Debiti PA: entro il 15 settembre le PA devono comunicare i propri debiti sulla piattaforma telematica

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L‘ articolo 7, comma 4, primo periodo, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (pubblicato in GU n. 82 del 8 aprile 2013), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013 n. 64 (pubblicata in GU n. 132 del 7 giugno 2013), prescrive che le amministrazioni debitrici debbano comunicare, sulla piattaforma telematica del MEF, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore.

Per i creditori delle pubbliche amministrazioni si tratta di un passaggio importantissimo, giacchè, la comunicazione anzi detta, ai sensi del comma 6 dell’articolo 7 del D.L. 35/2013, equivale a certificazione, sicchè tali crediti potranno essere ceduti alle banche, traendone liquidità, oppure potranno essere compensati con i tributi, laddove utilizzati gli istituti deflattivi del contenzioso di cui agli artt. 5-bis, 8, 11 e 15 del D.Lgs. 218/97, nonchè degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97 e art.. 17-bis D.Lgs. 546/92 – per una più completa disamina dei tributi compensabili con i crediti certificati, si rinvia all’articolo pubblicato il 10 aprile 2013 su LeggiOggi.it, dal titolo Pagamenti PA: ecco gli sconti alle compensazioni”.

Va poi detto che, ai fini della cartolarizzazione, i crediti in argomento saranno molto appetibili dalle banche, in quanto assistiti, ex lege, dalla garanzia dello Stato (cfr. quanto previsto dall’art. 11, comma 12-ter, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99).

Pertanto è opportuno che i creditori della PA si accertino che i propri crediti siano stati comunicati sulla piattaforma telematica entro il 15 settembre 2013; in caso negativo, secondo quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 7 del D.L. 35/2013, possono richiedere all’amministrazione debitrice inadempimente di procedere alla comunicazione, procedendo, in caso di persistenza dell’omissione per 15 giorni, all’istanza di nomina di un commissario ad acta.

Vincenzo Vinciprova

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