Excursus sulla nuova depenalizzazione licenziata dal Governo

Scarica PDF Stampa
Con l’avvio del nuovo anno, il Governo ha licenziato il pacchetto depenalizzazioni, approvato con il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili” ed il decreto legislativo 15 gennaio 2106 n. 8 recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67.

PER APPROFONDIRE TI CONSIGLIAMO LO SPECIALE SU TUTTI I REATI CANCELLATI DAL DECRETO SULLE DEPENALIZZAZIONI

Questa attività legislativa comporta che il 06 febbraio 2016, chiunque commetterà reati quali l’ingiuria, il danneggiamento semplice di beni altrui, la guida senza patente, gli atti osceni o contrari alla pubblica decenza, non sarà più perseguito dalla norma penale contenuta nel “Codice Rocco”.

Leggendo le norme sulla depenalizzazione una cosa che si è notata e che noteranno in molti è quella relativa agli importi della sanzione amministrativa che sarà molto più pesante rispetto alle vecchie sanzioni penali.

Infatti all’art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni, della novella legislazione così sono fissate le sanzioni amministrative:

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.

La disposizione si applicano anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

Il comma 3, prevede che la disposizione del comma 1, che riporta “non costituisco più reato …” non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.

Inoltre, la disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Gli importi della sanzione amministrativa pecuniaria, sono così determinati:

  1. a) da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000,00;
  2. b) da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000,00;
  3. c) da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000,00.

Al comma 6, viene riportato quanto segue: “Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000,00 né superiore a euro 50.000,00”.

Interessante è il dettato di cui all’art. 2. “Depenalizzazione di reati del codice penale” , il quale introduce la modifica all’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00»;
  2. b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».

Il nuovo articolo 527 C.P. Atti osceni, così è stato modificato:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Altra modifica interessa l’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00»;
  2. b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
  3. c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

Ecco come è stato formulato il nuovo art. 528 C.P. Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal numero 2), la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità

L’articolo 652 del codice penale è stato interessato dalle seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo comma, le parole «è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00»;
  2. b) nel secondo comma, le parole «è punito con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 a euro 18.000,00».

Oggi lo stesso articolo così è stato formulato: 652 C.P. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto, o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 a euro 18.000,00.

Pure l’articolo 661 del codice penale, è stato oggetto di parziale depenalizzazione, infatti, le parole «è punito» sono sostituite con le seguenti: «è soggetto» e le parole «con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032,00» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00».

Si riporta la nuova formulazione:

661 Abuso della credulità popolare

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ ordine pubblico, «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.

All’articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel primo comma, le parole «è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00»;
  2. b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
  3. c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 30.000,00».

Ecco come è stato formulato oggi il nuovo art. 668 C.P. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

  1. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
  2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità.
  3. Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 30.000,00.
  4. Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2) e 3) dell’art. 266.

Altra depenalizzazione ha interessato l’articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00».

Nuova formulazione dell’art. 726 C.P. Atti contrari alla pubblica decenza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

Interessante è quanto dettato dall’art. 3. Altri casi di depenalizzazione d.lgs. 15 gennaio 2106 n. 8

La normativa di cui al citato articolo, così detta:

  1. Alla Legge 8 gennaio 1931, n. 234 Norme per l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: « ..o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
  3. b) all’articolo 11:

1) al primo comma, le parole «reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l’arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30,00 a euro 309,00.»;

3) al terzo comma dell’articolo 11, le parole «Si fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;

  1. c) l’articolo 12 è abrogato.
  2. Alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio , sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. a) all’articolo 171-quater, primo comma, le parole «più grave reato, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.00,00»;
  4. b) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e 171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l’illecito amministrativo di cui all’articolo 171-quater».
  5. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano, sono apportate le seguenti modificazioni:
  6. a) le parole «è punito con l’arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00»;
  7. b) le parole «la pena è dell’arresto non inferiore a tre mesi o dell’ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 30.000,00».
  8. All’articolo 15 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329 Legge Sabatini acquisto di nuove macchine utensili o di produzione, secondo comma, le parole «è punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00».
  9. L’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 1970, n. 1034 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, è sostituito dal seguente: «All’installazione o all’esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.».
  10. L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,00. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.».

  1. All’articolo 28, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, le parole «è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00».

Importante è l’istituto della reiterazione, sancito dall’art. 4. Sanzioni amministrative accessorie

  1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l’autorità amministrativa competente, con l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:
  2. a) articolo 668 del codice penale;
  3. b) articolo 171-quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633;
  4. c) articolo 28, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
  5. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1.
  6. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’obiettivo dell’articolo è quello di chiarire alcuni aspetti problematici della nuova norma e trasmettendo un’analisi trasparente sul dettato normativo.

Girolamo Simonato

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento