Esterometro 2019: cosa comunicare, esoneri, scadenze, sanzioni applicate

Scarica PDF Stampa
La comunicazione nota come Esterometro è il nuovo adempimento di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, siano essi U.E. o extra U.E., a fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019.

L’obbligo è stato introdotto con lo scopo di mettere a disposizione dell’amministrazione finanziaria le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate con l’estero.

La comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche, ovvero con bollette doganali, in quanto l’utilizzo di quest’ultimi canali permette all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione i dati di tali operazioni attraverso il SDI (Sistema i interscambio).

Con l’esterometro non viene eliminato l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat, in scadenza il 25 di ciascun mese.

==> Esterometro: adempimenti e scadenze mese per mese <==

Esterometro 2019: le scadenze di maggio 

Entro il prossimo 31 maggio 2019 bisognerà inviare la comunicazione dell’esterometro del mese di aprile che, dopo la parentesi trimestrale dovuta alla proroga, torna ad essere mensile.

Le specifiche tecniche dell’esterometro sono state approvate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, inoltre di recente, l’Agenzia delle Entrate è ritornata sul tema con la risposta n. 104/2019.

E’ stato in particolare chiarito che tale adempimento riguarda i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e non anche i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione.

A tale obbligo invece, saranno tenute le loro controparti italiane (soggetti residenti o stabiliti in Italia), le quali potranno evitarlo nell’eventualità che l’operazione sia stata documentata (su base volontaria) per mezzo di una fattura elettronica veicolata tramite SDI.

Cosa comunicare nell’Esterometro 2019

In generale rientrano tra i soggetti obbligati all’esterometro tutti i titolari di partita Iva che effettuano operazioni con soggetti esteri, per le quali non è emessa fattura elettronica.

Le informazioni da trasmettere sono le seguenti:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Nella comunicazione, si dovranno indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti, ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato, oppure con rappresentante fiscale.

A tal fine occorre indicare l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

  • da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
  • da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.

 Esterometro 2019: errata o omessa trasmissione

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura di due euro per ogni fattura (con un limite massimo di euro 1.000 per trimestre).

È prevista una riduzione  pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (un euro  per ogni fattura, con un limite massimo di euro 500). Si tratta delle stesse sanzioni previste per lo spesometro per le quali non si applica il cumulo giuridico e si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.lgs. n. 472/1997.

In caso di scarto di un file inviato nei termini, vengono concessi cinque giorni dalla data dello scarto per il rinvio senza applicazione di sanzione. Inoltre la regolarizzazione della violazione ed il versamento della sanzione possono non essere contestuali.

Esterometro 2019: chi è esonerato

I soggetti residenti esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro sono, generalmente, gli stessi soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, nello specifico vi sono i contribuenti in regime di vantaggio, i contribuenti in regime forfettario, i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972) le Asd in regime della Legge 398/1991, con proventi conseguiti nel periodo d’imposta precedente non superiori ad 65.000 euro nell’ambito dell’attività commerciale e i contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (limitatamente al periodo d’imposta 2019 ed alle sole fatture soggette alla trasmissione con il Sistema TS).

 Esterometro e forfettari

Per quanto concerne i soggetti forfettari, vi sono alcune considerazioni da fare. Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di emissione di fattura elettronica nei rapporti B2B e B2C,  e sono invece obbligati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Anche se indicati nei soggetti esonerati vi sono alcune incertezze sul relativo obbligo o meno alla comunicazione che derivano in particolare dall’utilizzo, ai fini dell’individuazione dei contribuenti obbligati, della locuzione “soggetti passivi” contenuta al comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Tale disposizione richiama i soggetti passivi di cui al precedente comma 3 il quale, non solo impone l’obbligo di e-fattura per le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ma esclude espressamente dalla fatturazione elettronica i contribuenti minimi e quelli forfettari.

L’Agenzia con la risposta n. 104 del 2019 ha implicitamente affermato che (salvo nei casi specificamene individuati) tutti i soggetti passivi d’imposta nazionali sono obbligati a trasmettere l’esterometro senza alcuna eccezione, tale conclusione porterebbe all’obbligo della comunicazione anche per i forfettari.

Trasmissione dell’esterometro

La trasmissione telematica dell’esterometro, ha dunque cadenza mensile, e va effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di emissione, per le fatture emesse (attive) e alla data di ricezione, per le fatture ricevute (passive).

I dati delle fatture relative ad operazioni con soggetti residenti, devono essere comunicati in formato XML a cui il responsabile della trasmissione deve apporre la firma elettronica, o nel caso di invio tramite il servizio “Fatture e Corrispettivi”,  con il sigillo dell’Agenzia delle entrate.

La trasmissione del file XML, debitamente firmato, potrà avvenire alternativamente attraverso:

  • un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
  • un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP;
  • un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o con la carta nazionale dei servizi registrata ai servizi telematici.

Per approfondire l’argomento consigliamo questo volume:

Esterometro 2019

Il 2019 porta con sé l’introduzione di uno nuovo adempimento: l’Esterometro.Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di soggetti non residenti devono trasmettere, con cadenza mensile, i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie.In questa guida si propone un riepilogo dell’adempimento, analizzando le ipotesi di esonero – come, ad esempio, la possibilità di trasmettere i dati al Sistema di Interscambio – con un’analisi normativa accostata ai diversi casi pratici di compilazione.Le casistiche proposte descrivono il corretto trattamento IVA delle operazioni e la rispettiva compilazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, attenendosi alle specifiche tecniche di trasmissione aggiornate al 26 febbraio 2019 (versione 1.4).L’intento degli autori è di fornire una guida al nuovo adempimento, per il quale il recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (G.U. n. 54 del 5 marzo 2019) ha previsto la proroga al 30 aprile 2019 del termine di trasmissione dei dati relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.AVVERTENZAI contenuti di questo libro sono presenti anche in versione ebook sul portale www.fiscoetasse.comCLARA POLLETResponsabile servizio fiscale tributario API Torino (Associazione Piccole e medie imprese di Torino e Provincia) Dottore commercialista e revisore legale. Attività di aggiornamento fiscale costante riportato con articoli di approfondimento sul sito istituzionale dell’associazione (www.apito.it) e sul periodico di categoria distribuito sul territorio.La consulenza fiscale è rivolta alle circa 2.000 aziende associate. Gli argomenti affrontati riguardano in prevalenza la fatturazione verso l’estero, oltre agli aspetti operativi legati alla compilazione delle dichiarazioni IVA e redditi, compensazioni, dichiarazioni di intento, bilancio, reddito di impresa e agevolazioni fiscali.SIMONE DIMITRIConsulente fiscale dell’Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (API Torino), a cui aderiscono circa 2.000 imprese. Laureato in Economia presso la Facoltà di Economia di Torino. Attività quotidiana dedicata allo studio delle problematiche IVA connesse alle operazioni italiane, comunitarie,extracomunitarie e triangolari, oltre alle problematiche di bilancio e reddito di impresa. Le tematiche sopra esposte sono anche oggetto di articoli settimanali e approfondimenti pubblicati su diverse testate online e sul sito istituzionale dell’Associazione.

Clara Pollet, Simone Dimitri | 2019 Maggioli Editore

18.00 €  17.10 €

Giuseppe Moschella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento