Contributo a fondo perduto centri storici: domande dal 18 novembre. Modulo e istruzioni

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Al via il 18 novembre le domande per richiedere il contributo a fondo perduto, per i negozi dei centri storici.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per richiedere l’indennizzo, previsto dall’articolo 59 (comma 1) del decreto “Agosto” (D.L. 104/2020). Il contributo è destinato a sostenere le imprese e gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo del turismo estero causato dalla pandemia dovuta al Covid-19.

Le istanze per la richiesta del contributo, potranno essere inviate a partire dal 18 novembre tramite i servizi telematici delle Entrate. La stessa Agenzia comunicherà l’accoglimento o la non spettanza dello stesso in relazione ai requisiti che sono previsti dalla norma. Le somme verranno erogate direttamente sul conto corrente del beneficiario da indicare nell’istanza.

Contributo a fondo perduto centri storici: a chi spetta

Il D.L. 104/2020 (articolo 59, comma 1), ha disposto un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, sulla base dell’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i comuni capoluogo di citta metropolitana in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

I centri interessati sono 29, e sono indicati nelle istruzioni del modello.

Il sostegno economico spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle città interessate, e solo se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020  risulta inferiore ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019. Si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi.

Accede senza confronti con l’anno precedente, chi ha iniziato la propria attività a partire dal 1° luglio 2019 in questo caso beneficerà degli importi minimi previsti (nel modello bisognerà barrare una apposita casella).

La somma riconosciuta viene determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019 in particolare:

  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e 1 milione di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milioni di euro.

E’ previsto comunque un contributo di 1.000 euro per le persone fisiche, e di 2.000 euro per gli altri soggetti. Il contributo non è cumulabile con l’agevolazione prevista dall’articolo 58 dello stesso decreto “Agosto”, per le imprese della ristorazione, queste potranno presentare richiesta per uno solo dei due contributi. Si ricorda che l’ammontare massimo del contributo non può superare la soglia dei 150.000 euro.

>> Contributi a fondo perduto ampliati: tutti i codici Ateco beneficiari 

Contributo a fondo perduto centri storici: come compilare la domanda

La domanda deve essere presentata compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate. Oltre ai dati per identificare il richiedente, bisognerà indicare:

  • il codice fiscale del soggetto, che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
  • l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, oppure sono superiori a 1 milione di euro;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, barrando la relativa casella nel modello;
  • l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto, barrando la relativa casella;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, realizzati nelle zone interessate, nonché il codice catastale dei predetti comuni. (Nelle istruzioni al modello viene riportato l’elenco dei Comuni interessati con il relativo codice catastale);
  • l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.

Per la compilazione dei campi riferiti all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, valgono le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;
  • occorre tenere conto delle note di variazione ( 26 D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972) con data giugno;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche la cessione di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione, o con applicazione del regime del margine, o per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (sia per il 2019 che per il 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva.

In assenza dei dati relativi al fatturato e ai corrispettivi, il corrispondente campo del modello non va compilato, e si intenderà che l’importo risulta pari a zero. Tale situazione si può verificare se ad esempio l’attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019.

Contributo a fondo perduto centri storici: come fare domanda

La domanda può essere presentata dal prossimo 18 novembre e fino al 14 gennaio 2021, direttamente dall’interessato o da un suo intermediario che abbia la delega per la consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In presenza di eventuali errori di compilazione, (fino al 14 gennaio), se non è stato ancora erogato il beneficio, è possibile sostituire l’istanza errata con un’altra corretta. È possibile presentare anche una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo (per la rinuncia al contributo vi è una apposita casella nel modello).

Dopo la presentazione della domanda il sistema risponde con due ricevute:

  • la prima attesta la presa in carico o l’eventuale scarto dell’istanza a seguito dei controlli formali;
  • la seconda, verificata l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, comunica l’accoglimento o meno della richiesta, con indicazione dei motivi del rigetto.

È possibile visionare le ricevute accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia trasmette comunque al richiedente, un messaggio di Posta Elettronica Certificata contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza, o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata, mettendo a disposizione tale informazione anche nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia.

Contributo a fondo perduto centri storici: come viene pagato

Dopo l’accettazione, l’Agenzia delle Entrate, provvede ad erogare il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al beneficiario riportato nell’istanza.

Viene effettuata la verifica che il conto sul quale destinare le somme, sia effettivamente intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente. Il controllo è effettuato attraverso un servizio realizzato in collaborazione con PagoPA Spa.

Se vengono riscontrate indebite (parziali o totali) fruizioni del contributo, l’amministrazione finanziaria provvederà a recuperare la somma maggiorata di sanzioni e interessi.

Sarà possibile regolarizzare spontaneamente la violazione restituendo contributo, interessi e sanzioni ridotte mediante l’applicazione del ravvedimento operoso nel modello F24. Una risoluzione  dovrà istituire i codici tributo per effettuare i relativi versamenti.

>> Scarica qui il Modulo di domanda

Giuseppe Moschella

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