Dipendenti PA: istruzioni domanda per disapplicazione del tetto alla pensione

Paolo Ballanti 02/10/23
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Una recente circolare Inps (numero 80 del 14 settembre 2023) ha fornito le indicazioni necessarie per presentare le domande di disapplicazione del tetto alla pensione per Dipendenti PA: il massimale contributivo, alla luce della riapertura dei termini disposta dal Decreto legge numero 44/2023.

La possibilità di derogare al massimale contributivo riguarda i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, a norma del D.L. numero 4/2019. Provvedimento, quest’ultimo, meglio conosciuto per aver introdotto il Reddito e la Pensione di Cittadinanza.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Tetto pensione per Dipendenti PA: la norma

Il Decreto legge 28 gennaio 2019 numero 4 (convertito in Legge 28 marzo 2019 numero 26) dispone all’articolo 21 la “Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro”.

In sostanza si prevede che, in deroga a quanto disposto dalla Legge numero 335/1995, i dipendenti PA, che prestano servizio in settori dove non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

La domanda di cui sopra dev’essere “proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione” (articolo 21, ultimo periodo).

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Istruzioni Inps su Tetto pensione per Dipendenti PA

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. numero 4/2019 l’Inps è intervenuta con la Circolare 17 giugno 2019 numero 93 e i Messaggi del 25 luglio 2019 numero 2847 e del 27 novembre 2020 numero 4485 al fine di fornire le indicazioni operative ed attuative della disciplina di disapplicazione del massimale contributivo.

Disapplicazione Tetto pensione per Dipendenti PA: chi può fare domanda

Possono presentare le domande di disapplicazione del massimale contributivo i dipendenti:

–        In servizio alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. 4/2019):
1)     Entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019);
2)     Entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
–        Assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. numero 4/2019), entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

Disapplicazione Tetto pensione per Dipendenti PA

Il Decreto legge 22 aprile 2023 numero 44, convertito in Legge 21 giugno 2023 numero 74, ha sostituito l’ultimo periodo dell’articolo 21 con il seguente: “La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo”.
Di conseguenza, come reso noto dall’Inps nella Circolare del 14 settembre 2023 numero 80 in base al combinato disposto delle citate norme, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo.

Nello specifico:

  • entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
  • entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

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Il contenzioso contributivo con l’INPS

Questo volume, con un taglio giuridicamente rigoroso ma al tempo stesso pratico (attraverso la proposta di modelli di ricorsi), si presenta come un valido strumento per i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti) che assistono le società o i lavoratori autonomi sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS. La prima parte dell’opera guida il professionista all’interno dell’inquadramento della materia a livello normativo, nella suddivisione tra le varie gestioni (lavoro a tempo determinato, apprendistato, lavoro intermittente, lavoro marittimo e ex IPSEMA, giornalistico, di appalto, le prestazioni occasionali e il lavoro autonomo) e nell’analisi di vari istituti come le ispezioni, l’accesso agli atti e gli strumenti alternativi al contenzioso. Vengono affrontate le sanzioni che l’INPS può irrogare, il sistema di riscossione e le possibili tutele. Infine nella parte generale vengono illustrati i meccanismi di formazione del DURC, le differenze e gli strumenti di tutela sia contro il DURC esterno, che contro quello interno, fino ad arrivare al DURC negativo e la perdita delle agevolazioni contributive. La parte speciale esamina le fattispecie significative delle gestioni più rilevanti dell’INPS: AGO, Gestione Agricola, Gestione Artigiani e Commercianti (esaminando fattispecie come i familiari coadiutori, la doppia iscrizione dell’amministratore di SRL, i soci lavoratori, la cancellazione del liquidatore di società, l’artigiano di fatto, i gestori di case vacanza e b&b). Vengono approfondite le questioni di maggior rilevanza della Gestione Separata: gli iscritti alle professioni ordinistiche, la decorrenza della prescrizione, il limite reddituale di euro 5.000, i pensionati, gli sportivi non iscritti alle Gestioni ex ENPALS. L’ultimo capitolo, infine, esamina le Gestioni ex ENPALS, fornendo un inquadramento di queste particolari gestioni e, poi, specificando le questioni relative agli artisti dello spettacolo, alla cessione del diritto all’immagine e all’obbligo previdenziale degli autori delle opere letterarie o di altro genere. Il volume è arricchito da un utile corredo di materiale tecnico-operativo disponibile online. Questa seconda edizione è stata aggiornata con la giurisprudenza e la prassi pubblicata negli ultimi due anni e anche recentemente dall’INPS. Paolo Maria GangiLL.M., Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma; esplica la propria attività professionale prevalentemente per le PMI italiane in materia di contenzioso previdenziale, contrattualistica nazionale e internazionale, privacy e compliance in genere. Ha pubblicato diversi articoli in ambito giuridico.Giuseppe Miceliha conseguito l’abilitazione alla professione di Avvocato nel 2008, presso la Corte d’Appello di Roma. Svolge attività di docenza presso Università e business School. È Curatore editoriale e Autore di numerosi volumi e saggi in materia di Antiriciclaggio e Privacy. Roberto Sarraha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, con abilitazione al patrocinio davanti le Giurisdizioni Superiori. Esplica la propria attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto del lavoro. Svolge attività di docenza presso Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e LUMSA Università Libera Università Maria Santissima Assunta.

