Le novità sono molte e riguardano soprattutto l’ambito lavorativo, mediante l’introduzione di una serie di misure che prendono il nome di pacchetto lavoro. Si va da dallo stop ai licenziamenti, fino alla proroga della cassa integrazione guadagni, passando per lo sgravio contributivo per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato. Novità anche per i contratti a termine, con la possibilità di avvalersi di tale istituto senza l’obbligo di indicare la causale, fino a fine anno e l’estensione del cd. “bonus 600 euro” per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori stagionali e quelli in somministrazione del turismo e degli impianti termali.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio quali sono le novità sul lavoro e assunzioni del provvedimento.
>> Decreto agosto: tutte le misure approvate
Decreto Agosto: estensione della CIG
Innanzitutto è stato prolungato per un massimo di 18 settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza.
Nello specifico, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIGD, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane. Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Si specifica, al riguardo, che le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.
Attenzione però: i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Ai fini dell’accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Decreto Agosto: riduzione contributi INPS
Viene introdotto, inoltre, uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione. Il decreto finanzia la misura per il periodo “ottobre-dicembre 2020”, in attesa che questa venga estesa sul lungo periodo con prossimi interventi.
Decreto Agosto: esonero contributi per chi non richiede la CIG
Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di 6 mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.
L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Decreto Agosto: sgravi contributivi per chi assume
All’art. 6 e 7 della bozza del “Decreto Agosto”, il Governo ha introdotto uno sgravio contributivo totale, pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per chi assume lavoratori sia a tempo indeterminato che a termine. La durata dell’esonero è:
- di 6 mesi, se a tempo indeterminato;
- di 3 mesi, se a tempo determinato e stagionali.
L’assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Da notare che l’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del “Decreto Agosto”. Inoltre, l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Decreto Agosto: stop ai licenziamenti
Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa.
Decreto Agosto: proroga contratti a termine senza causale
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
Decreto Agosto: Reddito di emergenza e proroga NASpI e DIS-COLL
Sul fronte “Reddito di emergenza”, sono previsti ulteriori 400 euro per le famiglie più bisognose. Mentre vengono prorogate per ulteriori due mesi la Naspi e la DIS-COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Decreto Agosto: estensione del bonus 600 euro
Infine, sono state introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Allo stato attuale la bozza prevede che il bonus di 600 e 1.000 euro venga rifinanziato per giugno e luglio 2020.
In particolare, l’art. 9, co. 1 dispone che per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.
Al co. 2, invece, è riconosciuta un’indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, pari a 600 euro, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Nello specifico, trattasi di:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I predetti soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- titolari di pensione.
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