Fecondazione eterologa

Rosalba Vitale 15/04/14
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La Corte Costituzionale ha disposto, nell’adunanza del 9 aprile 2014, l’ incostituzionalità dell’ art. 4 comma 3 della legge del 19 febbraio 2004, n.40 relativo al divieto di fecondazione eterologa e così anche dell’articolo 12 comma 1 che punisce “chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente”.

La fecondazione eterologa è una tecnica adottata per ottenere la fecondazione e la gravidanza anche in presenza di impedimenti di origine maschile, femminile o di entrambi i partners.
In caso di infertilità maschile (impotentia coeundi, oligo-astenospermia) lo sperma viene raccolto, concentrato quando necessario e inoculato nell’utero al momento dell’ovulazione.
In caso di infertilità femminile (occlusione tubarica bilaterale) la cellula uovo matura viene prelevata dalla superficie ovarica per via laparoscopica e, dopo essere stata fecondata in vitro, viene immessa in utero perché si realizzi l’annidamento.

Negli anni, è stata oggetto di dibattito in seguito al quale è stata varata la legge 19 febbraio 2004 n. 40 che ha vietato tale pratica.
In particolare, la legge prevedeva il divieto di ricorrere a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta di uno dei patner con l’ unica eccezione «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».

Un primo segnale di cambiamento lo si ha con la sentenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria) che condanna l’ Italia per violazione dell’ art. 8 della CEDU ( convenzione europea dei diritti umani) a un risarcimento della coppia ricorrente, portatrice di fibrosi cistica, per il negato accesso alla diagnosi preimpianto.

Di recente, la Corte Costituzionale fu investita dai Tribunali di Milano, Roma, Catania, che ne sollevarono la questione di legittimità costituzionale in seguito a ricorsi delle coppie sterili che ne sottolineavano il contrasto dell’ art. 4 della Legge con gli artt. 2, 3, 31, 32 e 117 Cost.

Tuttavia, la questione di legittimità riguardava le coppie che rispondono ai requisiti dell’art. 5 della legge 40/2004, e quindi alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, in presenza di patologie quali, per l’uomo, ad azoospermie determinate da procedura di radio o chemioterapia, da parotite, gravi dispermie; per la donna a scarsa o nulla capacità ovarica, malattie ereditarie, sindrome di Turner, isoimmunizzazione Rh, pre-menopausa anch’essa spesso effetto di cure di tipo radio e chemioterapiche, tumori ovarici, problemi di endometriosi, patologie autoimmuni .

Sulla decisione della Consulta sono state mosse molte critiche.
Cosi Beatrice Lorenzin, commentava la sentenza della Consulta. “Ci sono alcuni aspetti estremamente delicati che non coinvolgono solamente la procedura medica ma anche problematiche più ampie, come ad esempio l’anonimato o meno di chi cede i propri gameti alla coppia, e il diritto a conoscere le proprie origini e la rete parentale più prossima (fratelli e sorelle) da parte dei nati con queste procedure.
Sono questioni che non si può pensare di regolare con un atto di tipo amministrativo – ha ribadito – ma necessitano una condivisione più ampia, di tipo parlamentare. Alla luce delle motivazioni della Consulta – ha concluso – al più presto comunicheremo la “road map” per l’attuazione della sentenza”.

A parere dello scrivente l’ abolizione del divieto costituisce una svolta epocale ed etico per vari ordini di motivi :
riduzione del turismo procreativo
crescita delle nascite in coppie che hanno problemi di sterilità
consolidamento del matrimonio.

Data 11 aprile 2014

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Rosalba Vitale

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