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Modificati solo i termini per la presentazione delle domande

Si precisa che la nuova disciplina dettata dal D.L. numero 44/2023 “modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo”. Di conseguenza restano “fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto – legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dell’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare” (Circolare numero 80/2023).

Si precisa che la nuova disciplina dettata dal D.L. numero 44/2023 “modifica esclusivamente i termini per la presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo”. Di conseguenza restano “fermi le condizioni e i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto – legge n. 4/2019, così come illustrati al paragrafo 2 della circolare n. 93/2019 e nei successivi messaggi pubblicati in materia dell’Istituto, le cui indicazioni rimangono valide nei limiti della compatibilità con la presente circolare” (Circolare numero 80/2023).

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Scadenze per domanda Disapplicazione Tetto pensione

In base a quanto appena descritto:

  • con riferimento ai soggetti che, entro il mese di aprile 2023, abbiano superato il massimale contributivo e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, si applica la nuova scadenza del 31 dicembre 2023 (le relative domande saranno istruite e definite tenendo conto della decorrenza degli effetti della disapplicazione dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione);
  • con riferimento ai soggetti aventi diritto che non abbiano superato il massimale contributivo entro il mese di aprile 2023, la domanda può essere presentata entro il più ampio termine di dodici mesi dal superamento del massimale, in luogo dei sei mesi previsto dalla previgente disciplina.

Disapplicazione Tetto pensione: domande giacenti, tardive o respinte

Le domande giacenti, afferma l’Inps, ove tempestivamente “presentate in base alla previgente normativa” devono essere esaminate alla luce delle “nuove disposizioni fornite con la presente circolare” (Circolare numero 80/2023).

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Laddove, invece, le domande siano state tardivamente presentate in base alla previgente normativa, le medesime devono essere considerate presentate il 23 aprile 2023 ed esaminate sulla base delle nuove disposizioni, in caso di espressa volontà da parte del richiedente, ovvero respinte in assenza di manifestazione di detta volontà.

Le domande respinte sulla base della previgente normativa non potranno, in ogni caso, essere riesaminate in ragione della portata non retroattiva della norma. Di conseguenza, l’interessato dovrà trasmettere una nuova domanda sulla base dei nuovi termini individuati dalla norma in commento.

Come presentare le domande di disapplicazione del massimale?
Le domande di disapplicazione del massimale contributivo
possono essere trasmesse all’Inps collegandosi all’apposita piattaforma online, disponibile su “inps.it – Pensione e Previdenza – Disapplicazione massimale contributivo – Domanda”.

Per poter accedere al servizio telematico è necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile trasmettere le istanze:

  • chiamando il Contact center Inps al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (da rete mobile);
  • avvalendosi di enti di patronato ed intermediari Inps, grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi.

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