Introdotto dal 1° maggio 2017 ad opera della Legge 11 dicembre 2016 numero 232 (articolo 1, commi 179 – 186) l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) si concretizza in un prestito a carico dello Stato erogato dall’INPS in dodici quote mensili fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Pur essendo previsto in via sperimentale, l’APE è stato di recente esteso dalla Manovra di bilancio 2025 per l’intera annualità corrente.
Grazie al disposto della legge di bilancio i soggetti in possesso di determinati requisiti anagrafici, non titolari di pensione, che si trovano in una delle condizioni professionali – personali contemplate dalla legge (per questo si parla di APE sociale) possono assicurarsi fino al prossimo 31 dicembre il diritto all’anticipo pensionistico.
L’erogazione dell’indennità è comunque subordinata alla trasmissione all’INPS di una domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro tre date distinte, di cui la prossima martedì 15 luglio. Ecco come funziona tutto, requisiti e scadenze compresi.
Indice
Requisiti per l’Ape sociale 2025
Possono ottenere l’APE sociale, fino al 31 dicembre 2025, i lavoratori residenti in Italia, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata, che alla data di accesso al trattamento:
- Hanno compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età;
- Hanno cessato l’attività lavorativa;
- Non sono titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- Si trovano, in alternativa, in una delle condizioni descritte in tabella.
Condizione del soggetto | Anzianità contributiva richiesta (*) |
Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta, scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del contratto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi) e conclusione integrale della percezione dell’indennità NASpI | Almeno 30 anni |
Assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, a coniuge, persona in unione civile o parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ovvero un parente o affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con disabilità hanno compiuto 70 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti | |
Capacità lavorativa ridotta almeno pari al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile | |
Al momento della data di decorrenza dell’APE essere lavoratore dipendente all’interno delle professioni di cui all’allegato 3, Legge numero 234/2021, che abbia svolto in Italia da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo | Almeno 36 anni (**) |
(*) Per le donne i requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio (anche adottivo) nel limite massimo di 24 mesi | |
(**) Almeno 32 anni per i lavoratori operai edili, ceramisti, conduttori di impianti per la fornitura di articoli in ceramica e terracotta. Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle tre categorie descritte, la riduzione del requisito contributivo opera con riguardo ai 32 anni di anzianità |
Tutto sull’invio domanda di Ape sociale 2025
Quanti, entro il 31 dicembre 2025, si trovano o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni richieste dalla normativa per l’accesso all’anticipo pensionistico devono presentare un’istanza di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il:
- 31 marzo 2025;
- 15 luglio 2025;
e, comunque, non oltre il 30 novembre 2025.
La verifica dei requisiti è richiesta collegandosi a “inps.it – Pensione e Previdenza – APE Sociale / Anticipo pensionistico / Verifica Requisiti” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Contestualmente o nelle more dell’istruttoria della pratica di riconoscimento dei requisiti, colui per cui ricorrono tutte le condizioni normativamente necessarie per l’accesso all’APE Sociale (compresa la cessazione dell’attività lavorativa) può trasmettere domanda di accesso alla prestazione, grazie alla piattaforma telematica disponibile in “inps.it – Pensione e Previdenza – APE Sociale / Anticipo pensionistico / Domanda” (necessarie anche in questo caso le credenziali SPID, CIE o CNS).
Si precisa che le domande di certificazione delle condizioni di accesso all’APE sociale presentate dai soggetti in stato di disoccupazione sono accolte, in presenza di tutti i requisiti di legge, anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione, l’interessato ha:
- Eseguito prestazioni di lavoro occasionali;
- Concluso rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non eccedono i sei mesi di durata.
Da quando decorre APE sociale?
Una volta trasmessa la domanda di accesso all’anticipo pensionistico, quest’ultimo decorre dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda stessa, a patto che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa, previa cessazione dell’attività lavorativa.
Durata del sussidio ponte
I soggetti beneficiari ricevono l’APE sociale per dodici mensilità nell’anno, sino, in alternativa:
- All’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- Al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la pensione di vecchiaia.
Importo
La somma mensile percepita a titolo di APE sociale corrisponde alla rata della pensione di vecchiaia, calcolata al momento della domanda.
L’indennità, soggetta comunque al massimale mensile di 1.500,00 euro lordi, non è interessata da rivalutazione, né da integrazione al trattamento minimo.
In costanza di erogazione dell’APE sociale non spetta alcuna contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.
L’APE, oltre a:
- Cessare in caso di decesso del titolare;
- Non essere reversibile ai superstiti;
è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’indennizzo previsto in caso di cessazione dell’attività commerciale e con l’indennità ISCRO.
Opera inoltre un regime di incumulabilità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, eccezion fatta per quelli derivanti da prestazioni autonome occasionali nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
I percettori l’APE sociale sono comunque tenuti a comunicare all’INPS l’eventuale avvio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo (ovvero il superamento della soglia di 5 mila euro in caso di lavoro autonomo occasionale) entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
Domanda APE Sociale in sintesi: guida in 6 punti
1. Requisiti anagrafici e contributivi
Per l’Ape sociale occorre avere almeno 63 anni e 5 mesi e almeno 30 anni di contributi (36 anni per i lavori gravosi, ridotti a 32 per specifiche categorie). Le donne beneficiano di una riduzione di 12 mesi per figlio, fino a 2 anni.
2. Cessazione dell’attività lavorativa
È necessario aver cessato qualsiasi attività lavorativa (dipendente, autonoma o parasubordinata), in Italia o all’estero, prima della domanda.
3. Incompatibilità e limiti
L’APE Sociale non è compatibile con altre pensioni dirette o strumenti di sostegno al reddito. È ammessa solo attività autonoma occasionale entro i 5.000 euro lordi annui, pena decadenza dal beneficio.
4. Domanda preliminare
I potenziali beneficiari devono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro una delle seguenti scadenze: 31 marzo, 15 luglio o 30 novembre 2025.
5. Domanda di accesso al trattamento
Se si possiedono già tutti i requisiti (inclusa la cessazione lavorativa), si può presentare direttamente la domanda di accesso all’APE Sociale anche contestualmente alla domanda di riconoscimento, per non perdere ratei.
6. Modalità di invio
Le domande si trasmettono esclusivamente per via telematica attraverso i canali ufficiali INPS o tramite l’aiuto di Caf e patronati.
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Foto copertina: istock/baona