Dal 1° gennaio 2013, pensioni legate alla speranza di vita

Redazione 27/12/12
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La vita si allunga e, parallelamente, la pensione si fa sempre più lontana. Almeno tre mesi in più di lavoro, per tutti, dal prossimo Capodanno. È l’effetto della cosiddetta “speranza di vita” che il prossimo 1° gennaio verrà ufficializzata per la prima volta, recando con sé l’adeguamento dei requisiti di tutte le pensioni secondo quanto stabilito nel d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 , meglio noto come manovra “Salva Italia”.

L’aspettativa di vita è un particolare indice che prevede, in maniera automatica, l’aggiornamento continuo dei requisiti per il pensionamento. Tale indice, in pratica, istituisce un legame tra l’accesso ai trattamenti pensionistici e la probabilità di vita e di morte (questa probabilità è appunto la “speranza di vita”) misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora (e quanto a lungo). In caso di crescita della probabilità (se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita), parallelamente anche l’età di pensionamento si sposta in avanti nel tempo della stessa misura. In caso, invece, di abbassamento della speranza di vita, l’età di pensionamento resta stabile (non c’è analoga diminuzione).

La riforma delle pensioni ad opera del Ministro Elsa Fornero ha previsto, a partire dal 2012, la scomparsa delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, raggruppate sotto due sole prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, come riformulata dal “Salva Italia”, bisogna distinguere se il lavoratore abbia maturato o meno dei contributi già versati alla data del 31 dicembre 1995 (spartiacque tra pensioni in regime “retributivo” e pensioni in regime “contributivo”). Se il requisito di età è, in entrambi i casi, lo stesso, la differenza riguarda i criteri per l’accredito contributivo e la condizione di raggiungere un importo “minimo”. C’è poi per tutti i lavoratori (sia quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995, sia quelli che a questa data avevano già versato dei contributi) la possibilità di andare in pensione a 70 anni con un minimo di 5 anni di contributi. Sola condizione: deve trattarsi di contributi “da lavoro” (esclusi, dunque, i figurativi ed altri diversi contributi non derivanti da attività di lavoro).

Per quanto riguarda la nuova pensione anticipata, post riforma Fornero, anche in questo caso è necessario distinguere se il lavoratore ha o meno degli anni di contributi già versati al 31 dicembre 1995. Ci sono tre strade: una per i “vecchi” lavoratori (quelli con anni di contribuzione pagata al 31 dicembre 1995) e due per i “giovani” (senza contributi versati prima del 31 dicembre 1995).

Solo nel primo caso, quello dei lavoratori che hanno già contributi versati prima della data spartiacque, è all’azione un particolare meccanismo “punitivo” che colpisce chi va in pensione prima dei 62 anni di età, in questo modo: sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 è applicata una riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso alla pensione rispetto all’età di 62 anni. La percentuale annua di riduzione sale al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. Nel caso in cui l’età di pensionamento sia una frazione, la riduzione percentuale è commisurata proporzionalmente al numero di mesi lavorati. La riduzione si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (dunque, ante 31 dicembre 1995). La penalizzazione non trova applicazione ai soggetti che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, ma solo nel caso in cui l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia e C.I.G. ordinaria).

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come si diceva, sono disponibili due strade per l’accesso alla pensione anticipata nel 2013:

1) Requisito unico contributivo, pari a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne.

2) Doppio requisito (sia per gli uomini che per le donne): 63 anni e 3 mesi di età e 20 anni di contributi.

Seguono due tabelle relative ai requisiti pensionistici nel tempo, suddivisi per le diverse categorie di lavoratori, e agli incrementi correlati alla “speranza di vita”.

Requisiti nel tempo

Soggetti lavoratori

Requisito di età

Decorrenza (1) (2)

Dipendenti donne del settore privato

62 anni

Anno 2012

62 anni e 3 mesi

Anno 2013

63 anni e nove mesi

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

65 anni e 7 mesi

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

66 anni e 7 mesi

Dal 1° gennaio 2018

Dipendenti pubblici, uomini e donne

Tutti 66 anni

Anno 2012

Tutti 66 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2013

Lavoratrici autonome (donne)

63 anni e 6 mesi

Anno 2012

63 anni e 9 mesi

Anno 2013

64 anni e 9 mesi

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015

66 anni e 1 mese

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

66 anni e 7 mesi

Dal 1° gennaio 2018

Lavoratori autonomi e dipendenti (uomini)

66 anni

Anno 2012

66 anni e 3 mesi

Dal 1° gennaio 2013

Clausola età minima

Tutti i lavoratori

Dal 1° gennaio 2021 l’età di pensionamento non può risultare inferiore a 67 anni

Condizioni comuni a tutti i lavoratori

Requisito contributivo minimo

20 anni

Importo pensione

Non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, per chi per chi non ha alcun contributo versato entro il 31 dicembre 1995. Tale condizione è esclusa per chi va in pensione all’età di almeno 70 anni e con 5 anni almeno di contribuzione

(1) Si tiene conto dell’ulteriore adeguamento di tre mesi alla “speranza di vita” a partire dal 1° gennaio 2013.

(2) Restano fermi gli ulteriori adeguamenti alla “speranza di vita” (anno 2016, anno 2019, anno 2021 e così via).

 

Anno

Incrementi aspettativa di vita

Incremento complessivo

2013

3 mesi

3 mesi

2014

3 mesi

3 mesi

2015

3 mesi

3 mesi

2016

4 mesi

7 mesi

2017

4 mesi

7 mesi

2018

4 mesi

7 mesi

2019

4 mesi

11 mesi

2020

4 mesi

11 mesi

 

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