Il Legislatore ha, dunque, lasciato in vita il requisito della separazione ininterrotta, riducendone di gran lunga i tempi. Difatti, prima della riforma occorreva attendere 3 anni a decorrere dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, ciò anche nell’ipotesi in cui il procedimento da contenzioso si fosse trasformato in consensuale. Con la riforma i tre anni sono stati ridotti. L’art. 1 della legge sul “divorzio breve” in merito stabilisce:”[…] dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e dai sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
In altri termini, se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, oppure è stata omologata la separazione consensuale, in ambedue le ipotesi per la domanda, diretta ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è necessario che le separazioni si siano protratte ininterrottamente per dodici mesi a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi nanti il Presidente del Tribunale nel caso di separazione personale giudiziale e per sei mesi nel caso di separazione personale consensuale. Ciò vale, anche, nel caso in cui il giudizio da contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Il termine di sei mesi trova applicazione anche nel caso di accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile;
– e, ancora, nel caso di accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati.
Si noti bene. Nel caso in cui venga a verificarsi un’interruzione della separazione, questa deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Qual è il presupposto per l’applicazione della nuova riforma?
Presupposto indispensabile è la separazione personale dei coniugi che, ai sensi dell’art. 150 c.c., può essere consensuale o giudiziale.
Per completezza espositiva vediamo, brevemente, l’iter da seguire per la separazione consensuale e giudiziale.
Iter per la separazione consensuale.
Consensuale perché? E’ denominata consensuale perché i coniugi decidono di separarsi di comune accordo. In questo caso su ricorso di entrambi i coniugi il Presidente del Tribunale fissa l’udienza di comparizione degli stessi nanti a sé. In questa udienza li sente e tenta la conciliazione secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 708 c.p.c.. Se la conciliazione non riesce viene redatto processo verbale nel quale si dà atto del consenso dei coniugi a separarsi e i provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli.
Perché la separazione consensuale abbia effetto è necessaria sia omologata dal Tribunale che provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente.
Iter per la separazione giudiziale.
Si ricorre, invece, alla separazione giudiziale quando vi è disaccordo tra i coniugi. Il ricorso va depositato al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto è residente o ha domicilio. Il Presidente procede, poi, a fissare con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso unitamente al decreto. All’udienza il Presidente sente i coniugi prima separatamente e, poi, congiuntamente tentando la conciliazione.
Se la conciliazione riesce il Presidente fa redigere processo verbale; in caso contrario il Presidente, anche d’ufficio, pronuncia con ordinanza:
– i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e dei figli;
– procede alla nomina del Giudice Istruttore;
e, infine, fissa la data dell’udienza di comparizione davanti a questo.
Chi scrive consiglia che è bene rivolgersi, in ogni caso, ad un legale esperto della materia.
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