Diritto d’autore su web, una “terza via” tra diritti dei singoli e libertà della rete

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L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha pubblicato uno schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica, che non prevede interventi d’ufficio

Dopo anni di dibattiti accesi tra i fautori della libertà assoluta sul web e i difensori del diritto autore preoccupati dei crescenti fenomeni di pirateria digitale, ora l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sembra propendere per una “mediazione” tra gli interessi in campo.

Qualche settimana fa, infatti, il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato uno schema di regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, in relazione al quale la stessa Agcom, nel proprio comunicato stampa, sottolinea l’intento di “contemperare la tutela del diritto d’autore con alcuni diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, il diritto di accesso ad internet, il diritto alla privacy”.

Ma cosa prevede lo schema di provvedimento, sottoposto ad una “consultazione pubblica”?

In primo luogo, l’Autorità chiarisce che il regolamento “non si riferisce ai downloader e alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica”. In altri termini, le nuove regole non riguardano gli utenti finali (downloaders) e il cosiddetto peer-to-peer.

In secondo luogo, l’Autorità non interverrà mai d’ufficio, ma solo su istanza di parte. Il primo passo, infatti, spetta al soggetto legittimato che ritenga che un’opera digitale resa disponibile su una pagina internet violi un diritto d’autore o un diritto connesso, il quale potrà inviare una richiesta di rimozione al gestore della pagina internet. Solo nel caso in cui l’opera non dovesse essere rimossa, il soggetto potrà richiedere l’intervento dell’Autorità.

A questo punto, se l’uploader, il gestore della pagina internet o i prestatori di servizi provvedano all’adeguamento entro il termine fissato dall’Autorità, quest’ultima disporrà l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

In caso contrario, l’Autorità ordinerà ai prestatori di servizi di provvedere, entro tre giorni dalla notifica dell’ordine, alla rimozione selettiva delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, ovvero alla disabilitazione dell’accesso alle medesime, oppure di procedere al reindirizzamento automatico, verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate nell’ordine adottato dall’Autorità, delle richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi.

E’ cosa succede in caso di inottemperanza all’ordine impartito dall’Autorità? Saranno applicate le sanzioni previste dall’art.1, comma 31 della legge 249/1997, in base al quale “i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorita’, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni”.

Sino al 25 settembre le parti interessate (inclusi gli operatori del settore anche in forma associativa, i soggetti istituzionali e le associazioni rappresentative degli utenti e consumatori) potranno far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni in merito allo schema di regolamento. Non è improbabile una levata di scudi di coloro che vorrebbero misure più incisive a tutela del diritto d’autore, mentre dovrebbero essere più concilianti i fautori della libertà “senza se e senza ma”.

Staremo a vedere.

Giuseppe Scarpato

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