Ecobonus 2019: certificazioni, fatture, intestazioni, bonifici, documenti da tenere

Passo passo: la guida per non perdere l’agevolazione fiscale sugli interventi di risparmio energetico

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Ecobonus 2019: gli interventi agevolativi sul risparmio energetico, sono stati introdotti dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006). Le agevolazioni sono state prorogate dall’ultima Legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 30 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019. La norma non ha modificato le novità introdotte dalla precedente Legge di bilancio, come la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Caldaie. Non è stata modificata l’esclusione dalle spese agevolabili di quelle sostenute per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, e l’introduzione di una nuova detrazione (65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti

Impianti di climatizzazione. E’ prevista anche la detrazione del 65% per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

I Bonus casa 2019

Ecobonus 2019: in cosa consiste 

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires prevista quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Gli interventi agevolabili devono:

  • ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • portare al miglioramento termico dell’edificio;
  • riguardare l’installazione di pannelli solari;
  • prevedere la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:

  • delle schermature solari indicate nell’allegato M del D.L. n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  • di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione è stata estesa anche alle spese effettuate, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Per gli anni 2018 e 2019 l’agevolazione è anche prevista:

  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti;
  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi;
  • per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Sulle detrazioni per interventi edilizi potrebbe interessarti questa guida E-book:

Legge di Bilancio 2019 – Bonus casa e misure per i professionisti tecnici

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 Ecobonus 2019: le percentuali di detrazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari.
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per alcune spese sostenute dal 1° gennaio 2018, la detrazione è stata ridotta al 50%, gli intervneti interessati sono i seguenti:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.

È prevista la detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per:

  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%);
  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

“Bonus casa 2019: Le Guide dell’Agenzia entrate”

Determinazione aliquota? Fa fede il pagamento

Per l’applicazione dell’aliquota corretta è necessario per le persone fisiche far riferimento alla data dell’effettivo pagamento.

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali rileva invece la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

La somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Maggiorazioni per i condomini

Dal 2017 sono previste detrazioni maggiorate per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica. La detrazione da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nelle seguenti misure:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.

Queste maggiori detrazioni valgono per le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le detrazioni del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni aumentano se vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati dunque alla riduzione del rischio sismico.

Nello specifico si può beneficiare di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari dell’edificio.

Ecobonus 2019: i beneficiari

Beneficiano della detrazione i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica, dal 2018 possono essere usufruite anche:

  • dagli istituti autonomi per le case popolari, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato.

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (come la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale.

Per quanto riguarda la cumulabilità con altri incentivi regionali, provinciali o locali, con l’entrata in vigore del D.L. n. 28/2011 (art. 28, comma 5), è stata abrogata la norma che prevedeva il divieto di cumulabilità (art. 6, commi 3 e 4, D.L. n. 115/2008).

Ecobonus: come fare per ottenerlo 

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

Non sono agevolabili quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Spese detraibili e intestazione dei documenti di spesa

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione dell’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Oltre alle spese professionali, beneficiano della detrazione anche quelle relative alla fornitura e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

I contribuenti che possono usufruire della detrazione, sono quelli indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.

Se non vi è coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.

Ecobonus 2019: quali documenti sono necessari

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
  • l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi.
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La certificazione 

L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e conservato dal contribuente.

NON è richiesto per i seguenti interventi:

  • sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per questi interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l’allegato F a firma del richiedente);
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

Documenti da inviare all’Enea

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’ENEA raggiungibile dal sito https://detrazionifiscali.enea.it/.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.

Ecobonus 2019: come effettuare i pagamenti

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:

  • i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”)
  • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito. Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Con la risoluzione n. 9 del 20 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. In questo caso per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).

La ritenuta sui bonifici

Al momento del pagamento (bonifico) da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche, Poste Italiane Spa e gli altri istituti di pagamento devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito).

Ecobonus 2019: documenti da conservare

Per le agevolazioni è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione Finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.

In particolare, va conservato:

  • il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato;
  • la ricevuta di invio della documentazione all’ENEA
  • la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La cessione del credito

Dal 1° gennaio 2016 vi è la possibilità di cedere il credito che deriva dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Le regole per la cessione sono diverse a seconda dell’anno in cui sono stati effettuati gli interventi.

Le modalità di cessione del credito relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (detrazioni del 65, 70 e 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la possibilità di cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo dunque per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali).

Ecobonus nel modello 730/2019

Nel modello 730/2019 vi è una apposita sezione (Sezione IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) dove andranno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2018 per interventi relativi al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale.

“Dichiarazione redditi 2019: cosa sapere su agevolazioni per ristrutturazioni”

In particolare si dovranno indicare nei righi da E61 a E62 i codici che individuano i diversi interventi agevolati. Tra gli altri dati previsti, dovranno essere riportati l’anno di sostenimento delle spese, l’indicazione di casi particolari, il numero della rata, e l’importo della spesa.

Giuseppe Moschella

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