuazione dell’Economia e delle Finanze n 40 del 18 gennaio 2008 ha disciplinato le modalità di verifica di cui all’art 48 bis. Per le contrastanti interpretazioni sono intervenute due circolari: la n.22/RGS del 29 luglio 2008 e la n. 29 RGS dell’8 ottobre 2009 nonchè la n.27 del 27 settembre 2011 per chiarire la vessata materia e rispondere ai numerosi quesiti proposti. La questione si è appuntata sui termini ,pagamento-verifica ,che gli operatori non hanno collocato nella corretta qualificazione giuridica. In buona sostanza il legislatore ,quando ha parlato di pagamento si è riferito all’adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica. Quindi la normativa di cui all’art 48 bis non può essere applicata al semplice trasferimento di somme che transitano per la PA, perché queste non costituiscono un vero e proprio pagamento. La circolare infatti indica come esempio i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o a progetti cofinanziati dall’unione europea e ancora ad erogazione di somme di primario interesse pubblico, destinate al conseguimento di precisi obiettivi perseguiti dalla PA. Accogliendo le eccezioni della ditta, il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania ha emesso la prima sentenza sulla materia , rigettando la domanda di Equitalia e alzando in tal modo uno sbarramento alle dilaganti ed incontrollate azioni della predetta Società. I finanziamenti a specifica destinazione sono impignorabili ,in deroga alle procedure di rito, in quanto perseguono obiettivi di programmi di sviluppo pubblico.

Gerardo Spira

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