Fine contratto stagionale: quando e come chiedere la Naspi

Paolo Ballanti 30/08/22
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L’imminente fine della stagione estiva coincide con la cessazione di tutti quei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati per far fronte all’esigenza di personale legata al picco di attività nel settore alberghiero, della ristorazione ed in generale dei pubblici esercizi, complice l’affluenza di turisti italiani e stranieri nei luoghi d’arte, di mare e montagna, principalmente nel trimestre giugno – agosto. In poche parole, la fine del contratto stagionale.

A fronte della perdita dell’occupazione stagionale, è importante sapere che l’Inps eroga una prestazione economica, finalizzata a sostenere i lavoratori nei periodi in cui sono privi di occupazione.

La prestazione, chiamata Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (in sigla NASpI), è stata introdotta dal Decreto legislativo del 4 marzo 2015 numero 22, in sostituzione dei precedenti analoghi interventi ASpI e MiniASpI, a decorrere dagli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio 2015.

Il diritto alla NASpI scatta in presenza di due requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario, che deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell’indennità, da intendersi come l’assenza di un impiego (subordinato o autonomo), oltre all’obbligo per l’interessato di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e stipulare il patto di servizio;
  • Aver totalizzato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro.

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Analizziamo ora in dettaglio come e quando chiedere la NASpI per interruzione del lavoro stagionale.

Fine contratto stagionale: quando spetta la Naspi?

Innanzitutto è bene precisare che la cessazione del contratto a tempo determinato stagionale, anche se part-time, per scadenza del termine, rientra tra le ipotesi di perdita involontaria del rapporto di lavoro e, come tale, meritevole di accedere alla NASpI, a patto che ricorra l’altro requisito richiesto.

L’interessato deve infatti aver totalizzato almeno tredici settimane di contribuzione, nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro.

Per ciascuno dei quattro anni citati deve risultare complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Peraltro, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, per ottenere la NASpI non è più necessario il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro, totalizzate nei dodici mesi precedenti.

Le dimissioni non sono considerate una perdita involontaria del rapporto di lavoro e, pertanto, non attribuiscono all’interessato il diritto alla NASpI. L’unica eccezione in tal senso è quella rappresentata dalle dimissioni per giusta causa.

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Fine contratto stagionale: importo Naspi

La NASpI è riconosciuta mensilmente secondo un importo definito in ragione della retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione, indipendentemente dalla verifica del minimale.

Il risultato dev’essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

Nel caso in cui la retribuzione come sopra calcolata:

  • Sia pari o inferiore ad euro 1.250,87 la NASpI corrisponderà al 75% della suddetta retribuzione;
  • Sia superiore ad euro 1.250,87, la NASpI corrisponderà al 75% di 1.250,87 cui si aggiungerà il 25% della differenza tra la retribuzione mensile di riferimento ed euro 1.250,87.

In ogni caso, l’indennità mensile non potrà eccedere il massimale di 1.360,77 euro.

È altresì prevista una riduzione progressiva della NASpI:

  • Pari al 3% mensile, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
  • Pari al 3% mensile, a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, ovvero dall’ottavo mese di fruizione per i beneficiari che abbiano compiuto i cinquantacinque anni di età (per gli eventi di disoccupazione verificatisi dopo il 1° gennaio 2022).

Fine contratto stagionale: quanto dura la Naspi

L’indennità di disoccupazione è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contribuzione, negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la NASpI è riconosciuta per un massimo di ventiquattro mesi.

Fine contratto stagionale: quando e come presentare domanda Naspi

La domanda di NASpI dev’essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del contratto.

Fanno eccezione le ipotesi di maternità indennizzabile insorta:

  • Entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto, in tal caso la decorrenza del termine resta sospesa per un periodo corrispondente alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, per la parte residua, al termine dell’evento stesso;
  • Durante il rapporto di lavoro, successivamente cessato, in questo frangente il termine di sessantotto giorni decorre dalla data di cessazione del periodo di maternità.

Altre eccezioni riguardano la malattia (comune o professionale) e l’infortunio sul lavoro indennizzabili da Inps o Inail insorti:

  • Entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto, il termine di sessantotto giorni resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento, salvo riprendere a decorrere, al termine dell’evento stesso, per la parte residua;
  • Durante il rapporto di lavoro successivamente cessato, in tal caso il termine decorre dalla data di cessazione dell’evento indennizzato.

Da ultimo nelle ipotesi di:

  • Controversia, il termine di sessantotto giorni decorre dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • Corresponsione dell’indennità di mancato preavviso, il termine di sessantotto giorni decorre dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità, ragguagliato a giornate;
  • Licenziamento per giusta causa, il termine di sessantotto giorni decorre dal trentesimo giorno successivo la data di cessazione del rapporto.

Le istanze di accesso alla NASpI devono essere presentate online, collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”, in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

L’Istituto ha altresì reso disponibili i seguenti tutorial:

  • NASpI: invio domanda”;
  • NASpI: consultazione domande”;
  • NASpI: comunicazione”;

per avere istruzioni sui servizi telematici.

In alternativa, è possibile inoltrare la domanda di NASpI:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Grazie ai servizi offerti dagli enti di patronato e dagli intermediari dell’Inps.

Secondo quanto rende noto l’Inps sulla sua pagina ufficiale (“inps.it”), nell’area dedicata alla NASpI, il termine per la definizione dell’istruttoria, necessaria per la concessione dell’indennità, è stato “fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’Inps ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990”.  

Fine contratto stagionale: quando e come viene pagata la Naspi

Una volta presentata la domanda e conclusasi positivamente l’istruttoria Inps, la NASpI spetta a decorrere dal giorno successivo la data di presentazione dell’istanza e, in ogni caso, non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, in caso di domanda presentata:

  • Entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto, la NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo l’interruzione del contratto;
  • Successivamente, la prestazione decorre dal primo giorno successivo la data di presentazione della domanda.

La NASpI appartiene a quelle prestazioni economiche garantite dall’Inps, liquidate dall’Istituto stesso direttamente al beneficiario, utilizzando la modalità di pagamento scelta in sede di invio della domanda:

  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Accredito su libretto postale;
  • Bonifico domiciliato presso l’ufficio postale della provincia di residenza o domicilio del richiedente.

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