Coronavirus, versamenti contributivi e assistenziali sospesi: quali sono

A causa dell’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia a causa del propagarsi del Coronavirus, il governo ha emanato un decreto straordinario, conosciuto come “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), per risollevare le condizioni economiche e fisiche degli italiani.

Le misure in esso contenute sono molte e con tantissime novità: tra queste, agevolazioni fiscali notevoli per aziende e famiglie. Ma non solo: ampio spazio è stato dedicato anche alle sospensioni dei versamenti contributivi e assistenziali e dei premi INAIL.

Si ricorda, al riguardo, che le misure previste dal menzionato decreto legge – che valgono sull’intero territorio nazionale – si ritengono aggiuntive rispetto al D.L. n. 9/2020. Quest’ultimo provvedimento, infatti, ha disposto anche la sospensione dei contributi INPS e premi INAIL ma limitatamente all’ex “zona rossa” individuata dal Dpcm 1° marzo 2020.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio tutti i versamenti contributivi e assistenziali sospesi alla luce del Coronavirus sia per l’”ex zona rossa” sia per l’intero territorio nazionale.

Coronavirus: tutte le novità su lavoro, pensioni e famiglie

Coronavirus: contributi domestici sospesi fino a maggio

Tra le misure più importanti in materia di lavoro, il “Decreto Cura Italia” all’art. 37 prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sono dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

La norma, nel precisare che non fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati, stabilisce che i pagamenti devono essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per quanto concerne i termini prescrizionali, così come stabiliti dall’art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995, il co. 2 del menzionato articolo ne stabilisce la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. La decorrenza riprende dalla fine del periodo di sospensione.

Coronavirus: sospensione ritenute per imprese turistico-ricettive

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’art. 61 del “Decreto Cura Italia”, intervenendo nella platea dei soggetti interessati dalla suddetta sospensione, la estende ai seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla L. n. 323/2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marit­ timo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg­ giovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, del D.Lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. n. 266/1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Coronavirus: ripresa dei versamenti contributivi sospesi

Sul punto, con la Circolare INPS n. 37/2020, è stato precisato che il datore di lavoro o il committente i quali sospendono il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente operano la trattenuta della quota a carico del lavoratore, sono tenuti obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze.

Quindi, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che slitta al giorno successivo in quanto cade di domenica);
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020. Per questi ultimi, i versamenti sospesi fino al 31.05.2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per i soggetti che invece non svolgono una delle attività suddette e nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro, non rientrano nella platea dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti, salvo la proroga valevole per i versamenti scadenti lo scorso 16.03.2020 spostati al 20.03.2020 e salvo che non abbiano la residenza o la sede operativa:

  • nei Comuni di Bergamo, Cremona, Lodi o Piacenza;
  • nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia;
  • nel Comune di Vo’ nella Regione Veneto.

Coronavirus: contributi sospesi nelle “zone rosse”

Oltre alla sospensione dei contributi INPS e INAIL appena illustrata, l’art. 5 del D.L. n. 9/2020, recante “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto anche la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei suddetti comuni.

I destinatari della sospensione sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata INPS.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei predetti comuni sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H”, che assume il nuovo significato di:

  • “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”.

Analogamente, le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7L”, che assume il significato di:

  • “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n 9/2020, Art. 8”.

Dal punto di vista operativo, per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i nuovi codici:

  • N966”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5”;
  • N967”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 8”;

e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.

 

Daniele Bonaddio

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