Esterometro 2019: correzioni e sanzioni ridotte con il ravvedimento

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I soggetti passivi iva, residenti o stabiliti in Italia, sono chiamati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro la fine di ogni mese, il cosiddetto Esterometro, relativamente ai dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall’adempimento quelle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, e quelle per le quali siano state emesse o ricevute, fatture elettroniche.

L’invio dell’Esterometro come detto, deve essere effettuato mensilmente, ovvero entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura attiva, o di ricevimento della fattura passiva, e ciò vale sia per i contribuenti a liquidazione Iva mensile, che per i soggetti trimestrali.

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L’adempimento serve a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, i dati delle fatture relative ai rapporti intercorsi con soggetti “esteri”.

La comunicazione andrà ad integrare nel Sistema di Interscambio, le informazioni già presenti con le fatture elettroniche, fornendo i dati relativi alle ulteriori operazioni poste in essere, che per loro natura non sono soggette agli obblighi di fatturazione elettronica.

Se inoltre per vari motivi, ci si dimentica di comunicare nei termini quanto dovuto, o viene effettuata una comunicazione incompleta, sarà possibile integrare la comunicazione con il versamento di sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso.

Esterometro 2019: come funziona l’invio

La decorrenza dell’obbligo di presentazione dell’Esterometro è la stessa dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, ovvero il 1°gennaio 2019.

L’adempimento consiste nell’invio dei dati richiesti secondo il tracciato telematico già previsto per la Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute (l’ormai abrogato spesometro).

>Esterometro 2019: cosa comunicare, esoneri e scadenze<

I due adempimenti risultano simili oltre che per le regole di compilazione e per la procedura di trasmissione telematica, anche per quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile, e le modalità del ravvedimento operoso.

Chi deve inviare l’Esterometro 2019

Sono tenuti alla presentazione dell’Esterometro i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti privi di stabile organizzazione (solo identificati), non sono tenuti a presentare l’Esterometro, così come non sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico.

Nella comunicazione devono essere riepilogate tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero:

  • soggetti esteri, comunitari ed extracomunitari;
  • soggetti esteri identificati in Italia, ma privi di stabile organizzazione.

La circostanza che ad esempio, una fattura sia o meno da includere nei modelli intrastat, è del tutto ininfluente ai fini dell’Esterometro.

Pertanto un soggetto tenuto all’invio dei modelli Intra, dovrà includere le medesime fatture relative agli acquisti intracomunitari, sia nell’Intra che nell’Esterometro.

> Esterometro 2019: tutti i soggetti esonerati <

La ratio di questa duplicazione degli adempimenti, discende dalla diversa natura dei dati trasmessi. I modelli Intra si occupano di monitorare la tipologia di beni o servizi in transito da e per l’UE, mentre la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere serve a completare il quadro delle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio.

Esterometro 2019: tutte le sanzioni e quando vengono applicate 

Se nella comunicazione vengono inviati dei dati errati, questi prima dovranno essere annullati, e poi inviati nuovamente in forma corretta.

Ogni nuova informazione andrà ad aggiungersi alle precedenti, e non a sostituirle, ciò significa che se viene effettuato un invio parziale, includendo alcune fatture ed omettendone delle altre, bisognerà solo trasmettere dati relativi alle fatture non trasmesse in precedenza.

Relativamente al regime delle sanzioni, ai sensi dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa o l’errata trasmissione dei dati, si applica:

  • la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite di 1.000 euro per ogni trimestre.
  • la sanzione è ridotta alla metà (1 euro), entro il limite di 500 euro, se l’invio è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Il tetto massimo viene conteggiato per trimestre, mentre la comunicazione ha cadenza mensile.

Esterometro 2019: come inviarlo con il ravvedimento operoso

La sanzione potenzialmente comminabile, può essere ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18 dicembre 1997), ancor di più nei casi in cui si ponga rimedio all’errore/omissione entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione della comunicazione.

La sanzione come si è detto, è di 2 euro a fattura, ridotta ad 1 euro, laddove si proceda alla trasmissione dei dati omessi o alla correzione di quelli forniti erroneamente entro 15 giorni dalla scadenza.

