Ne ha dato notizia l’INPS, con la Circolare n. 90 del 30 luglio 2020. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ricorda che il modello della Certificazione Unica dei redditi è stato aggiornato con tre nuovi campi relativi ai benefici dell’art. 24 del D.L. n. 4/2019 (punti 912, 913 e 914). Di conseguenza, considerato che il beneficio in oggetto si applica alle prestazioni liquidate a partire dall’anno 2020, i dati delle prestazioni TFS alimenteranno i nuovi campi dalla Certificazione Unica “CU 2021.
Detassazione TFS 2020: a chi spetta
L’art. 24 del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio (TFS). In particolare, la disposizione normativa ha introdotto un beneficio fiscale, sotto forma di riduzione dell’aliquota determinata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, del Dpr. n. 917/1986 (TUIR), da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.
Sul punto, specifica l’INPS, il beneficio si applica:
- all’indennità di buonuscita;
- all’indennità premio di servizio;
- all’indennità di anzianità;
per la parte di imponibile fino 50.000 euro, indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette prestazioni.
Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di Tfs in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.
Detassazione TFS 2020: a quanto ammonta
L’agevolazione consiste in una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata ai sensi dell’art. 19, co. 2-bis, del Tuir, calcolata sull’indennità di fine servizio, in misura pari a:
- 1,5% per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 3% per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 4,5% per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 6% per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 7,5% per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
Quando non viene applicata la detassazione
L’incentivo fiscale, si ricorda, non si applica sull’imponibile dell’indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.
Quindi, per le risoluzioni del rapporto del lavoro avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2019, occorre procedere ad una riduzione dell’aliquota fiscale crescente in funzione dell’intervallo temporale che intercorre tra la data di cessazione dal servizio dell’iscritto e la data di decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio.
Diversamente, per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019, ai fini dell’applicazione del predetto beneficio fiscale, i predetti intervalli temporali decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
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Detassazione TFS: imponibile e aliquota dell’imposta
L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le suddette agevolazioni percentuali e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS. In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro. Diversamente, per la base imponibile eccedente tale limite si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.
Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di “altre indennità” (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria). Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale.
Si precisa, al riguardo, che la quota di imponibile fiscale eccedente tale importo rimane assoggettata alle modalità di tassazione generale previste al co. 2- bis, 2° capoverso, dell’art. 19 del TUIR. Infatti, il co. 2-bis del citato art. 19, specifica infatti che “l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione”.
In particolare, l’aliquota d’imposta, individuata in relazione al reddito di riferimento, è quella vigente in base alle aliquote progressive dell’anno in cui è sorto il diritto al trattamento di fine servizio.
Inoltre, resta confermata l’applicazione della cd. “clausola di salvaguardia”, introdotta dall’art. 1, co. 9, della L. n. 296/2006, che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell’anno di maturazione del diritto alla prestazione.
Detassazione TFS 2020: agevolazione sotto forma di detrazione
Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha concordato con l’Istituto sul fine di “minimizzare l’impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali” ritenendo corretto che “la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di detrazione fiscale dall’imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all’imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della riduzione di aliquota indicata dalla norma.”
Pertanto, l’importo della detrazione fiscale viene sottratto dall’imposta dovuta con effetti equivalenti alla riduzione di aliquota indicata nell’art. 24 del D.L. n. 4/2019.
Infine, si ricorda che il nuovo modello della Certificazione Unica dei redditi prevede tre nuovi campi relativi ai benefici del menzionato articolo (punti 912, 913 e 914). Di conseguenza, considerato che il beneficio in oggetto si applica alle prestazioni liquidate a partire dall’anno 2020, i dati delle prestazioni TFS alimenteranno i nuovi campi dalla Certificazione Unica “CU 2021”.
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