Decreto Riscossione 2024: discarico cartelle, nuove rate. Tutte le novità

Paolo Ballanti 13/09/24
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Il decreto Riscossione 2024 ha introdotto disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Ricordiamo che, la Legge 9 agosto 2023 numero 111 delegava il Governo a adottare, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Nell’esercizio della delega, l’Esecutivo è chiamato a rispettare i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, definiti all’articolo 18.

In attuazione della Legge numero 111/2023 lo scorso 8 agosto è entrato in vigore il Decreto legislativo 29 luglio 2024 numero 110 recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, ribattezzato Decreto Riscossione, in vigore dallo scorso 8 agosto.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Indice

Decreto Riscossione 2024: discarico automatico cartelle esattoriali

L’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo numero 110/2024 introduce il cosiddetto discarico automatico. Nello specifico, con la nuova riscossione, è previsto che le quote affidate all’Agenzia delle entrate – Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo quello di affidamento siano automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Discarico anticipato cartelle esattoriali

Il successivo articolo 3, comma 2 riconosce all’Agenzia delle entrate – Riscossione la possibilità di trasmettere in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dall’apposito decreto attuativo, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

  • la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
  • mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi del D.Lgs. numero 112/1999, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
  • la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.

Procedure escluse dal discarico

In deroga a quanto appena descritto sono temporaneamente escluse dal discarico automatico le quote affidate all’Agenzia delle entrate – Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

    • al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
    • tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al Decreto legislativo numero 14/2019, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi del D.P.R. numero 602/1973 o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza del beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.

    Relativamente alle quote per le quali il discarico è sospeso quest’ultimo si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:

    • quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla precedente lettera a);
    • quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla precedente lettera b).

    Controlli sull’azione dell’agente della riscossione

    Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, verifica (articolo 6) la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’agente della riscossione con quanto previsto nella pianificazione annuale di cui al precedente articolo 1.

    La norma citata dispone che l’Agenzia delle entrate – Riscossione svolga l’attività stessa di riscossione secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e l’AE.

    Come si svolge l’attività di controllo?

    L’attività di controllo inizia con la notificazione, da parte dell’ente creditore all’agente della riscossione, della comunicazione di avvio del procedimento. Nell’occasione, l’ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.

    Contestazione all’agente della riscossione

    Qualora, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) dello stesso Decreto Riscossione, sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito ovvero, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera b) relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l’ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all’agente della riscossione entro centottanta giorni:

    • dalla comunicazione di avvio del procedimento;
    • ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.

    L’agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell’atto di contestazione.

    L’ente, a sua volta, entro sessanta giorni (a pena di decadenza) notifica all’agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle citate osservazioni.

    Definizione della controversia

    Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto l’agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento di una somma pari a un ottavo dell’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti.

    Decorso il termine di novanta giorni, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari a un terzo dell’importo del carico affidato, cui si sommano gli interessi legali.

    Nuove rate per i contribuenti in difficoltà

    Modificando l’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 numero 602 in materia di dilazione di pagamento, l’articolo 13 del Decreto Riscossione dispone che, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria, l’Agenzia delle entrate – Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120 mila euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:

    • ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

    Documentata situazione di difficoltà

    Su richiesta del contribuente (articolo 19, comma 1.1 inserito dall’articolo 13 del Decreto Riscossione) che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria, l’agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

    a) per le somme di importo eccedente i 120 mila euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
    b) per le somme di importo fino a 120 mila euro:

    • da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
    • da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
    • da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

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    Foto copertina: istock/cagkansayin