Elettorato passivo e appartenenti alle Forze di Polizia

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Partendo dall’assunto che la Costituzione garantisce gli stessi diritti a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, razza, religione e status, (art. 2 e 3) diamo per scontato che anche i cittadini in uniforme abbiano garantiti quelli politici alla stessa stregua di ogni cittadino italiano.

L’art. 49 della Costituzione afferma che: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”, mentre l’art. 98 chiarisce che : “ Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.”.

Questa ipotesi di riserva di legge non è stata mai attuata, almeno per gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, anche se vi fu un progetto di legge che naufragò nel 1991 per mancata riproposizione parlamentare del decreto legge.

Oggi i diritti politici del cittadino in uniforme, ovvero l’esercizio dei diritti politici del cittadino in uniforme, si dividono su due grandi direttrici, quella riguardante le Forze di Polizia e quella riguardante le Forze Armate.

Veramente vi sarebbe una terza, quella dovuta alla duplice natura giuridica delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, cioè l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, i quali però ormai, secondo consolidata giurisprudenza e prassi, vedono i loro appartenenti soggetti, per l’elettorato passivo, alle stesse regole delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, etc.) e per l’elettorato attivo invece al C.O.M. (Codice dell’ordinamento militare) ed al T.U.R.O.M.(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare); insomma le solite cose alla così detta ”amatriciana”.

In questo caso ci si occupa solo di un aspetto della questione e cioè quella relativa al diritto politico passivo degli appartenenti alle Forze di Polizia, comprese quelle a ordinamento militare.

Questi sono soggetti, come altri appartenenti alla PA, a diritti e doveri, ovvero a diritti e obblighi connaturati agli effetti giuridici scaturenti da una eventuale candidatura ad una qualsiasi tornata elettorale.

Proprio perché la campagna elettorale è propedeutica all’eventuale elezione politica o politica amministrativa in caso di elezioni locali, ai sensi dell’articolo 81 c. 2 della legge 1 aprile 1981 n. 121 (per intenderci quella sulla riforma della Polizia) la legge ammette un periodo di Aspettativa per campagna elettorale.

Questo speciale riconoscimento prevede che gli appartenenti alle Forze di Polizia, candidati ad una qualsiasi tornata elettorale, siano posti giuridicamente in una situazione di congelamento della propria posizione lavorativa, con mantenimento però degli assegni per tutta la durata della candidatura, potendo liberamente svolgere attività politica e di propaganda, con limitazioni solo di natura ambientale, nel senso che è da escludere che questa attività politica possa essere svolta nell’ambito del servizio e quindi  possibile solo al di fuori degli uffici e in abito civile.

Una volta eletto si prospettano al personale delle FF PP delle situazioni giuridiche di favore, e ovviamente di distinzione rispetto alla propria professione, per evitare un conflitto d’interesse dovuto al doppio incarico di natura pubblicistica e amministrativa.

Per tale motivo, a richiesta dell’interessato, è possibile all’Amministrazione dell’appartenente alle FF PP eletto, e per esempio a quello appartenente alla Polizia di Stato, di concedere, ai sensi dell’articolo 53 c. 3 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, un’ Aspettativa per mandato amministrativo per tutta la durata del mandato.

Questo tipo di aspettativa, rivista sotto il profilo economico a seguito dell’abrogazione dell’articolo 3 della legge 12 dicembre 1966 nr. 1078, richiamato dall’art. 53 del DPR 335/1982, ad opera dell’articolo 28 della legge 27 dicembre 1985 n. 816, afferente la nuova disciplina in tema di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, prevede, per tutti i lavoratori del comparto sicurezza, che il suddetto beneficio, ottenuto a domanda, è da intendersi a titolo non retributivo, con il solo rimborso e attribuzione di indennità previste dalla legge cui sopra, considerando i periodi di aspettativa come servizio effettivamente prestato.

