Il tema della tassazione agevolata o flat tax per gli infermieri, prevista dalla Legge di bilancio 2025, è stato al centro di numerosi interventi normativi e interpretativi. Con la manovra è stata infatti introdotta l’imposta sostitutiva o flat tax del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Norma che ha spesso sollevato dubbi richieste di chiarimenti sulla corretta applicazione, soprattutto da parte delle aziende sanitarie che devono gestire correttamente buste paga e adempimenti fiscali.
La risposta all’interpello n. 308/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che rettifica una precedente presa di posizione, offre finalmente un quadro interpretativo più chiaro. Al centro della discussione vi sono due tipologie di compensi frequentemente riconosciute agli infermieri: le ore di pronta disponibilità – che in caso di chiamata vengono retribuite come straordinario – e le prestazioni svolte in occasione delle consultazioni elettorali, anch’esse spesso pagate come lavoro aggiuntivo.
Ma entrambe le voci possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%? Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate.
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Indice
- La flat tax del 5% sullo straordinario degli infermieri
- Ore di pronta disponibilità: quando sono considerate vero straordinario
- Cosa dice l’Agenzia delle entrate
- Prestazioni svolte in occasione delle elezioni: perché non rientrano nell’agevolazione
- Perché l’Agenzia ha rettificato il precedente interpello
- Il testo in Pdf della risposta all’interpello
- Implicazioni pratiche per infermieri e aziende sanitarie
- In sintesi
La flat tax del 5% sullo straordinario degli infermieri
La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), all’articolo 1 comma 354, introduce un’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario disciplinati dall’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021. La misura riguarda esclusivamente gli infermieri dipendenti da aziende e enti del SSN, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale su una parte importante della retribuzione legata ai turni aggiuntivi.
L’applicazione pratica della norma richiede quindi l’individuazione precisa di cosa si possa considerare “lavoro straordinario” ai sensi del contratto collettivo. L’art. 47 del CCNL definisce come straordinario ogni prestazione resa oltre l’orario ordinario, fissando anche un limite massimo annuale di 180 ore per ciascun dipendente.
Proprio questo richiamo al contratto collettivo diventa decisivo per comprendere perché l’Agenzia delle Entrate abbia assunto posizioni differenti su due tipologie di prestazioni spesso assimilate allo straordinario.
Ore di pronta disponibilità: quando sono considerate vero straordinario
La pronta disponibilità è una modalità di organizzazione del lavoro molto comune nel settore sanitario: l’infermiere non è fisicamente in servizio, ma deve garantire reperibilità per eventuali chiamate urgenti. L’articolo 44 del CCNL regola questo istituto, distinguendo tra:
- la fase “potenziale”, in cui il lavoratore è semplicemente reperibile;
- la fase attiva, che scatta quando l’infermiere viene effettivamente chiamato e presta attività lavorativa oltre il normale orario.
È proprio questo secondo passaggio a fare la differenza. Il comma 6 dell’art. 44 stabilisce in modo esplicito che in caso di chiamata, le ore lavorate sono retribuite come straordinario. Questo significa che, dal punto di vista giuridico e contrattuale, tali prestazioni rientrano a pieno titolo nella disciplina dell’art. 47, quella richiamata dalla Legge di Bilancio per applicare l’imposta sostitutiva al 5%.
Nella risposta n. 308/2025, l’Agenzia delle Entrate – recependo anche i pareri del Ministero della Salute e del Ministro per la Pubblica Amministrazione – chiarisce che non esiste una distinzione tra diverse tipologie di straordinario: ciò che conta è che il lavoratore abbia effettivamente svolto attività oltre il proprio orario ordinario. Premia dunque una lettura oggettivo-funzionale dello straordinario, basata sull’effettivo lavoro prestato.
Cosa dice l’Agenzia delle entrate
Le ore di pronta disponibilità vanno tassate con flat tax al 5%, se effettivamente svolte a seguito di chiamata. La misura riguarda quindi non la semplice reperibilità, ma solo le ore in cui il dipendente è effettivamente intervenuto.
