Crisi aziendali: torna la Cigs per cessazione attività

Al via dal 1° novembre, inoltre, controlli telematici

Paolo Ballanti 09/10/18
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Reintrodotta con il Decreto Genova la CIGS (cassa integrazione straordinaria) per cessazione dell’attività produttiva. Abbandonato nel 2016 ad opera del Jobs Act (Dlgs. n. 148/2015), il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale può essere riconosciuto a decorrere dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 109/2018 (cosiddetto “Decreto Genova”).

Cigs per cessazione attività: la durata

L’ammortizzatore è applicabile dal 29 settembre 2018 e per le annualità 2019 e 2020 per una durata massima di 12 mesi, in deroga al limite generico della CIGS pari a 24 mesi (30 per le imprese dell’edilizia e affini) in un quinquennio mobile.

Cigs per cessazione attività: i destinatari

Come disciplinato dall’art. 44 del Decreto (e chiarito dalla circolare Ministero del Lavoro n. 15/2018) il trattamento straordinario è diretto a quelle realtà che abbiano cessato, in tutto o in parte, l’attività produttiva, o siano in procinto di farlo, e sussistano:

  • Concrete prospettive di cessione dell’attività stessa con il riassorbimento del personale;
  • In alternativa, sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo anche se presentati dalla stessa azienda in cessazione.

Come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro, il trattamento CIGS può essere richiesto anche come forma di sostegno al reddito dei lavoratori in esubero che siano destinatari di percorsi di politica attiva del lavoro, realizzati dalla Regione in cui insistono le unità produttive coinvolte dalla cessazione.

Leggi anche “Assegno di ricollocazione per Cigs: come richiederlo sul sito Anpal”

Cigs per cessazione attività: la procedura

L’impresa che intende richiedere la CIGS per cessazione attività è tenuta a stipulare un accordo presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione o le Regioni ove ha sede l’azienda.

L’accordo deve avere ad oggetto:

  • Un piano di sospensione dell’attività lavorativa ricollegabile ai tempi e alle modalità del progetto di cessione aziendale, del piano di reindustrializzazione o del programma di politiche attive regionale;
  • Un piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e la gestione del personale in esubero.

In sede di accordo l’impresa deve fornire la documentazione comprovante le prospettive di cessione dell’attività o può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di aver ricevuto idonee proposte in tal senso. Nelle ipotesi in cui l’intervento della CIGS sia giustificato da un intervento di reindustrializzazione dev’essere presentato un piano d’intervento, con programmazione di tempi e fasi del processo.

Una volta concluso l’accordo (per il quale dev’esserne preventivamente accertata la copertura finanziaria) l’impresa è tenuta a presentare istanza al Ministero del Lavoro per il tramite del sistema Cigsonline. All’istanza devono essere allegati:

  • Verbale di accordo;
  • Elenco nominativo dei lavoratori interessati;
  • Programma di cessione, piano di reindustrializzazione o il programma di politiche attive regionali;
  • Piano di sospensione del personale.

Come affermato dalla Circolare n. 15, per favorire il “costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con il pagamento diretto da parte dell’INPS”.

Cigs per cessazione attività: la normativa previgente

Come accennato, il Jobs Act mediante il Dlgs. n. 148/2015 aveva escluso dal 1° gennaio 2016 la possibilità di richiedere l’intervento della CIGS per i casi di cessazione dell’attività produttiva. Al tempo stesso, la normativa concedeva un ulteriore periodo di cassa integrazione alle seguenti condizioni:

  • Prospettiva di cessazione dell’attività produttiva all’esito del programma di CIGS per crisi aziendale;
  • Concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e riassorbimento occupazionale;
  • Accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • 12 mesi di durata per le cessazioni intervenute nel 2016, 9 mesi per quelle realizzatesi nel 2017, 6 mesi per gli eventi prodottisi nel 2018;
  • Previsti fondi pari a 50 milioni di euro all’anno a finanziamento dei programmi di CIGS (cui peraltro attingeranno i trattamenti di Cassa Integrazione introdotti dal Decreto Genova).

Controlli telematici Cigs dal 1° Novembre

Con Messaggio n. 3566/2018 l’INPS ha comunicato che dal 1° novembre prossimo metterà a disposizione un servizio di simulazione per il calcolo:

  • Del limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile previsto per la Cassa Integrazione Ordinaria;
  • Del limite generale di 24 mesi (30 per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile come somma tra Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

Il servizio verifica se il periodo che l’azienda intende richiedere rispetta i limiti di legge. A tal fine ci si basa sui dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto, relativi ai periodi di Cassa già autorizzati. Qualora l’azienda riscontri che le settimane conteggiate non corrispondono a quelle in realtà fruite può allegare, all’atto dell’invio della domanda di Cassa, un’autocertificazione con il riepilogo dei periodi effettivamente goduti.

Per accedere alla funzionalità sarà necessario inserire:

  • Numero di matricola INPS;
  • Identificativo dell’unità produttiva;
  • Data iniziale del periodo che si intende sottoporre a simulazione e il numero delle settimane.

Paolo Ballanti

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