Determinata la sanzione dovuta, per fattura omessa/errata, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997), applicando le riduzioni previste in base al momento in cui la sanzione viene effettivamente versata rispetto alla scadenza originaria della comunicazione.

Nel caso in cui la correzione dell’adempimento avvenga oltre i 15 giorni dalla scadenza, quindi applicando la sanzione di 2 euro a fattura, per ciascun documento corretto si dovrà versare:

  • 22 euro, ossia sanzione base di 2 euro ridotta ad 1/9, entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 25 euro, ossia sanzione base di 2 euro ridotta ad 1/8, entro il 30 aprile 2020 (Termine di presentazione della dichiarazione Iva);
  • 29 euro, ossia sanzione base di 2 euro ridotta ad 1/7, entro il 30 aprile 2021 (Termine di presentazione della dichiarazione iva successiva);
  • 33 euro, ossia sanzione base di 2 euro ridotta ad 1/6, oltre il termine della dichiarazione successiva, ma entro i termini di accertamento;
  • 40 euro, ossia sanzione base di 2 euro ridotta ad 1/5, fino alla notifica dell’atto impositivo.

Se la correzione o l’invio dei dati omessi avviene entro 15 giorni dalla scadenza prevista, gli importi sopra esposti per fattura, si riducono della metà.

Gli importi fanno riferimento a ciascuna fattura non comunicata o trasmessa con dati errati, e deve essere considerato il limite trimestrale di 1.000 euro di sanzione massima, che scende a 500 euro nel caso si effettui la correzione nei 15 giorni.

Il riferimento alla soglia massima dunque è trimestrale, mentre le trasmissioni sono mensili, tuttavia la minore soglia di 500 euro è applicabile solo se le comunicazioni vengono corrette entro i 15 giorni dalla scadenza.

Per saperne di più consigliamo il volume: 

Esterometro 2019

Il 2019 porta con sé l’introduzione di uno nuovo adempimento: l’Esterometro.Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di soggetti non residenti devono trasmettere, con cadenza mensile, i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie.In questa guida si propone un riepilogo dell’adempimento, analizzando le ipotesi di esonero – come, ad esempio, la possibilità di trasmettere i dati al Sistema di Interscambio – con un’analisi normativa accostata ai diversi casi pratici di compilazione.Le casistiche proposte descrivono il corretto trattamento IVA delle operazioni e la rispettiva compilazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, attenendosi alle specifiche tecniche di trasmissione aggiornate al 26 febbraio 2019 (versione 1.4).L’intento degli autori è di fornire una guida al nuovo adempimento, per il quale il recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (G.U. n. 54 del 5 marzo 2019) ha previsto la proroga al 30 aprile 2019 del termine di trasmissione dei dati relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.AVVERTENZAI contenuti di questo libro sono presenti anche in versione ebook sul portale www.fiscoetasse.comCLARA POLLETResponsabile servizio fiscale tributario API Torino (Associazione Piccole e medie imprese di Torino e Provincia) Dottore commercialista e revisore legale. Attività di aggiornamento fiscale costante riportato con articoli di approfondimento sul sito istituzionale dell’associazione (www.apito.it) e sul periodico di categoria distribuito sul territorio.La consulenza fiscale è rivolta alle circa 2.000 aziende associate. Gli argomenti affrontati riguardano in prevalenza la fatturazione verso l’estero, oltre agli aspetti operativi legati alla compilazione delle dichiarazioni IVA e redditi, compensazioni, dichiarazioni di intento, bilancio, reddito di impresa e agevolazioni fiscali.SIMONE DIMITRIConsulente fiscale dell’Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (API Torino), a cui aderiscono circa 2.000 imprese. Laureato in Economia presso la Facoltà di Economia di Torino. Attività quotidiana dedicata allo studio delle problematiche IVA connesse alle operazioni italiane, comunitarie,extracomunitarie e triangolari, oltre alle problematiche di bilancio e reddito di impresa. Le tematiche sopra esposte sono anche oggetto di articoli settimanali e approfondimenti pubblicati su diverse testate online e sul sito istituzionale dell’Associazione.

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Giuseppe Moschella

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