Venerdì 5 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 luglio 2011 n. 128, recante “la nuova disciplina sul prezzo dei libri”.
Nell’art. 1, il legislatore si pone degli obiettivi ambiziosi e lodevoli, dallo sviluppo del settore librario al sostegno della creatività letteraria, per spingersi poi sino alla diffusione della cultura ed alla tutela del pluralismo dell’informazione.
Si tratta, in realtà, della solita legge italiana che tutela esclusivamente interessi di tipo corporativo, ignorando ancora una volta i principi di concorrenza e libero mercato, che, invocati spesso a parole, non trovano mai spazio nei fatti e soprattutto nelle leggi del nostro Paese.
Vediamo più da vicino la nuova disciplina.
Dal 1° settembre i venditori al dettaglio, compresi gli store on-line (tanto per intenderci Amazon, Feltrinelli, IBS, BOL, etc…) non potranno praticare sconti superiori al 15% rispetto al prezzo di copertina.
Peraltro l’ambito di applicazione della legge ricomprende i libri venduti sul territorio nazionale. Ma cosa succede se il libro è venduto al consumatore italiano direttamente dall’estero? In questo caso, infatti, la normativa italiana non troverebbe applicazione e la percentuale di sconto potrebbe, in ipotesi, essere di gran lunga superiore a quella consentita dall’ordinamento italiano.
Sicuramente, poi, per espressa previsione legislativa, il limite del 15% non si applica in caso di libri per bibliofili (ovvero a tiratura limitata), libri usati, libri d’arte, fuori catalogo o appartenenti ad edizioni ormai esaurite.
La percentuale di sconto sale invece sino al 20% in occasione di eventi quali fiere del libro ovvero in caso di vendite in favore di organizzazioni non lucrative, come per esempio biblioteche e centri di formazione.
Gli Editori, dal canto loro, ad esclusione del mese di dicembre, potranno realizzare campagne promozionali, purché distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e della durata massima di un mese, con sconti che comunque non possono superare il 25% del prezzo di copertina.
L’unico limite in questo caso è rappresentato dalla necessità di informare i venditori al dettaglio per consentirgli di partecipare all’offerta alle medesime condizioni, ferma restando la loro facoltà di non aderire alla campagna promozionale.
Anche qui, però, eventuali problemi applicativi potrebbero nascere dall’esigenza di distinguere tra loro le campagne promozionali. Quali dovranno essere infatti i criteri distintivi? Una possibile risposta potrebbe essere nel senso che la distinzione avvenga sulla base delle collane ovvero degli autori o delle percentuali di sconto applicate; resta comunque da capire come si comporteranno gli editori al riguardo.
In caso di violazione di tali regole, le sanzioni possono arrivare sino all’applicazione di una multa di ca. € 3.100, ovvero alla sospensione dell’attività commerciale per 20 giorni.
Questa in sintesi la legge. Si dirà, con un certo amarcord, che si tratta di una legge a difesa delle piccole librerie, tanto per intenderci quelle di quartiere all’angolo di casa.
Da convinto liberale e liberista sono invece convinto che i modelli di distribuzione non possano essere calati dall’alto per difendere e tutelare interessi corporativi, ma debbano imporsi sul mercato autonomamente e senza aiuti, in funzione della legge della domanda e dell’offerta.
E tutto ciò in un Paese che per difendere le piccole librerie di quartiere sotto l’egida della difesa della cultura e del pluralismo dell’informazione, continua ad applicare agli ebook un’Iva di ben 16 punti percentuali superiore rispetto a quella scontata dai libri cartacei.
E la chiamano promozione del libro e della cultura!
Dario Reccia
Scorza, Riccio & Partners
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Legge 27 luglio 2011 , n. 128
Nuova disciplina del prezzo dei libri
Art. 1
Oggetto e finalita’ generali
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita’ letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione.
Art. 2
Disciplina del prezzo dei libri
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e’ liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed e’ da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E’ consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita’ effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita’ di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e’ consentita la possibilita’ di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche’ non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E’ comunque fatta salva la facolta’ dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali e’ consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita’ scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita’.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita’ formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo’ essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita’ dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Art. 3
Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e’ abrogato l’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.
Art. 4
Clausola di neutralita’ finanziaria
1. I comuni provvedono alle attivita’ di cui al comma 9 dell’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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