Tra le numerose novità del 2019, legate all’introduzione dell’e-fattura obbligatoria, c’è anche questa. Vediamo in dettaglio la risposta delle Entrate all’interpello, che ha chiarito come. Ad eccezione dei casi di esonero previsti, si debba inviare l’e-fattura anche quando questa è stata preceduta dallo scontrino.
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Fattura elettronica: le novità 2019
Dal 1° gennaio 2019 l’unica modalità di fatturazione è quella elettronica. Per i cittadini normali non cambia granché, ma per tutti i soggetti che devono emettere fatturazione invece sì. Dovranno arrendersi alla rivoluzione in atto e al formato elettronico.
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L’obbligo è entrato in vigore all’alba del 1° gennaio 2019 e vale per tutti: per le fatture verso la pubblica amministrazione e per quelle tra i privati e consumatori finali. Queste categorie non potranno sottrarsi all’invio e conservazione della e-fattura:
- gli Operatori Iva – soggetti o stabiliti in Italia – che dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica;
- gli Operatori Iva sia Business to Business sia Business to Consumer (cioè nei rapporti con i consumatori finali.
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Fattura elettronica: obbligatoria anche se preceduta dallo scontrino, i chiarimenti
Questi operatori, dovranno adeguarsi anche a ciò che le Entrate hanno chiarito in questi giorni, rispondendo a un interpello, proposto da un commerciante al minuto, interessato a capire se la fattura a richiesta del cliente (fattura con scontrino) debba essere necessariamente elettronica, sostenendo che avrebbe potuto utilizzare il formato analogico per evitare l’Iva duplicata sulla specifica vendita.
L’Agenzia ha fornito precisazioni su formato di emissione delle fatture precedute dallo scontrino.
Ha quindi precisato che sono obbligati a procedere con l’emissione della fattura qualora questa venga richiesta dal loro cliente.
E quindi, ha poi chiarito che “fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” possa avere forma analogica”.
Se ne deduce che, qualora il cliente la richieda, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico.
L’obbligo di fatturazione elettronica, fatto salvo per i soggetti esonerati, si applica anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati al rilascio della fattura, qualora non richiesta dal cliente.
Fattura elettronica: chi è escluso dall’obbligo
Ecco tutti gli esclusi dalla fatturazione elettronica 2019, e quindi non soggetti all’obbligo di invio elettronico:
- i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario e vecchi minimi (ricordiamo la nuova soglia di accesso fino a 65 mila euro per il 2019);
- esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali (per questi l’obbligo è rinviato);
- gli agricoltori in regime speciale
- le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti
- gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi);
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