Corte di Giustizia UE: per le irregolarità doganali paga l’intermediario che vende su ebay 

Redazione 22/11/11
La Corte di Giustizia UE ha emesso il 17 novembre scorso un’importante pronuncia destinata a pesanti ripercussioni nel mondo del commercio elettronico e delle vendite cross selling.

La Corte di Lussemburgo ha infatti stabilito che l’art. 202, n. 3, punto secondo, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso di considerare debitore dell’obbligazione doganale sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’UE colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse secondo ragione sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare. L’accertamento dell’irregolarità dell’introduzione delle merci resta di competenza del giudice del rinvio.

Questo il caso sottoposto alla Corte per la pronuncia pregiudiziale: tra il mese d’aprile del 2004 e il mese di maggio del 2006 un cittadino tedesco metteva all’asta articoli originari della Cina, sulla piattaforma Internet eBay sulla quale egli gestiva due negozi on‑line. Egli agiva in qualità di intermediario nella conclusione dei contratti di vendita di tali merci e ne incassava il corrispettivo. Alla fissazione dei prezzi e alla fornitura di dette merci provvedeva il fornitore cinese. È quest’ultimo, infatti, che le inviava per via postale direttamente agli acquirenti residenti in Germania. Le merci di cui trattasi nella causa principale venivano consegnate a tali acquirenti senza essere state presentate alla dogana e senza il prelievo dei dazi all’importazione, apparentemente a causa di errate indicazioni comunicate da tale fornitore con riferimento al contenuto e al valore della spedizione.

Il cittadino tedesco si è opposto agli avvisi di accertamento emessi a proprio carico dall’ufficio delle dogane, a titolo di dazi doganali e di a titolo di imposta sul valore aggiunto all’importazione.

Secondo la Corte di Giustizia, “una persona che funga da intermediaria per la conclusione di contratti di compravendita debba sapere che la consegna di merci provenienti da uno Stato terzo e destinati all’Unione fa sorgere l’obbligo di assolvimento di dazi all’importazione. È, quindi, pertinente chiedersi se l’intermediario abbia compiuto tutti i passi che dal medesimo possano essere ragionevolmente attesi per garantire che le merci di cui trattasi non sarebbero state introdotte irregolarmente e, segnatamente, se egli abbia informato il fornitore del proprio obbligo di dichiararle in dogana”.

“Occorre anche tenere conto – continua la Corte di Giustizia – delle informazioni che erano a disposizione dell’intermediario e delle quali egli doveva secondo ragione avere conoscenza, in considerazione, in particolare, dei suoi obblighi contrattuali. In tal contesto, è del pari importante stabilire se i dazi all’importazione da versare fossero indicati sui contratti di compravendita o su altri documenti a disposizione dell’intermediario, facendo così presumere che l’introduzione delle merci nel territorio dell’Unione venisse effettuata in modo regolare. Può, peraltro, essere preso in considerazione il periodo durante il quale l’intermediario ha fornito le sue prestazioni al venditore delle merci di cui trattasi. Infatti, se l’intermediario ha fornito le sue prestazioni per un lungo periodo, può apparire poco probabile che egli non abbia avuto occasione di prendere conoscenza delle pratiche di detto venditore in merito alla fornitura delle merci“.

Qui il testo integrale della decisione

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