Il ruolo dell’imprenditore consiste anche nell’anticipare una serie di eventi che possono interessare l’attività economico-produttiva (si pensi ai picchi di produzione) e di farvi fronte con i mezzi a sua disposizione, economici e di risorse umane (dipendenti).
Possono però verificarsi situazioni imprevedibili ed eccezionali, che sfuggono all’esperienza e alla prudenza tipici di chi gestisce un’azienda.
Casi simili (si pensi agli eventi metereologici, come le alluvioni, o ancora all’incendio / distruzione di tutta o parte dell’attività produttiva) non conoscono stagione e possono concretizzarsi anche in periodi, come quello estivo, in cui molti dipendenti sono assenti in ferie.
Di fronte all’esigenza di richiamare i lavoratori in ferie quali poteri ha il datore di lavoro e che diritti (anche di rifiutarsi) ha a disposizione il dipendente?
Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti sui bonus per le famiglie.
Indice
Il dipendente può rifiutarsi di essere richiamato in servizio?
Nelle ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda l’obbligo del dipendente di rispondere alla legittima chiamata del datore di lavoro, prodotta nel rispetto della stessa regolamentazione collettiva, il lavoratore in ferie non può rifiutarsi (fermo restando il suo diritto di recuperare in un momento successivo le ferie non godute).
In situazioni simili il comportamento del dipendente può integrare una fattispecie di responsabilità disciplinare, secondo quanto disposto dall’apposito regolamento interno.
In base alla gravità del fatto e alle disposizioni regolamentari, all’esito della procedura disciplinare al dipendente possono essere irrogate le seguenti sanzioni (alternative):
- ammonizione scritta;
- multa, per un massimo di quattro ore di retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di dieci giorni;
- trasferimento;
- licenziamento per giusta causa (senza preavviso) o giustificato motivo soggettivo (con obbligo di riconoscere il preavviso al dipendente, se trattasi di rapporto a tempo indeterminato).
Leggi anche Ferie collettive per chiusura azienda: come funzionano e regole per i dipendenti
Possibile richiesta di risarcimento danni
L’illegittimo rifiuto del dipendente di riprendere il servizio può esporlo altresì a richieste di risarcimento danni da parte del datore di lavoro, se quest’ultimo è in grado di dimostrare il rapporto di causa – effetto tra la condotta del lavoratore e le conseguenze subite sotto il profilo economico – produttivo.
In quali situazioni il dipendente può comunque rifiutarsi?
In assenza di qualsiasi previsione contrattuale che riconosca la possibilità per il datore di lavoro di richiamare in servizio il dipendente, quest’ultimo può opporre un legittimo rifiuto alla richiesta aziendale, senza che da ciò possa derivare una conseguenza sotto il profilo disciplinare e / o economico.
Il lavoratore può altresì legittimamente rifiutarsi di assecondare la richiesta aziendale se quest’ultima non rispetta le previsioni contrattuali, ad esempio sotto il profilo delle motivazioni e / o dell’eventuale preavviso.
Cosa possono disciplinare i contratti collettivi?
I contratti collettivi, di cui vedremo in dettaglio alcuni esempi, possono disciplinare tanto le ragioni che legittimano il richiamo aziendale, quanto le modalità con cui quest’ultimo può concretizzarsi, come descritto in tabella:
CCNL | Articolo | Previsione |
Alimentari – industria | 35 | Possibilità di richiamare in servizio il dipendente |
Cooperative sociali | 60 | Richiamo in servizio per cause eccezionali |
Credito | 60 | Urgenti necessità di servizio, fermo restando il diritto di completare le ferie in un periodo successivo |
Metalmeccanica – industria | 10 | Il richiamo in servizio del dipendente può avvenire per esigenze eccezionali |
Terziario – Confcommercio | 163 | Possibilità di richiamare il dipendente per ragioni di servizio, con diritto di completare il periodo di ferie non fruito in epoca successiva |
Quali somme spettano al dipendente?
I singoli contratti collettivi hanno altresì la facoltà di regolamentare gli aspetti economici legati al richiamo del dipendente.
Tra le ipotesi ricorrenti figura quella, contemplata ad esempio dal CCNL Terziario – Confcommercio (articolo 163) di rimborsare le spese sostenute dal dipendente, sia:
- per l’anticipato rientro;
- per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente è stato richiamato.
Il CCNL Metalmeccanica – industria (articolo 10) statuisce che in caso “di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio”.
Il contratto collettivo:
- alimentari – industria (articolo 35) obbliga il datore di lavoro a rimborsare le spese effettivamente sostenute dal dipendente (e documentate) secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie;
- cooperative sociali (articolo 60) attribuisce al dipendente il diritto alla retribuzione per le ore di viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso chilometrico;
- credito (articolo 60) contempla il diritto del dipendente al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione delle ferie (il rimborso è effettuato anche per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il dipendente si trovava al momento del richiamo in servizio).
Nulla vieta in ogni caso ai contratti collettivi, in particolare aziendali, di contemplare condizioni economiche di maggior favore rispetto a quelle eventualmente previste (o meno) dai CCNL.
Si può modificare il periodo di ferie?
Ipotesi diversa dal richiamo al lavoro è quella delle modifiche al periodo feriale.
Trattasi, ad esempio, del dipendente che, invece di assentarsi dal 4 agosto al 17 agosto 2025, riceve una richiesta del datore di lavoro di posticipare le ferie dal 18 agosto al 31 agosto.
Secondo la Cassazione (sentenza 3 dicembre 2013, numero 27057) le modifiche al periodo feriale sono possibili a fronte di una riconsiderazione datoriale delle esigenze aziendali e, altresì, a condizione che ne sia data comunicazione al dipendente con un congruo preavviso e prima dell’inizio del godimento delle ferie.
Vuoi leggere altri approfondimenti simili? Iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.