Flat tax al 15% per lavoro notturno, festivi e turni: i codici tributo e le istruzioni dettagliate

Paolo Ballanti 13/03/26
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La Circolare dell’Agenzia Entrate numero 2/E del 24 febbraio 2026 fornisce le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro di applicare in busta paga l’imposta sostitutiva del 15 per cento sulle somme riconosciute per maggiorazioni e indennità derivanti dallo svolgimento di lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni.

Il documento dell’AE arriva a distanza di poche settimane dalla Risoluzione numero 2/E del 29 gennaio 2026 con cui la stessa Agenzia ha fornito i codici tributo per versare all’Erario con F24 le somme trattenute a titolo di imposta sostitutiva ai dipendenti.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Indice

Cosa prevede la Manovra 2026?

L’articolo 1, commi 10 e 11, della Manovra 2026 (Legge 30 dicembre 2025 numero 199) introduce per l’annualità corrente una misura fiscale di favore per le maggiorazioni e indennità riconosciute in busta paga per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni.

Le somme in questione, anziché essere assoggettate agli scaglioni IRPEF ordinari al 23, 33 e 43 per cento e concorrere al calcolo delle addizionali regionali e comunali, scontano una ritenuta fiscale ridotta, per effetto dell’applicazione di un’imposta sostitutiva della stessa IRPEF e delle addizionali, pari al 15 per cento.

In concreto, applicando una semplice ritenuta pari al 15 per cento dell’importo dell’indennità / maggiorazione, il contribuente esaurisce il suo debito nei confronti dell’Erario, anziché subire una maggiore trattenuta per effetto degli scaglioni IRPEF (la cui aliquota minima è pari al 23 per cento) e delle rate di addizionali regionali e comunali.

L’effetto della misura è quello di assicurare una minore trattenuta in busta paga e un conseguente aumento del netto spettante al dipendente.

Lavoratori esclusi dalla detassazione

L’agevolazione in commento non opera per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e i dipendenti del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali.

A questi ultimi spetta infatti un trattamento integrativo speciale, anch’esso disciplinato dalla Manovra 2026 all’articolo 1, comma 18.

Per quali somme spetta l’imposta sostitutiva?

Il comma 10 della legge di bilancio prevede un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali – comunali pari al 15 per cento, da applicare su:

  • Maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, Decreto Legislativo 8 aprile 2003, numero 66 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
  • Maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, come individuati dai CCNL (stante il tenore letterale della norma, chiarisce l’AE, il riposo settimanale è quello individuato dai contratti collettivi, a prescindere dalla circostanza per cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica);
  • Indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, la nozione di turno, precisa l’Agenzia Entrate, è rinvenibile nelle previsioni di cui al Decreto Legislativo numero 66/2003, articolo 1, comma 2, lettera f), nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale.

Imposta sostitutiva anche sulla reperibilità

Possono beneficiare dell’imposta sostitutiva, chiarisce l’AE, anche le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in relazione alle tre tipologie di attività sopra elencate (lavoro notturno, festivo o a turni).  

Somme escluse dall’imposta sostitutiva

L’agevolazione fiscale non opera per:

  • Le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali;
  • Gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza (malattia, maternità, paternità, infortunio);
  • Gli istituti retributivi differiti, come il TFR;
  • Le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria, come tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • Le somme corrisposte a qualsiasi titolo per lavoro straordinario, eccetto quello festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11 della legge di bilancio, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Gli importi esclusi dalla misura sono di conseguenza soggetti agli scaglioni IRPEF e concorrono al calcolo delle addizionali regionali e comunali. 

Detassazione ma solo fino a 1.500 euro annui

Le somme erogate in busta paga nell’anno 2026 a titolo di maggiorazioni e indennità possono beneficiare dell’imposta sostitutiva entro il limite annuo di 1.500,00 euro.

Tale soglia rappresenta una franchigia e, di conseguenza, le somme eccedenti concorrono al reddito e sono tassate secondo le modalità ordinarie.

Come si ottiene l’agevolazione fiscale?

Per ottenere in busta paga la ritenuta fiscale ridotta il dipendente non deve presentare alcuna istanza all’azienda.

Al contrario, se il lavoratore vuole rinunciare alla detassazione, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria, è necessario che trasmetta un’apposita rinuncia scritta al datore di lavoro.

Il requisito reddituale

L’imposta sostitutiva al 15 per cento opera per talune somme erogate in busta paga (requisito oggettivo) e, altresì, per i soli dipendenti del settore privato, titolari (requisito soggettivo) di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, ad euro 40 mila.

Nella verifica del limite reddituale si considerano tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal dipendente nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Se il datore di lavoro incaricato di riconoscere l’imposta sostitutiva è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica (CU) per l’anno 2025, il dipendente è tenuto ad attestare per iscritto l’importo del reddito conseguito nella medesima annualità.

L’attestazione può essere resa a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. numero 445/2000.

In alternativa alla dichiarazione il dipendente può consegnare all’attuale datore di lavoro le CU relative a ciascun contratto vigente nel 2025.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi sopra descritti il datore di lavoro:

  • applica in busta paga una ritenuta fiscale pari al 15 per cento sulle somme riconosciute a titolo di maggiorazione / indennità;
  • versa all’Erario la ritenuta fiscale con modello F24, utilizzando i codici tributo già comunicati dall’Agenzia Entrate con Risoluzione numero 2/E del 29 gennaio 2026.


Foto copertina: istock/CreativeDesignArt

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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