Prestazioni svolte in occasione delle elezioni: perché non rientrano nell’agevolazione
Diversa è la valutazione sulle prestazioni svolte in sede elettorale. In questi casi, si tratta di attività svolte dai dipendenti pubblici – compresi gli infermieri – in occasione delle consultazioni elettorali, spesso in qualità di componenti dei seggi o di supporto alle operazioni elettorali.
Anche se tali prestazioni possono essere retribuite come straordinario, l’Agenzia chiarisce che non si tratta di attività riconducibili alla funzione sanitaria, né tantomeno allo straordinario disciplinato dall’art. 47 del CCNL Sanità.
La ragione principale è che tali prestazioni:
- non sono previste né disciplinate nel contratto collettivo del comparto sanità;
- non hanno natura sanitaria;
- sono regolate da norme specifiche contenute nel Testo Unico Elettorale (art. 119).
Non essendo prestazioni legate alla normale attività infermieristica – neppure quando svolte in orari aggiuntivi – esse restano fuori dal perimetro dell’agevolazione fiscale.
Il parere dell’Agenzia è quindi che i compensi per le prestazioni elettorali non possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%, perché non sono riconducibili allo straordinario regolato dal CCNL Sanità.
Perché l’Agenzia ha rettificato il precedente interpello
La risposta 308/2025 sostituisce una precedente interpretazione (risposta 272/2025), frutto della necessità di chiarire meglio il perimetro applicativo della norma e di evitare difformità tra le indicazioni fornite ai datori di lavoro pubblici.
La rettifica si basa su due elementi fondamentali:
- L’interpretazione autentica del CCNL fornita dal Ministero della Pubblica Amministrazione, che ha chiarito la natura delle ore di pronta disponibilità.
- Il parere del Ministero della Salute, che ha confermato che la pronta disponibilità rientra nel computo delle 180 ore annuali di straordinario.
Questi interventi hanno permesso all’Agenzia di individuare in modo più preciso cosa rientra nel concetto di “lavoro straordinario” richiamato dalla Legge di Bilancio.
Il testo in Pdf della risposta all’interpello
Tutti i chiarimenti e la rettifica dell’Agenzia sono stati forniti con l’interpello Risposta n. 308/2025. L’oggetto del documento è questo: Articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN – Rettifica la risposta a interpello pubblicata il 27 ottobre 2025, n. 272
E’ possibile scaricare il documento completo nel box Allegati qui sotto:
Implicazioni pratiche per infermieri e aziende sanitarie
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate portano conseguenze operative rilevanti:
Per gli infermieri
- riceveranno uno sgravio fiscale concreto sulle ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate.
- non otterranno il beneficio sui compensi percepiti per attività elettorali.
Per le aziende sanitarie
- Sarà necessario distinguere in busta paga tra:
- ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate → tassate al 5%;
- ore semplici di reperibilità → tassazione ordinaria;
- prestazioni elettorali → tassazione ordinaria.
- Occorrerà aggiornare software paghe e procedure interne per applicare correttamente il beneficio fiscale.
- La misura potrebbe comportare un risparmio sul cuneo fiscale complessivo e una maggiore attrattività delle prestazioni aggiuntive.
In sintesi
La risposta n. 308/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiude un importante dubbio interpretativo per le aziende sanitarie e per gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. La flat tax del 5% introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 si applica solo alle prestazioni che rientrano nello straordinario come definito dal CCNL Sanità.
Ciò significa che:
- sono agevolate le ore di pronta disponibilità effettivamente lavorate dopo chiamata;
- non sono agevolate le prestazioni rese in occasione delle elezioni.
Un chiarimento che rafforza l’intenzione del legislatore di riconoscere fiscalmente il lavoro aggiuntivo degli infermieri nell’ambito del loro servizio sanitario, evitando però estensioni improprie a contesti non pertinenti.
Per i lavoratori e le aziende sanitarie, si tratta di un’indicazione importante per applicare correttamente le regole fiscali e beneficiare della misura nel rispetto della normativa vigente.
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Foto copertina: istock/Leesle