Parità di genere, esonero contributi: domande al via. L’iter da seguire

Paolo Ballanti 23/12/25
Scarica PDF Stampa Allegati

C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per trasmettere all’INPS la domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che conseguono la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025.

Ai fini dell’accesso allo sgravio, in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e nel limite massimo di 50 mila euro annui, è necessario il rilascio di una certificazione conforme ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI / PdR 125:2022 da parte di un Organismo di valutazione della conformità accreditato in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) numero 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

I dettagli relativi alle modalità di invio delle domande di esonero sono stati forniti con Messaggio INPS numero 3804 del 16 dicembre 2025 (scaricalo nel box Allegati qui in basso).

Analizziamo la novità in dettaglio.

Allegati

Messaggio numero 3804/2025 140 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

Come ed entro quando inviare la domanda di esonero?

I datori di lavoro che conseguono la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025 possono trasmettere domanda di esonero all’INPS fino al 30 aprile 2026.

La domanda è trasmessa collegandosi alla piattaforma “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” del sito “inps.it”, selezionando la voce SGRAVIOPAR_GENl’annualità 2025.

Quali dati indicare nella domanda?

Nella domanda telematica da trasmettere all’INPS devono essere inserite le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
  • Retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;
  • L’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;
  • La forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere;
  • La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, di essere in possesso della Certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI / PdR 125:2022;
  • La data di emissione della certificazione e il periodo di validità della stessa.

In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione è necessario indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.

La retribuzione media mensile globale

Con specifico riferimento alla modalità di corretta compilazione del campo relativo alla retribuzione media mensile globale, come già ha avuto modo di precisare l’Istituto con i messaggi numero 2844 del 13 agosto 2024 e numero 4479 del 30 dicembre 2024, trattasi di “un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata”.

Al riguardo l’Istituto precisa che la retribuzione in parola dev’essere “intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione”.

Il dato si riferisce dunque al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, prosegue INPS, la stessa si “riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico al datore di lavoro”.

Ad esempio, nelle ipotesi in cui l’azienda abbia una base occupazionale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda telematica corrisponde a 100.000 euro (quindi pari a 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.  

L’iter Inps

Una volta inviata la domanda, la stessa resterà nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza della finestra temporale per la trasmissione delle istanze (30 aprile 2026).

Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al modulo di istanza online, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.

Per accertarsi che tutti i datori di lavoro beneficiari siano in possesso dei requisiti per la legittima fruizione del bonus, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’Istituto i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato in possesso della Certificazione di parità di genere.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra indicati, la domanda non potrà trovare accoglimento.

Domande accolte e codice autorizzazione

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante (1% della contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 50 mila euro annui) saranno contrassegnate dallo statoAccolta.

Alle medesime realtà sarà altresì assegnato il codice autorizzazione (CA) “4R avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
Una volta accordato, l’esonero potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

A quanto ammonta lo sgravio?

I datori di lavoro ammessi allo sgravio otterranno un esonero dal versamento dei contributi in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dallo stesso indicati nella domanda telematica, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.

Al riguardo INPS precisa che l’ammontare massimo di 50 mila euro annui deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo per codice fiscale.

I fondi disponibili

L’esonero sarà concesso nel rispetto delle risorse pubbliche a copertura dello sgravio, pari a 50 milioni di euro annui.
Nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le domande saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

Aziende che già beneficiano dell’esonero

I datori di lavoro che hanno presentato domanda di esonero nel corso delle precedenti campagne di acquisizione delle richieste non devono “ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa” (Messaggio INPS).

Certificazioni rilasciate dal 1° gennaio 2026

Per accedere all’esonero con riguardo alle certificazioni rilasciate in data successiva il 31 dicembre 2025 INPS si preoccuperà di fornire ulteriori indicazioni con apposito messaggio.


Per altri aggiornamenti simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Consigliati per te


Foto di copertina: istock/anilakkus

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

Seguici sui social

Iscriviti ai nostri canali

E ricevi in anteprima gli aggiornamenti sui Concorsi pubblici