Sulla base di questo principio, il Consiglio di Stato, sez. V (sentenza n. 504/2015 del 3 febbraio 2015), capovolge l’esito del giudizio di primo grado con cui il TAR Puglia aveva accolto il ricorso proposto da un cittadino per l’annullamento del regolamento della tassa per raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rilevando una presunta violazione dell’art. 69 del dlgs 507/1993.
Secondo il TAR l’Ente locale avrebbe sostanzialmente omesso di indicare un criterio metodologico ai fini della determinazione tariffaria, essendosi limitato a riportare generiche classificazioni senza indicare le differenziazioni considerate per le varie sottocategorie e le ragioni dell’attribuzione della tariffa in concreto da applicarsi.
La controversia ruota, come si può vedere, sulla motivazione del provvedimento in rapporto a quanto dispone l’art. 3 della legge 241/1990, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere motivato. (…). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Per il Consiglio di Stato questo principio generale non è stato violato nel caso di specie, dacché il Comune ha illustrato, ancorché implicitamente, le ragioni degli aumenti tariffari.
La sentenza in commento rileva infatti che “le disposizioni contenute nel dlgs. 507/1993 sono state successivamente integrate, in particolare, dal dpr 158/1999 (…); tali elementi sono stati esplicitamente richiamati nel contenuto stesso degli atti deliberativi oggetto di gravame e, quindi, non solo costituiscono la base normativa per giungere all’effettiva determinazione delle tariffe, ma concretizzano anche una motivazione per relationem del tutto legittima ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990”.
Nella delibera di approvazione delle nuove tariffe, osservano i giudici, è stato specificato, a fronte dell’aumento complessivo del gettito, il grado di ripartizione di tale aumento fra l’utenza domestica e quella non domestica, indicando, quale parametro applicativo, gli aumenti relativi all’utenza non domestica alle classi di produzione di rifiuti elaborate in materia.
Non può essere dunque censurato l’operato dell’Ente locale, tenuto conto del fatto che il dpr 158/1999, nel dettare i criteri di commisurazione della tassa rifiuti, richiama l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, da utilizzarsi a cura dei Comuni anche per la Tari, ossia la tassa rifiuti vigente dal 1° gennaio 2014 (art, 1, comma 651, legge 147/2013).
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