Un primo, rilevante intervento è avvenuto all‘art.3, recante le disposizioni per “Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto” e tratta della spinosa tematica di appalti e consulenze esterne. In particolare, viene stabilito che, qualora le amministrazioni si rivolgano a soggetti esterni per studi di fattibilità secondo le norme del Codice degli appalti, l’esborso per questo genere di incarichi “potrà far carico sul quadro economico del progetto”. Una linea mantenuta nella modifiche apportate da un tris di emendamenti all’articolo 4, che, trattando di “Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni“, fissano l’innalzamento della soglia limite dal 50% al 60%, anticipata di un anno al 1 gennaio 2014.
Per l’edilizia, il cambiamento più importante si trova all’articolo 9 del decreto sviluppo, laddove viene specificato il “Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni”, che aggiunge nelle tipologie ricomprese al comma 8-bis dell’art. 10 del DPR n.633/72, le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali nell’atto di cessione il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.
Sulle infrastrutture, invece, all’impianto del decreto è stato aggiunto ex novo l’articolo 4-bis sul “Contratto di disponibilità”, che prevede, sempre in materia di lavori e con effetto di modifica al Codice degli appalti (art.160), l’eventualità che il contratto “determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli interventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore” . Due gli emendamenti che hanno disposto questo importante aggiornamento del decreto.
Nell’ambito della pubblica amministrazione, invece, è stato disposto l’allargamento della definizione di “Amministrazione aperta” anche alle aziende speciali e alle società in house delle pubbliche amministrazioni. Via libera, infine, a un emendamento che dà vita alla cosiddetta “Agenzia per l’Italia digitale“, che accorperà le funzioni già di competenza di DigitPA, dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e avrà lo scopo di attuare l’Agenda digitale nazionale, in ottica di semplificazione accresciuta e di maggior efficienza.
Dagli emendamenti non è stato lasciato indietro lo sviluppo economico: sparisce l’accenno al Mezzogiorno come destinatore preferenziale del “Fondo per la crescita sostenibile”, descritto all’articolo 23. Al successivo articolo 24, invece, dove si tratta del “Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati”, viene introdotta l’eventualità di una decadenza dal bonus fiscale per quelle aziende che decidano di “delocalizzare all’estero riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi” al periodo d’imposta in cui si è usufruito dell’agevolazione. Per chiudere, all’articolo 27 (“Riordino della disciplina in materia di conversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”) è stata aggiunta la facoltà per il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con quello del Lavoro, di mettere a punto misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e di riqualificazione industriale.
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