Dunque occorre che l’appartenente alle FF PP, in occasione di richiesta di aspettativa politico – amministrativa, prima di optare per tale forma di beneficio faccia due calcoli di natura economica, perché nella maggior parte dei casi le indennità per i mandati elettorali incominciano ad essere perequativi delle enormi disparità tra queste e lo stipendio percepito per il proprio servizio, solo con un’elezione alle amministrative regionali.

Nel qual caso il soggetto appena eletto non si avvalesse dell’aspettativa senza retribuzione, perché la ritiene non congrua economicamente per la sua sussistenza, la legge gli permette di avvalersi invece dell’istituto dei Permessi per l’espletamento del mandato che gli consentono di assentarsi, qui invece, con la copertura stipendiale totale per il tempo necessario all’espletamento del mandato, con l’attribuzione degli assegni, indennità di carattere speciale, ma soprattutto, e di notevole interesse, con la retribuzione degli emolumenti straordinari.

Un’ultima disciplina favorevole all’esercizio del diritto politico dei professionisti del comparto sicurezza è quella molto dibattuta e prevista dall’art. 78 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ovvero il Diritto all’avvicinamento per il lavoratore dipendente amministratore pubblico.

Detto articolo pone due questioni sotto il profilo della tutela giuridica dell’esercizio del diritto all’elettorato passivo che della corretta e buona amministrazione  e cioè:

  • la prima, che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti in un’amministrazione locale, durante l’espletamento del loro mandato amministrativo, non possono essere trasferiti, se non previo consenso degli stessi, norma che configge con il contenuto di quella prevista dall’art. 81 secondo comma legge n. 121/1981 e  specificatamente per gli appartenenti alla Polizia di Stato anche dall’articolo 53, primo comma del D.P.R. 24.4.1982 n. 335, come meglio si indicherà da qui a breve;
  • la seconda, che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, eletti in un’amministrazione locale distante dalla sede di servizio, possano richiedere l’avvicinamento alla sede amministrativa dove sono stati eletti e per cui hanno attribuito il mandato amministrativo.

Questo secondo diritto presenta caratteristiche di priorità a cui il datore di lavoro non può sottrarsi, seppur è bene qui precisare però che la giurisprudenza, anche di recente (Consiglio di Stato, Sez, IV, n. 03865/2012 del 2 luglio 2012) ha riconosciuto una natura non proprio di diritto soggettivo al trasferimento per l’esercizio del mandato politico, evidenziando al contempo che, seppur la legge non lo prevede, il trasferimento a domanda dell’interessato deve avvenire nel rispetto generale del bilanciamento degli interessi anche del datore di lavoro, soprattutto di quelli di natura economici e organizzativi e dunque a maggior ragione se emerge un interesse pubblico connesso ad attività soggettive di espletamento di funzioni pubbliche ( Consiglio Stato , sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638).

Per finire, oltre a queste note altamente positive, rispetto all’esercizio passivo del proprio diritto in materia politica per gli appartenenti alle FF PP, vi è una nota dolente, prima solamente accennata, che, contraddittoriamente a quanto espresso in linea di principio e di dritto ai sensi dell’art. 78 comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”e prevista ai sensi dell’art. 81 c. 2° della legge n. 121/1981, obbliga gli appartenenti alle FF PP alla fine a non poter prestare servizio nella giurisdizione della circoscrizione in cui sono stati eletti.

Paradossalmente il medesimo articolo prevede, ed è bene che tutti gli operatori del comparto sicurezza ne siano a conoscenza, che, anche in caso di esito negativo della tornata elettorale, non potranno espletare servizio per tre anni nella giurisdizione del collegio ove si sono presentati come candidati!

Peraltro il provvedimento è ormai del tutto automatico e avviene d’ufficio senza possibilità alcuna di dubbio, tenuto anche conto della consolidata pronuncia giurisprudenziale in materia, tanto che il provvedimento di trasferimento ad altra sede (pensate a colui che si candida alle regionali a quali conseguenze si espone) è avviato automaticamente dallo stesso momento in cui si notifica alla propria amministrazione la candidatura alla tornata elettorale.

Carmelo Cataldi

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