Decreto Enti Locali: le norme di interesse per il personale

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È stato pubblicato 2 settimane fa in Gazzetta Ufficiale (n. 146 del 24/06/2016) il decreto legge 24 giugno 2016 n.113 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (c.d. DL Enti Locali), all’interno de quale sono immediatamente operativi (data di entrata in vigore dal 25 giugno 2016) alcuni importanti effetti sulle assunzioni del personale degli enti locali.

Mentre la fase di ricollocazione del personale di Area vasta, dopo il messaggio del 20/06/2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non risulta ancora conclusa restando ancora alcuni pochissimi dipendenti all’interno di alcune regioni che non hanno completato la procedura, tanto da rinviarla ad una successiva fase (Fase 2 con chiusura presumibile dopo le vacanze estive), il decreto tenta di sboccare alcune assunzioni anche a fronte delle continue spinte da parte dell’ANCI. Qui di seguito sono esaminati gli articoli di interesse relativi al personale degli enti locali.

Att.16 – “Spese del personale”

Nota

Con tale disposizione viene abrogato l’art.1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a), a mente del quale è prevista la “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”.

La ratio di tale abrogazione, discende da alcuni interventi della Corte dei conti, Sezione Autonomie (ultimo dei quali deliberazione n. 16/2016), la quale ha considerato cogente tale riduzione ai fini assunzionali.

Pertanto, con tale intervento il legislatore ha fatto venire meno l’obbligo di riduzione del rapporto spesa del personale su spesa corrente, il cui rapporto, ogni anno, avrebbe dovuto essere confrontato con il valore medio avuto nel periodo statico 2011-2013 e in caso di superamento, a prescindere da eventi eccezionali, inibiva la possibilità di assunzioni a qualsiasi titolo da parte degli enti locali. Restano, tuttavia, fermi gli altri vincoli e limitazioni previsti dalla normativa ancora vigente.

Art.17 – “Personale insegnante ed educativo”

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

Viene data la possibilità agli enti locali, attraverso un piano straordinario, di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, nel periodo 2016-2017-2018, di personale educativo nelle scuole di infanzia e negli asili nido fermo restando seguenti vincoli:

  • Rispetto del mantenimento dell’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2015-2016;
  • Disponibilità della spesa del personale in organico;
  • Rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio (saldo non negativo tra entrate e spese finali);
  • Rispetto dei vincoli della riduzione della spesa del personale (importo non superiore alla media statica periodo 2011-2013).

Viene, inoltre, data la possibilità agli enti locali di indire nuovi concorsi a tempo indeterminato mediante procedure selettive per titoli ed esami, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che indice le procedure di reclutamento. Le citate assunzioni possono essere effettuate per una spesa non superiore al 50%, rinveniente dalla quantificazione operata nel piano triennale delle assunzioni al netto delle:

Facoltà assunzionali utilizzate per lo scorrimento di graduatorie esistenti con correlata riduzione permanente di assunzioni a tempo determinato (art.9 comma 28 d.l.78/2010).

Le citate graduatorie non possono essere, in ogni caso, superiori al 10% dei soggetti a cui la procedura riservata è stata indetta.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

La normativa prevede una riduzione permanente delle spese sostenute per il personale educativo nelle scuole di infanzia e negli asili nido soggette ai limiti di cui all’art.9 comma 28 d.l.78/2010 (spesa non superiore a quella sostenuta nel 2009) avuto riferimento alla media della spesa sostenuta nel triennio 2013-2015, al fine di favorire le assunzioni a tempo indeterminato, con invarianza di spesa (ossia – spesa tempo determinato = + spesa a tempo indeterminato).

Per poter procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, gli enti locali si avvalgono delle graduatorie vigenti, come definite nel processo di stabilizzazione (d.l.101/2013) bloccato per le assunzioni di personale di Area vasta. In mancanza di tali graduatorie è possibile ricorrere anche a graduatorie di personale assunto a tempo determinato o indeterminato a seguito di concorsi o prove selettive (per titoli ed esami). Al fine di procedere a tale conversione vanno rispettati i seguenti limiti:

  • Rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio;
  • Rispetto dei vincoli della riduzione della spesa del personale (importo non superiore alla madia statica periodo 2011-2013).

In caso di mancanza di graduatorie valide per il superamento della precarizzazione.

A parte la deroga finalizzata per i personale insegnante ed educativo, resta una seria e forte preoccupazione anche per l’anno 2016 dei vincoli alla ricollocazione del personale di Area vasta le cui procedure non sono ancora terminate e, nonostante il numero di personale da ricollocare, in numerose Regioni, è ormai rimasta in un numero modestissimo (es. Lazio e Marche resta un solo dipendente da ricollocare, in Veneto e Emilia Romagna sono due mentre in Piemonte restano ancora 4 persone), fintantoché il Dipartimento della Funzione Pubblica non indichi in modo esplicito la chiusura della procedura sul proprio sito, restano bloccate tutte le assunzioni per gli enti locali (comma 424 della legge 190/2014, il quale ha imposto di destinare tutte le risorse del turn over, per gli anni 2015 e 2016, oltre alle assunzioni dei vincitori di concorso pubblico, alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità) con grave pregiudizio per il mantenimento dei servizi istituzionali, ciritictà in diverse occasioni segnalata dall’ANCI.

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